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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - RG. 2386/2014 - Decreto presidenziale n. 457/2014 Con decreto presidenziale n. 457/2014, depositato il 23 aprile 2014, l'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, Sez. HP, ha autorizzato MTV Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Europa n. 5, (P.IVA n. 05690981005, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01084070463 R.E.A. MI-1659755) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto (C.F.: CRVBMN54D19H501A), Luca Sabelli (C.F.: SBLLCU60E15H501H) e Francesca Pace (C.F.: PCAFNC61D41H501C), domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6 (fax 06/42001646; pec abilitata: cdta@legalmail.it), all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso RG. 2386/2014 dalla stessa proposto per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. HP, n. 6021/2013, depositata il 16 dicembre 2013. Tale pronuncia ha definito il giudizio di ottemperanza instaurato da Telenorba S.p.a. con il ricorso RG. 7750/2012 ed ha dichiarato la nullita' in parte qua della delibera 237/13/CONS (recante il Nuovo Piano LCN), «nella misura in cui ha disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici». Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato in data 22 marzo 2014, MTV Italia S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 6021/2013, chiedendone la revocazione in quanto viziata da un duplice errore di fatto (ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.). Nei motivi di gravame la ricorrente ha dedotto, in via rescindente, la sussistenza di un primo errore revocatorio nella parte della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ravvisato la pretesa erronea valutazione da parte dell'AGCOM degli esiti dell'Indagine Piepoli, allegata alla delibera 237/13/CONS, con riferimento al posizionamento delle emittenti locali all'epoca dello switch off. In particolare, la sentenza e' stata censurata nella parte in cui ha riscontrato una discordanza tra tali risultanze dell'Indagine Piepoli, assunte a fondamento del Nuovo Piano LCN, ed i dati rappresentati nella Tabella depositata nel giudizio di ottemperanza da Telenorba in data 26 aprile 2013 (doc. n. 10). MTV Italia S.r.l. ha eccepito che i dati contenuti nei suddetti documenti sono identici, ancorche' diversamente rappresentati, ivi evidenziando che la Tabella prodotta da Telenorba integra una mera rielaborazione delle medesime risultanze istruttorie di cui all'Indagine Piepoli, stante l'impiego di una differente base di calcolo del campione intervistato, nonche' di una diversa modalita' di aggregazione delle risposte degli intervistati. In aggiunta, e' stato articolato un secondo errore revocatorio con riferimento alla parte della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha disposto il rinnovo dell'istruttoria anche in ordine al riaffermato carattere generalista nazionale del canale MTV, sulla scorta della pretesa non univocita' dei documenti sul punto esaminati. L'asserita discordanza discenderebbe dall'aver erroneamente considerato i dati contenuti nelle Relazioni annuali AGCOM al Parlamento (per gli anni 2009, 2011 e 2012) ove le stesse ricondurrebbero MTV nel novero dei canali «musicali». MTV Italia S.r.l. ha contestato come siffatte relazioni abbiano natura meramente illustrativa e di rendicontazione e non possano in nessun caso assurgere a positivo riscontro fattuale ne' delle emittenti generaliste nazionali esistenti nel 2010, ne' tanto meno della natura di MTV. In merito al giudizio rescissorio, e' stato rilevato che ove il giudice avesse correttamente valutato gli atti e i documenti del giudizio, sarebbe pervenuto alla conclusione che l'Autorita' ha ottemperato alla sentenza n. 4660/12, legittimamente annoverando MTV tra i canali generalisti nazionali. In proposito, la ricorrente ha dedotto come l'Indagine Piepoli abbia rilevato la netta prevalenza delle emittenti nazionali all'ottava posizione LCN, correttamente rappresentando le abitudini e le preferenze di sintonizzazione degli utenti sia nel pregresso sistema analogico che nel nuovo contesto all digital. Infine, e' stato ribadito che MTV e' un canale legittimamente e storicamente irradiato in ambito nazionale essendo provato ed incontestabile che lo stesso: (i) e' in possesso dei titoli abilitativi necessari; (ii) ha adempiuto agli obblighi di trasmissione in simulcast nonche' agli obblighi concessori; (iii) diffonde una programmazione prevalentemente di tipo generalista, ivi rispettando i relativi obblighi informativi. Alla luce dei motivi su esposti, MTV Italia S.r.l. ha chiesto l'accoglimento del ricorso per revocazione proposto, previa sospensione cautelare degli effetti della sentenza n. 6021/2013. Con ordinanza collegiale n. 1551/2014 il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza cautelare presentata da MTV Italia S.r.l., ha fissato la trattazione del merito del ricorso alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2014. Come disposto dal citato decreto presidenziale n. 457/2014, la presente notifica "e' diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre". Copia del presente avviso sara' pubblicato sui siti dell'AGCOM e del Ministero dello Sviluppo Economico e copia integrale del ricorso per revocazione sara' consegnata ad entrambe le Autorita' che indicheranno, nel medesimo avviso sui rispettivi siti internet, gli uffici competenti a trasmettere detta copia integrale del ricorso per posta elettronica certificata ai controinteressati che dovessero farne richiesta, entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza. avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto - avv. Luca Sabelli - avv. Francesca Pace TS14ABA5804