Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Ai sensi dell'art. 49 cpa, nel giudizio RG 2382/2014 (autorizzata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza - con Decreto n. 456/2014 depositato in Segreteria il 23 aprile 2014), nei confronti di tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, del ricorso al Consiglio di Stato per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 6021/2013 proposto dall'Autorita' per le garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, concernente il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento. Il ricorso per revocazione al Consiglio di Stato, e' proposto avverso la sentenza n. 6021/2013, nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso RG 7750/2012 proposto da Telenorba spa, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4660/2012, e per l'effetto accertata l'inottemperanza di Agcom ha dichiarato la nullita' in parte qua: a) della delibera Agcom n. 237/2013 e dell'allegato piano di numerazione automatica dei canali/LCN, nella misura in cui ha disposto l'assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali generalisti ex analogici; b) ha ordinato ad Agcom di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4660/2012 ed a tal fine, in sostituzione della stessa Agcom ha nominato un Commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti. Con unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa in relazione all'art. 395, n. 4) cpc nella parte in cui ritiene che l'Autorita' non abbia correttamente valutato i dati del sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli e, in particolare, quelli relativi alla ricostruzione delle preferenze e delle abitudini degli utenti all'epoca dello switch-off. Che l'Agcom avrebbe effettuato una non corretta valutazione dei dati si desumerebbe, secondo il Consiglio di Stato, da un documento prodotto dalla societa' Telenorba in sede di giudizio per ottemperanza: Tabella Istituto Piepoli "Rielaborazione analisi per AGCOM" del 12 aprile 2013, dalla quale - ad avviso del Collegio - emergerebbe che "[...] sulla quota nazionale degli intervistati che ricordano (65% degli intervistati, media nazionale), il 57% aveva collocato sul telecomando la prima televisione locale tra i primi 8 numeri ed il 65% tra i primi 9, mentre per il posizionamento dal numero 10 in poi la quota scenderebbe al 35%". L'errore revocatorio e' rappresentato dalla circostanza che tale affermazione e' smentita dalle risultanze di causa. I risultati del sondaggio Piepoli effettuato per conto dell'Agcom (Tabella A) e quelli predisposti dallo stesso Istituto per Telenorba (Tabella B), sebbene apparentemente differenti, ove letti in termini comparati, tenendo in debito conto della diversa base di calcolo impiegata, non potevano che essere - inevitabilmente - identici. E tuttavia il giudice, ritenendo erroneamente che le due Tabelle contenessero risultati diversi, ha, su tale base, concluso che l'Autorita' avrebbe valutato in modo inesatto i dati relativi alle preferenze e alle abitudini degli utenti all'epoca dello switch off; da cio' conseguendo l'illegittimita' del Nuovo Piano di numerazione di cui alla delibera n. 237/13/Cons. Che il giudice sia incorso in un chiaro "abbaglio dei sensi" si evince altresi' dal fatto che la Tabella B non e' altro che una "rielaborazione" - effettuata appositamente per Telenorba - di alcuni dati gia' forniti, invero, dall'Istituto Piepoli nel sondaggio commissionatogli dall'Autorita'; di guisa che i risultati di tale Tabella non potevano che essere identici a quelli contenuti nella Tabella A, nonostante l'impiego di una differente base di calcolo. Giuste le indicazioni del Decreto 456/2014 con il quale si autorizza la notifica per pubblici proclami si comunica che ulteriori notizie potranno essere ottenute dagli interessati in base alle seguenti modalita': "sara' obbligo dell'AGCOM e del Ministero dello Sviluppo Economico inserire, entro il 15 maggio 2014, sulla home page dei rispettivi siti internet istituzionali lo stesso avviso gia' pubblicato sulla G. U., corredato della ulteriore indicazione che copia integrale del ricorso (ove richiesta da una emittente controinteressata) sara' trasmessa per posta elettronica certificata, entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza, dall'ufficio dell'AGCOM indicato nell'avviso stesso sul sito internet oppure da quello del Ministero Sviluppo Economico, anch'esso indicato nell'avviso sul sito internet". Il segretario generale dell'AGCOM Francesco Sclafani T14ABA6034