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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Vista la nota n. 0307593/2014 datata 20 marzo 2014, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le filiali n. 51 di Firenze e n. 1 di Sesto Fiorentino della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A non hanno potuto funzionare con regolarita' l'intero pomeriggio del giorno 14 marzo 2014, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS., ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle filiali n. 51 di Firenze e n. 1 di Sesto Fiorentino della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A poiche' non hanno potuto funzionare con regolarita' l'intero pomeriggio del giorno 14 marzo 2014; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 25 marzo 2014 Il prefetto Varratta TC14ABP5908 (Gratuito)