TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.55 del 10-5-2014)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art.
52 D. Lgs. 104/2010, 150 c.p.c. e degli artt. 14, 15 e  16  del  R.D.
17.8.1907, n. 642, disposta dalla Sezione 2^ Quater del TAR  di  Roma
con ordinanza n. 4426/2014 del 23.4.2014 in relazione al ricorso  ivi
pendente con R.G. 1507/2013 e avente ad oggetto l'annullamento  della
graduatoria relativa alla selezione  pubblica  indetta  dal  MIBAC  -
Istituto  Centrale  per  il  restauro  (I.C.R.)  -  ai   fini   della
riqualificazione per il passaggio del personale appartenente all'area
B alla posizione economica C1, pubblicata in data 20.1.2012,  nonche'
di  ogni   altro   atto   precedente,   successivo,   conseguente   e
conseguenziale  ed  in  ogni   caso   lesivo   dell'interesse   della
ricorrente. Il ricorso e' stato  promosso  dalla  dottoressa  signora
Grazia De Cesare. 
  Motivi di impugnativa 
  1. Eccesso di potere per l'omessa indicazione  dei  sottocriteri  a
cui attenersi nella redazione  della  graduatoria  finale  e  per  la
mancata  verbalizzazione  delle  operazioni   di   attribuzione   del
punteggio. Eccesso di  potere  per  insufficienza  motivazionale  del
provvedimento finale.  Violazione  dell'art.  97  Cost.  principi  di
trasparenza e imparzialita' della p.a. e dell'art. 2 L. 487/94. 
  La dott.ssa De Cesare ha censurato  il  provvedimento  con  cui  e'
stata approvata  la  graduatoria  relativa  alla  predetta  selezione
pubblica, rilevando l'eccesso di potere sia  per  omessa  indicazione
dei sottocriteri di valutazione a cui la Commissione  avrebbe  dovuto
attenersi, al di la' dei criteri generali previsti dal Bando, sia  in
quanto i sottocriteri non sono stati riprodotti in un  verbale  (che,
infatti, non e' stato reso accessibile durante la presa visione degli
atti) e, peraltro, sono stati illegittimamente pretermessi ad libitum
dalla Commissione. 
  Cio', secondo la ricorrente  si  e'  tradotto  in  un'insufficienza
motivazionale del provvedimento finale, perche' la graduatoria finale
e' stata viziata da irrazionalita' e illogicita'. 
  2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed  erroneita'  dei
presupposti  in  ragione  dell'errata  interpretazione  del  criterio
preferenziale  "svolgimento  di  mansioni  superiori  afferenti  alla
professionalita' per cui si  concorre".  Eccesso  di  potere  per  la
violazione dell'art. 4, lett. d del  bando  di  concorso.  Violazione
della lex specialis ed eccesso di potere per la violazione  da  parte
della commissione dei criteri di valutazione  redatti  dalla  stessa,
con palese violazione del c.d. autovincolo.  Eccesso  di  potere  per
disparita' di trattamento. Eccesso di potere per  irragionevolezza  e
illogicita'. Eccesso di potere per insufficiente ed errata  attivita'
istruttoria. Violazione dell'art. 97 Cost. 
  In secondo luogo,  la  dott.ssa  De  Cesare  ha  rilevato  l'errata
interpretazione da parte della Commissione del criterio preferenziale
attinente   "svolgimento   di   mansioni   superiori   afferente   la
professionalita' per cui si concorre". 
  Infatti,  la  ricorrente  aveva  depositato  alla   Commissione   i
documenti che attestavano lo svolgimento, per  periodi  continuativi,
di ben 38 attivita' rientranti nelle mansioni superiori,  di  seguito
indicate: 
  a. nel periodo 2.1.2002-30.12.2002: progetto ricerca SIVRA2002,  in
qualita' di restauratrice per la progettazione e la realizzazione dei
provini rappresentativi di diverse tecniche artistiche  e  colori  da
sottoporre a diverse fonti di illuminazione; 
  b. nel periodo 2.1.2005-15.2.2007: 
  - progettazione e restauro di Autoritratto malato, Carlo Levi; 
  - progettazione e restauro di Testa di cane, Carlo Levi; 
  c. nel periodo  7.3.2005-30.3.2006:  progettazione  e  restauro  di
Tevere a Ripa Grande, G.A., presso il Palazzo del Quirinale dal 7  al
30  marzo  2005  con  successiva  relazione  e  controllo  foto   per
pubblicazione Restauri Quirinale; 
  d.  nel  periodo  15.3.2006-30.4.2007:   progettazione,   restauro,
ricerca e didattica di Cromatica di Guido Strazza, dipinto  su  carta
su pannello rigido e su plastica 1967, proveniente dal Macro di Roma; 
  e. nel periodo 2.2.2007-30.9.2007: progettazione, restauro, ricerca
e didattica, di Mappa minimale tiroidale di 5 paesi e 4 colori; 
  f.  nel  periodo  1.12.2005-27.4.2007:   progettazione,   restauro,
ricerca e didattica di La Porta aperta di Venanzio Zolla  proveniente
dal Palazzo del Quirinale e Presidenza della Repubblica; 
  g. nel  periodo  1.9.2003-30.9.2007:  progettazione  di  interventi
all'estero per il restauro, la docenza e per  nuovi  laboratori,  con
studio preparatorio, realizzazione del lavoro e rapporti di  missione
in Algeria, Iraq, Giordania, Israele; 
  h. nel periodo 15.1.2006-20.3.2007 
  - relatore di tesi di diploma I.C.R. a.a. 2005-2006 sessione  marzo
2007 dell'allieva Cristina Catanzaro; 
  - relatore di tesi di diploma I.C.R. a.a. 2005-2006 sessione  marzo
2007 delle allieve Nicoletta Tomassi e Valeria Bertolani; 
  i. nel periodo accademico 2002-2007  ha  anche  svolto  docenze  di
pratica di  laboratorio  con  preparazione  di  materiale  didattico,
relazioni finali dei  restauri,  organizzazione  foto  e  valutazioni
allievi; 
  Alla luce di quanto sopra, la  dott.ssa  De  Cesare  aveva  chiesto
l'attribuzione dell'intero punteggio pari a 18 punti che  le  avrebbe
consentito di rientrare in posizione utile, tra  i  primi  dieci,  ai
fini della progressione in carriera. 
  La ricorrente ha censurato il provvedimento finale per  l'ulteriore
considerazione che la Commissione ha ignorato la poderosa e  continua
attivita' di mansioni superiori svolta ed ha attribuito solo 5  punti
alla  voce  "  svolgimento  di  mansioni  superiori  afferenti   alla
professionalita'  per  cui  si   concorre   "   corrispondenti   alla
moltiplicazione della cifra pari a 0,5 per ogni semestre di attivita'
(dimenticando  di  aggiudicare  perfino  un  punto,  in   quanto   la
ricorrente ha  12  semestri  di  anzianita'  durante  i  quali,  come
dimostrato per tabulas,  ha  svolto  continuativamente  attivita'  di
mansioni superiori presso l'ufficio di appartenenza). 
  Peraltro, appare ictu  oculi  che  la  ricorrente  ha  svolto  tali
attivita' di mansioni superiore per periodi  continuativi  (e  non  a
carattere saltuario), cosi' come il  bando  richiedeva  ai  fini  del
conteggio  e  dell'attribuzione  del  punteggio,  donde  deve  essere
annullata la graduatoria finale ed alla ricorrente  vanno  attribuiti
tutti i 18 punti previsti. 
  Infatti,  la  lettera  D  del  Bando  recante  il  segunte   titolo
"svolgimento di mansioni superiori  afferenti  alla  professionalita'
per cui si concorre", ha specificato che "non possono essere  oggetto
di valutazione, pertanto, attivita' a carattere saltuario, di  durata
inferiore al limite minimo previsto (pari a sei mesi)". 
  Diversamente opinando, sarebbe irragionevole e illogico  attribuire
lo stesso punteggio a candidate come la ricorrente che ha  svolto  un
surplus di incarichi di mansioni superiori in un  semestre,  rispetto
ad altre candidate che si sono limitate allo svolgimento di una  sola
attivita' consistente in mansioni  durante  il  singolo  semestre  e,
pertanto, l'adito Tar non  potra'  che  accogliere  l'interpretazione
fornita dalla ricorrente, annullando la graduatoria e assegnando alla
dott.ssa De Cesare i 18 punti che il bando attribuiva  in  ordine  al
criterio   "svolgimento   di   mansioni   superiori   afferenti    la
professionalita' per cui si concorre". 
  Nel  ricorso  introduttivo  la  dott.ssa  De  Cesare  ha  eccepito,
altresi', l'illegittimita' della  graduatoria  impugnata,  in  quanto
alle controinteressate dott.ssa Giovannone e  dott.ssa  Iazurlo  sono
stati riconosciuti piu' semestri  di  anzianita'  rispetto  a  quelli
vantati presso il MIBAC, computando alla  voce  "mansioni  superiori"
addirittura  progetti  e  attivita'  svolte   in   epoca   precedente
all'assunzione presso il Ministero resistente  e  afferenti  un  mero
rapporto di collaborazione che  entrambe  hanno  dichiarato  di  aver
svolto con un organismo intergovernativo quale l'ICCROM 
  In  merito  a   cio',   deve   ribadirsi   l'illegittimita'   della
graduatoria, laddove si e' tenuto conto  dei  semestri  svolti  dalle
controinteressate presso l'ICCROM, struttura internazionale  che  non
dipende giuridicamente dal MIBAC, posto che non si e' trattato,  come
peraltro ammesso dalle stesse, di un rapporto di lavoro subordinato o
dipendente che legittimerebbe il computo tra  le  mansioni  superiori
previste dal Bando, ma di un semplice rapporto di mera collaborazione
tra un organismo intergovernativo e due soggetti privati. 
  Cio'  risulta  per  tabulas  dalla  dichiarazione  depositata  alla
Commissione dalla controinteressata dott.ssa Giovannone, dalla  quale
si evince che la stessa ha svolto, presso l'istituto ICR dal 1989  al
2000 e precedente all'inquadramento nel MIBAC,  attivita'  d'impresa,
quale; 
  - attivita' di ricerca scientifica; 
  - progettazione, direzione tecnica, esecuzione  tecnica  interventi
di restauro; 
  - schedatura di beni culturali; 
  -  redazione  capitolato  speciale  d'appalto  per   l'associazione
privata ARI 
  e, quindi, attivita' per la quale  doveva  essere  inquadrata  come
lavoratrice  autonoma  che  collabora  con  il  MIBAC,  ma  mai  come
dipendente che svolge mansioni superiori, laddove la stessa De Cesare
ha vinto gare di appalti pubblici con lo stesso ICR, ma correttamente
non ne e' stata fatta menzione come mansioni superiori. 
  Quanto sopra esposto appare in sintonia con l'art. 4 del  Bando  di
Gara che ammetteva i titoli riferibili  anche  a  periodi  precedenti
all'inquadramento nei ruoli del Ministero per i Beni e  le  Attivita'
Culturali, purche' trattavasi di  mansioni  superiori  svolte  da  un
dipendente assunto  con  contratto  d'impiego  (non  potendosi  certo
neppure immaginare lo svolgimento di mansioni superiori in capo a  un
professionista titolare di una autonoma organizzazione). 
  Pertanto, la ricorrente ha legittimamente inserito nella domanda di
partecipazione  l'incarico  di   "responsabile   di   laboratorio   e
coordinatore di corso policromia al Malta Centre  for  Conservation",
svolto precedentemente all'assunzione al MIBAC, ma siffatto  incarico
e' stato correttamente  riconosciuto  alla  dott.ssa  De  Cesare,  in
quanto quest'ultima  ha  svolto  le  mansioni  di  dirigente  di  una
struttura che era giuridicamente dipendente dal Ministero per i  Beni
e le Attivita' Culturali tramite l'istituto centrale del restauro che
lo gestiva tramite progetto di cooperazione finanziato dal nostro MAE
e MIBAC ed il rapporto di lavoro era  regolato  da  un  contratto  di
lavoro subordinato. 
  Infine, le censure in questa sede sostenute dalla ricorrente  sulla
erroneita' di giudizio della  Commissione  e  sull'evidente  difforme
interpretazione   del   Bando   attinente   la   predetta   selezione
concorsuale, sono avvalorate dalla nota con la quale la  Commissione,
su una diffida proposta da altri candidati che come  la  dott.ssa  De
Cesare  avevano   rilevato   l'interpretazione   ad   libitum   della
Commissione di norme del Bando, cosi' ha risposto: 
  "anche il discernimento tra valutabilita' o non  valutabilita'  dei
titoli presentati , che  influisce  ovviamente  sul  conseguimento  e
sull'attribuzione dei punteggi,  difficilmente  puo'  essere  ridotto
solo a criteri oggettivi. 
  In sostanza gli invocati  sistemi  di  ponderazione  necessari  per
evitare  effetti  aberranti  non  possono  essere  regolati  da   una
normativa rigida,  stante  la  varieta'  e  la  disomogeneita'  delle
casistiche da esaminare". 
  Il ricorso sopraindicato, a seguito dell'Ordinanza n. 4426/2014 del
Tar del Lazio, sede di Roma, e' notificato per  pubblici  proclami  a
tutti   i   61   collocati   nella   graduatoria   ed   eventualmente
controinteressati all'accoglimento delle spiegate domande:  1)  Ulivi
Federica, 2) Festa Carlo, 3) Rapinesi Ida  Anna,  4)  Riccardi  Maria
Luisa 5) Carnazza Paola , 6) Jervis Anna Valeria 7) Giovannone  Carla
8) Storace Maria Speranza, 9) Senatore Esmeralda 10)  Iazurlo  Paola,
11) Merucci Chiara, 12) De Cesare  Grazia,  13)  Sotgiu  Silvia,  14)
Ghedin Lucia, 15) Montedoro Alessandra, 16) Di Cosimo  Federica,  17)
Zarba' Manuela Maria Concetta, 18) Provinciali Barbara,  19)  Ferrari
Stefano, 20) Borghini Silvia, 21) Huber Elisabeth,  22)  Di  Giovanni
Antonella, 23)  Checchi  Silvia,  24)  Longo  Costanza,  25)  Gennari
Daniela,  26)  Corrias  Rodolfo,  27)  Milazzi  Maria,  28)   Fumelli
Francesca, 29)  Corak  Karem,  30)  Papetti  Debora,  31)  Micheletti
Patrizia, 32) Corrao Alfredo, 33)  Bondini  Francesco,  34)  Angelini
Marina, 35) Marinelli Anna Maria, 36) Lugari Alessandro, 37) Bellucci
Giovanni, 38) Basilissi Vilma, 39) Catalano Antonella, 40)  Vischetti
Flavia, 41) Casagrande Adriano, 42) Fodaro  Davide,  43)  Iannuccelli
Simonetta, 44)  Prunas  Maria  Elisabetta,  45)  Lasagna  Fabio,  46)
Percoco Alessandra, 47) Abete  Paolo,  48)  Di  Santo  Isabella,  49)
Murrone Simona, 50) Fazio  Fiorangela,  51)  Ruggeri  Laura,  52)  Di
Vincenzo  Laura,  53)  Lasco  Massimo,  54)  Mastrilli  Marina,   55)
Matticoli  Daniela,  56)  Santodonato  Vega,  57)  Belli  Laura,  58)
Francucci Innocenza, 59) Robotti Cristina,  60)  Venier  Andrea,  61)
Tomaino Roberto 
  Gli elencati controinteressati, all'occorrenza, possono costituirsi
in giudizio con le modalita' e termini di legge, tenendo presente che
il giudizio e' pendente presso  il  Tar  del  Lazio,  sede  di  Roma,
sezione prima ter, nrg 6333/2013. 
  Roma, 07/05/2014 

                       avv. Antonino Galletti 

 
T14ABA6080
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