BP COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all'albo di cui all'art. 106 del T.U. Bancario al n. 41146
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo
dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario al n.
5034.4 e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco
Popolare Soc. Coop.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06226220967
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06226220967

(GU Parte Seconda n.62 del 27-5-2014)

 
Avviso di cessione di crediti pro  soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130
(la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1  settembre  1993,  n.
385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003
 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati personali")). 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.  15  del  4  febbraio
2010, BP Covered  Bond  S.r.l.  ("BP  Covered  Bond")  comunica  che,
nell'ambito del programma  di  cessioni  ai  sensi  di  un  contratto
"quadro" di cessione concluso in data 26 gennaio  2010  indicato  nel
summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 21
maggio 2014 da Credito Bergamasco S.p.A.,  una  banca  costituita  ed
operante con la forma giuridica di  societa'  per  azioni,  con  sede
legale in  Largo  Porta  Nuova,  2,  24122  Bergamo,  Italia,  codice
fiscale, partita IVA n. 00218400166 e numero di iscrizione presso  il
Registro delle Imprese di Bergamo n. 00218400166 ed iscritta all'Albo
delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi  dell'art.  13  del
T.U. Bancario al n. 3336.5, societa' appartenente al Gruppo  Bancario
Banco  Popolare  iscritto  all'Albo  dei  Gruppi  Bancari  ai   sensi
dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attivita' di  direzione
e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop. (il "Cedente")  tutti  i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dal 12 maggio 2014 alle ore 00.01  (incluso),  accessori,
spese, danni, indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  contratti  di
mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa  sul
credito fondiario di  cui  all'articolo  38  e  seguenti  del  T.  U.
Bancario che,  alla  data  del  12  maggio  2014,  risultavano  nella
titolarita' del Credito Bergamasco S.p.A. e che, alla  medesima  data
(salvo  ove  diversamente   previsto),   presentavano   le   seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  1. mutui erogati da Credito Bergamasco  S.p.A.  ovvero  erogati  da
altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A.
a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o
cessione di ramo/i d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o  piu'  persone  fisiche,  e
risultano tutti residenti in Italia; 
  3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  4. mutui denominati in euro; 
  5. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente
capitale, scaduta e pagata; 
  6. mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 12  maggio  2014  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 che segue,
determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo,  e'
pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima  utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  8.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  A9,
A11; 
  9. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia  inferiore
all'uno per cento su base annua e non sia  superiore  all'8,5%  (otto
virgola cinque per cento) su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si
intendono  quei  mutui  il  cui   tasso   di   interesse   applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata residua del finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile: 
  (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice  di  riferimento
sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al
4% (quattro per cento) su base annua; o 
  (ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo
(cap). 
  Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui  tasso
di interesse sia parametrato all'euribor; 
  (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una  modalita'  di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  variabile
parametrato all'euribor; 
  (d) mutui c.d. "modulari". Per mutui c.d. "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso  fisso
pari alla somma tra (i) il tasso  swap  del  periodo  di  riferimento
(IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario  della
facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino  alla  scadenza
del  periodo  di  applicazione  della  modalita'  di  calcolo   degli
interessi a tasso  fisso  scelto  dal  medesimo  mutuatario  (ii)  la
maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra  l'indice
di riferimento come  determinato  ai  sensi  del  paragrafo  (i)  che
precede; 
  10. mutui: 
  (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa  tra  il  20
marzo 2001 (incluso) ed il 10 novembre 2013 (incluso); o 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 la cui data di  stipulazione  sia  compresa  tra  il  30
giugno 2000 (incluso) ed il 31 marzo 2014(incluso); 
  11.  mutui  le  cui  rate  scadute  al  12  maggio  2014  risultino
interamente pagate; 
  12. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 40.000; 
  14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 1.500.000; 
  15.  mutui  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano interamente estinte. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 12 maggio 2014 pur presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  16. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla  data  del  12
maggio 2014); 
  17.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche  in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla  data  del  12
maggio 2014, erano dipendenti di Credito Bergamasco S.p.A. ovvero  di
qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare  Societa'
Cooperativa; 
  18. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  22. mutui che siano stati  concessi  a  una  o  piu'  societa'  per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata,  societa'  in   nome
collettivo o societa' in accomandita semplice; 
  23. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute al  12
maggio  2014,  che  siano  state,   al   12   maggio   2014,   pagate
anticipatamente in tutto o in parte; 
  24. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote  sono  disciplinate  da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 
  25.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio della Regione Abruzzo; 
  26. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  27. mutui che non rispettino i requisiti previsti  dalla  Circolare
n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, Titolo II, Cap.  1,
Parte Prima, Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del  proprio
mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario  potra',  laddove  non
disponga gia' di tale informazione, conoscere  se  il  proprio  mutuo
rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla  filiale  presso  la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  28. mutui in relazione ai quali (i) il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale  rinegoziazione  sia  in
corso alla data del 12 maggio 2014; 
  29. mutui in relazione ai quali (i) il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto  la  sospensione  del  pagamento   delle   rate   ai   sensi
dell'accordo quadro stipulato il 25 marzo 2009 tra il Ministero delle
Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in relazione al regime  di
favore per le persone in difficolta' di cui all'articolo 12, comma  5
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale),  convertito
con  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  del   successivo   decreto
ministeriale del 25 febbraio 2009 e  (ii)  tale  sospensione  sia  in
corso alla data del 12 maggio 2014; 
  30. mutui in relazione ai quali (i) il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto la sospensione per 12 mesi del  pagamento  della  componente
capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Piano Famiglie"
sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni
dei consumatori in data 18 dicembre 2009 e (ii) tale sospensione  sia
in corso alla data del 12 maggio 2014; 
  31. mutui in relazione ai quali, a seguito dell'incremento previsto
dall'articolo 13, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
pubblicato nella G.U. nr. 284 del 6 dicembre  2011,  della  dotazione
del "Fondo di Solidarieta' per i mutui  per  l'acquisto  della  prima
casa" istituito presso il Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze
dipartimento del Tesoro ai sensi della legge n. 244 del  24  dicembre
2007, (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto  la  sospensione  del
pagamento delle rate e (ii) tale sospensione sia in corso  alla  data
del 12 maggio 2014; 
  32.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio della Regione Veneto in  relazione  ai  quali,  a  seguito
dell'emanazione  dell'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella G.U.  n.  272
del 20 novembre 2010, (i) il relativo mutuatario  abbia  ottenuto  la
sospensione del pagamento delle rate e (ii) tale sospensione  sia  in
corso alla data del 12 maggio 2014; 
  33.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,
Reggio  Emilia  e  Rovigo  in   relazione   ai   quali,   a   seguito
dell'emanazione del decreto legge 6 giugno  2012,  n.  74  pubblicato
nella G.U. nr. 131 del 7 giugno  2012,  (i)  il  relativo  mutuatario
abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate  e  (ii)  tale
sospensione sia in corso alla data del 12 maggio 2014; 
  34.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara  in  relazione
ai quali, a seguito dell'emanazione delle  Ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3973 e n.  3974  del  5  Novembre  2011
entrambe pubblicate nella G.U. nr. 262 del 10 Novembre  2011  (i)  il
relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle
rate e (ii) tale sospensione sia in corso alla  data  del  12  maggio
2014; 
  35. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento  delle  rate  ai  sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in  corso  alla  data
del 12 maggio 2014. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  di  cui  al  presente
avviso sono stati  altresi'  trasferiti  a  BP  Covered  Bond,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art.  4  della  Legge  130  e  dell'art.  58  del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi  inerenti,  ivi
inclusa qualsiasi  garanzia,  reale  o  personale,  trasferibile  per
effetto della cessione dei suddetti  crediti,  comprese  le  garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di  garanzia,  rilasciate  o
comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. 
  BP Covered Bond ha conferito incarico a Credito Bergamasco  S.p.A.,
ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP Covered
Bond, in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute.  Per  effetto
di quanto precede, i debitori ceduti  (i  "Debitori  Ceduti")  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma  dovuta  in  relazione  ai  crediti  oggetto  della
cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per  contratto
o in forza di  legge  anteriormente  alla  suddetta  cessione,  salvo
specifiche  indicazioni  in  senso  diverso   che   potranno   essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 
  I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione al Cedente. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei  Dati
Personali, BP Covered Bond informa i Debitori Ceduti che la  cessione
dei crediti di cui al presente avviso gia' di titolarita' del Cedente
e derivanti dai contratti sottostanti di cui i Debitori  Ceduti  sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione  a  BP  Covered
Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei
Debitori Ceduti  (i  "Dati  Personali").  In  virtu'  della  predetta
comunicazione, BP Covered Bond e' divenuta,  pertanto,  titolare  del
trattamento dei Dati Personali,  e'  tenuta  a  fornire  la  presente
informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in materia  di
Protezione dei dati Personali ed assolve  tale  obbligo  mediante  la
presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per  la
Protezione  Dei  Dati  Personali  del  18   gennaio   2007,   recante
disposizioni circa le modalita'  con  cui  rendere  l'informativa  in
forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  BP Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione  da  parte  di  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa   di
obbligazioni bancarie garantite nella forma  di  programma  ai  sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e  del  Cedente
e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; 
  (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto  di  cessione  di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte
di BP Covered Bond. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza   anche   gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i  responsabili  del
trattamento di quest'ultima. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' BP Covered Bond  S.r.l.,  con  sede  in
Milano, Foro Buonaparte, 70. 
  BP Covered Bond informa, altresi', che  i  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto  pro-tempore  del  Servizio
Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A., in  qualita'  di
responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. 

           BP Covered Bond S.r.l. - L'amministratore unico 
                         Francesco Soresina 

 
T14AAB6907
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.