Avviso di rettifica
Errata corrige
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Fusione transfrontaliera per incorporazione tra DeA Capital S.p.A. - (Societa' incorporante) - e DeA Capital Investments S.A. - (Societa' incorporanda) Avviso ai sensi dell'articolo 7, D. Lgs. 108/2008 a) Forma, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice delle societa' che partecipano alla fusione, Registro competente per la pubblicita' degli atti societari di ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione e loro numero di iscrizione in tale registro: Societa' Incorporante: DeA Capital S.p.A., societa' con azioni quotate di diritto italiano con sede legale in Milano, via Brera 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07918170015. Societa' Incorporanda: DeA Capital Investments S.A., societe' anonyme di diritto lussemburghese con sede legale in Lussemburgo, 9-11 Grand Rue, numero di iscrizione al Registro delle Societa' del Lussemburgo: B 127685. b) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' che partecipano alla fusione e indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalita': Non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda. In considerazione del fatto che la fusione sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., ai sensi dell'articolo 2505, comma 3, del codice civile italiano, i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale di DeA Capital S.p.A. hanno diritto di chiedere che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall'Assemblea dei Soci, inoltrando apposita domanda indirizzata alla Societa' Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, tramite raccomandata A.R. inviata presso la sede di DeA Capital S.p.A. (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o mediante posta elettronica certificata. I creditori della Societa' Incorporante i cui crediti siano anteriori alla data di iscrizione del Progetto di Fusione al Registro delle Imprese possono, nei 60 giorni successivi all'iscrizione della relativa delibera di approvazione, opporsi alla Fusione. I creditori della Societa' Incorporante possono ottenere senza spese tute le informazioni sull'esercizio di tale diritto presso la sede legale in Milano, Via Brera 21. Ai sensi dell'art. 268 della Legge Lussemburghese, i creditori della Societa' Incorporanda i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione dell'atto di cui all'art. 273 della Legge Lussemburghese possono, nonostante ogni patto contrario, nei 2 mesi successivi a tale pubblicazione, ricorrere al Presidente del Tribunal d'Arrotondissement de et a' Luxembourg competente in materia commerciale e nelle materie d'urgenza, per ottenere idonee garanzie per ogni debito esigibile e non, se possano credibilmente dimostrare che la Fusione e' un ostacolo alla riscossione del credito e che non sono state assicurate idonee garanzie. Il Presidente rigettera' l'istanza se i creditori sono gia' tutelati da idonee garanzie o se le stesse non sono necessarie avuto riguardo alla situazione finanziaria della societa' dopo la Fusione. L'istanza puo' essere evitata pagando i debitori anche se il credito non e' esigibile. Se le garanzie non sono concesse nel termine prescritto, il debito dovra' essere immediatamente pagato. Ai sensi dell'art. 262 della Legge Lussemburghese, i creditori della Societa' Incorporanda possono ottenere senza spese tute le informazioni sull'esercizio di tale diritto presso la sede legale in Lussemburgo, 9-11 Grand Rue. Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su quanto sopra riferito. per il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Paolo Ceretti T14AAB7121