Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Credito Bergamasco S.p.A. ("Creberg"), una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 3336, capitale sociale Euro 185.180.541,00 interamente versato, in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 27 maggio 2014 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Creberg, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di Creberg e derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero altri prestiti che, alla data del 12 maggio 2014 alle ore 00.01 (inclusa), (ovvero alla diversa data specificata nel relativo criterio), presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati da Creberg ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Creberg a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a) persone fisiche (incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) persone giuridiche (incluse societa' di persone) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 3. mutui i cui debitori principali rientrino nella definizione di piccole e medie imprese come indicata nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256 (Holding Finanziarie Private), n. 268 (Altre finanziarie), n. 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari), n. 284 (Altri ausiliari finanziari), n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 6. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati dal diritto italiano; 8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del finanziamento ; (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa;) (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per tali quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 9. mutui: (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii) che seguono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 27 giugno 2005 (incluso) ed il 22 ottobre 2013 (incluso); ovvero (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 3 dicembre 2002 (incluso) ed il 9 aprile 2014 (incluso); ovvero (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 10 luglio 2006 (incluso) ed il 30 gennaio 2014 (incluso); ovvero (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii) che precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 19 giugno 2007 (incluso) ed il 30 aprile 2014 (incluso); 10. mutui: (i) la cui prima rata scada dopo il 12 maggio 2014; ovvero (ii) le cui rate scadute al 9 aprile 2014 risultino interamente pagate; 11. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 12. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 5.000; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 10.000.000; 14. con riferimento ai mutui garantiti da ipoteca su immobili, mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 12 maggio 2014 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche indicate ai paragrafi da (A) a (H): A. mutui che rispettino tutte le caratteristiche indicate ai paragrafi da (i) a (vi): (i) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche; (ii) la cui scadenza della prima rata sia precedente alla data del 12 maggio 2014; (iii) mutui le cui rate scadute alla data del 12 maggio 2014 risultino interamente pagate; (iv) (A) (I) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e (II) in relazione ai quali il rapporto tra:(X) il debito residuo in linea capitale del medesimo mutuo alla data del 12 maggio 2014 e (Y) il valore di stima dell'immobile, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero (B) (I) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche commerciali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9, F-3, F-4, F-10 e (II) in relazione ai quali il rapporto tra:(X) il debito residuo in linea capitale del medesimo mutuo alla data del 12 maggio 2014 e (Y) il valore di stima dell'immobile, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 60%. Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; e (v) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: a) mutui a tasso fisso secondo la definizione di cui paragrafo (a) del criterio di cui al punto 8 che precede, il cui tasso d'interesse sia pari o superiore all'uno per cento su base annua e sia pari o inferiore al nove virgola due per cento su base annua; b) "mutui a tasso variabile" secondo la definizione di cui paragrafo (b) del criterio di cui al punto 8 che precede il cui parametro di riferimento sia l'euribor ovvero il Prime Rate ABI ovvero il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali determinato tempo per tempo dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea: (I) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore allo zero su base annuale e pari o inferiore al quattro per cento su base annua; o (II) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap); c) "mutui a tasso misto" secondo la definizione di cui al paragrafo (c) del criterio di cui al punto 8 che precede; ovvero d) "mutui c.d. modulari" secondo la definizione di cui al paragrafo (d) del criterio di cui al punto 8 che precede; (vi) mutui che rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo II Cap. 1 Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; B. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a favore di soggetti che al 12 maggio 2014 erano dipendenti e/o amministratori (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di Creberg, ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.; C. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati) o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; D. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, pubbliche amministrazioni o enti ecclesiastici; E. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma pagate anticipatamente in tutto o in parte al 12 maggio 2014; F. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in corso alla data del 12 maggio 2014; G. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del 12 maggio 2014. H. mutui diversi da quelli indicati al criterio 9 paragrafi (i) (ii) e (iii) che alla data del 12 maggio 2014 sono garantiti da fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore di Creberg che assistono almeno un altro rapporto giuridico tra Creberg ed il relativo debitore e/o garante. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Creberg dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Creberg ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di Creberg presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di Creberg, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di Creberg e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Creberg, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Creberg per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali Creberg abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso le filiali di Creberg. BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di Creberg e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso). Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Creberg, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo, n. 03700430238. BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Creberg, presso Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Per BPL Mortgages S.r.l. - L'amministratore unico dott.ssa Claudia Calcagni T14AAB7167