Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Con decreto n. 523 del 13 maggio 2014 il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso in appello n. 3914 del 2014 proposto dall'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - contro Dell'Anno Maria Rita e nei confronti di Nicastro Federico, quale controinteressato costituito fin dal giudizio di primo grado, per la riforma della sentenza del TAR Umbria- Perugia, Sezione I, n. 486 del 9 ottobre 2013, senza indicazione nominativa dei controinteressati e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso contenente un sunto dell'appello e l'avvertimento che copia dell'appello e della sentenza sara' consultabile dagli interessati presso la sede della Direzione regionale INPS dell'Umbria e presso le Sedi INPS dell'Umbria, fino alla definizione del giudizio d'appello. Con ricorso al Tar per l'Umbria, la sig.ra Dell'Anno, premesso di essere dipendente dell'INPS presso la sede di Perugia con la qualifica B3, esponeva di aver partecipato alla selezione per dieci posti per la posizione C1 per la Regione Umbria, indetta con determinazione del direttore generale n. P.23/208/08 del 13 giugno 2008. L'interessata si e' collocata al 12° posto nella graduatoria per C1 -profilo amministrativo- per la Regione Umbria e pertanto al 2° posto degli idonei non vincitori delle graduatorie pubblicate con primo messaggio n. 4177 del 23.2.2009, e successivamente ripubblicate con messaggio n. 21104 del 29.9.2009 nonche' con messaggio n. 5399 del 3.3.2011 a seguito di revisione della posizione giuridica di un candidato ma senza modifiche per la posizione della sig.ra Dell'Anno che comunque e' rimasta al 2° posto degli idonei. Con il detto ricorso al TAR la sig.ra Dell'Anno chiedeva l'annullamento o per la declaratoria di nullita' e/o illegittimita' e/o invalidita', previa sospensiva, della Determinazione del Direttore Generale n. P 23/525/11 del 3.11.2011 pubblicata con Messaggio Hermes del 08.11.2011 con la quale la sig.ra Dell'Anno afferma di essere stata esclusa dalla selezione per il passaggio alla posizione economica C1 - profilo amministrativo, effettuata in applicazione dell'art. 2 del C.C.N.I. 2006 e di qualunque altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso. Chiedeva altresi' l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione della posizione C1, profilo amministrativo, e al successivo inquadramento con decorrenza dalla data della determinazione impugnata. Il TAR Umbria, con sentenza n. 486 del 2013, accoglieva il ricorso affermando "il diritto della sig.ra Dell'Anno ad essere inquadrata nella posizione C1, con l'annullamento della determinazione del Direttore Generale n. P23/525/11 nella parte in cui attribuisce, per la regione Umbria un posto alla Direzione Generale e un posto alla Regione, anziche' due posti alla Regione". Avverso la detta sentenza ha proposto appello l'INPS con atto consegnato per la notifica sia per la sig.ra Dell'Anno Maria Rita sia per il sig. Nicastro Federico il 9 aprile 2014 e depositato in Consiglio di Stato in data 12 maggio 2014 deducendo la legittimita' dell'operato dell'Istituto. In particolare l'Istituto precisava che l'Amministrazione aveva attuato lo scorrimento delle graduatorie della selezione volto al conferimento dei posti relativi alla posizione di C1 agli idonei inseriti nelle graduatorie regionali, relativamente ai 324 posti successivamente autorizzati con DPCM 10 marzo 2011 nel rispetto di quanto previsto dal CCNI 2001 e CCNI 2009 e, diversamente da quanto affermato dal TAR, aveva distribuito le nuove assunzioni in modo coerente con la consistenza organica del personale al 30 giugno 2011, rispetto a quella rilevata alla stessa data del 2009. L'Istituto evidenziava anche che tale distribuzione non aveva penalizzato la Regione Umbria ma anzi l'aveva avvantaggiata. Infatti alla Regione Umbria, come ad altre Regioni in esubero, era stato comunque assegnato un posto per C1 seppure non spettante, sottraendolo a quelli stabiliti per la Direzione Generale. L'atto di appello, sopra riassunto, viene oggi notificato per pubblici proclami ed in ottemperanza al decreto del Consiglio di Stato, Sez. Terza, n. 523 del 2014, si da' avviso che copia del detto ricorso in appello nonche' della sentenza del TAR Umbria n. 486 del 2013 saranno consultabili dagli interessati, sino alla definizione del giudizio d'appello, sia presso la Sede della Direzione regionale INPS dell'Umbria, sita in Perugia, alla Via Angeloni n.90, sia presso tutte le Sedi dell'INPS nella Regione Umbria. Il funzionario incaricato della conservazione e dell'esibizione dell'atto e della sentenza e' la Dottoressa Paola Pinca, in servizio presso la Sede regionale INPS per l'Umbria, il cui recapito telefonico risulta dal sito Intranet dell'INPS. avv. Elisabetta Lanzetta T14ABA7215