CONSIGLIO DI STATO
Sezione terza

(GU Parte Seconda n.64 del 31-5-2014)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Con decreto n. 523 del 13 maggio 2014  il  Presidente  della  Terza
Sezione del  Consiglio  di  Stato  ha  autorizzato  la  notifica  per
pubblici proclami del ricorso in appello n. 3914  del  2014  proposto
dall'INPS - Istituto Nazionale  della  Previdenza  Sociale  -  contro
Dell'Anno Maria Rita e nei  confronti  di  Nicastro  Federico,  quale
controinteressato costituito fin dal giudizio di primo grado, per  la
riforma della sentenza del TAR Umbria- Perugia, Sezione I, n. 486 del
9 ottobre 2013, senza indicazione nominativa dei controinteressati  e
mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di   un   avviso
contenente  un  sunto  dell'appello  e   l'avvertimento   che   copia
dell'appello e della sentenza sara'  consultabile  dagli  interessati
presso la sede della Direzione regionale INPS dell'Umbria e presso le
Sedi INPS dell'Umbria, fino alla definizione del giudizio d'appello. 
  Con ricorso al Tar per l'Umbria, la sig.ra Dell'Anno,  premesso  di
essere  dipendente  dell'INPS  presso  la  sede  di  Perugia  con  la
qualifica B3, esponeva di aver partecipato alla selezione  per  dieci
posti per  la  posizione  C1  per  la  Regione  Umbria,  indetta  con
determinazione del direttore generale n. P.23/208/08  del  13  giugno
2008. L'interessata si e' collocata al 12°  posto  nella  graduatoria
per C1 -profilo amministrativo- per la Regione Umbria e  pertanto  al
2° posto degli idonei non vincitori delle graduatorie pubblicate  con
primo messaggio n. 4177 del 23.2.2009, e successivamente ripubblicate
con messaggio n. 21104 del 29.9.2009 nonche' con  messaggio  n.  5399
del 3.3.2011 a seguito di revisione della posizione giuridica  di  un
candidato ma senza modifiche per la posizione della sig.ra  Dell'Anno
che comunque e' rimasta al 2° posto degli idonei. 
  Con  il  detto  ricorso  al  TAR  la  sig.ra   Dell'Anno   chiedeva
l'annullamento o per la declaratoria di nullita'  e/o  illegittimita'
e/o  invalidita',  previa  sospensiva,   della   Determinazione   del
Direttore Generale  n.  P  23/525/11  del  3.11.2011  pubblicata  con
Messaggio Hermes del 08.11.2011 con  la  quale  la  sig.ra  Dell'Anno
afferma di essere stata esclusa dalla selezione per il passaggio alla
posizione  economica  C1  -  profilo  amministrativo,  effettuata  in
applicazione dell'art. 2 del C.C.N.I. 2006 e di qualunque altro  atto
prodromico, consequenziale e  comunque  connesso.  Chiedeva  altresi'
l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione  della  posizione
C1,  profilo  amministrativo,  e  al  successivo  inquadramento   con
decorrenza dalla data della determinazione impugnata. 
  Il TAR Umbria, con sentenza n. 486 del 2013, accoglieva il  ricorso
affermando "il diritto della sig.ra Dell'Anno  ad  essere  inquadrata
nella posizione  C1,  con  l'annullamento  della  determinazione  del
Direttore Generale n. P23/525/11 nella parte in cui attribuisce,  per
la regione Umbria un posto alla Direzione Generale e  un  posto  alla
Regione, anziche' due posti alla Regione". 
  Avverso la detta sentenza  ha  proposto  appello  l'INPS  con  atto
consegnato per la notifica sia per la sig.ra Dell'Anno Maria Rita sia
per il sig. Nicastro Federico  il  9  aprile  2014  e  depositato  in
Consiglio di Stato in data 12 maggio 2014 deducendo  la  legittimita'
dell'operato dell'Istituto. 
  In particolare l'Istituto  precisava  che  l'Amministrazione  aveva
attuato lo scorrimento delle graduatorie  della  selezione  volto  al
conferimento dei posti relativi alla  posizione  di  C1  agli  idonei
inseriti nelle graduatorie  regionali,  relativamente  ai  324  posti
successivamente autorizzati con DPCM 10 marzo 2011  nel  rispetto  di
quanto previsto dal CCNI 2001 e CCNI 2009 e, diversamente  da  quanto
affermato dal TAR, aveva distribuito  le  nuove  assunzioni  in  modo
coerente con la consistenza organica del personale al 30 giugno 2011,
rispetto a quella rilevata alla  stessa  data  del  2009.  L'Istituto
evidenziava anche che tale distribuzione  non  aveva  penalizzato  la
Regione Umbria ma anzi l'aveva avvantaggiata.  Infatti  alla  Regione
Umbria,  come  ad  altre  Regioni  in  esubero,  era  stato  comunque
assegnato un posto per  C1  seppure  non  spettante,  sottraendolo  a
quelli stabiliti per la Direzione Generale. 
  L'atto di appello,  sopra  riassunto,  viene  oggi  notificato  per
pubblici proclami ed in ottemperanza  al  decreto  del  Consiglio  di
Stato, Sez. Terza, n. 523 del 2014, si da' avviso che copia del detto
ricorso in appello nonche' della sentenza del TAR Umbria n.  486  del
2013 saranno consultabili dagli interessati,  sino  alla  definizione
del giudizio d'appello, sia presso la Sede della Direzione  regionale
INPS dell'Umbria, sita in Perugia, alla Via Angeloni n.90, sia presso
tutte le Sedi dell'INPS nella Regione Umbria. 
  Il funzionario incaricato  della  conservazione  e  dell'esibizione
dell'atto e della sentenza e' la Dottoressa Paola Pinca, in  servizio
presso  la  Sede  regionale  INPS  per  l'Umbria,  il  cui   recapito
telefonico risulta dal sito Intranet dell'INPS. 

                      avv. Elisabetta Lanzetta 

 
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