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Errata corrige
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Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l. Medicinale: ACIDO IBANDRONICO ALTER Tipo di modifica: Modifica stampati Codice Pratica: C1B/2013/3162 Codice farmaco: 040658015, 040658027 MRP n. UK/H/2163/001/1B/010 Tipologia variazione oggetto della modifica: lB foreseen C.I.2.a Numero e data della Comunicazione: AIFA/V & A/P/61610 del 11 Giugno 2014 Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento e al nuovo QRD template. E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2,4.2,4.3,4.4, 4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.1,5.2,6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2 D.Lgs 219/2006 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione del medicinale generico. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 D.Lgs 219/2006 foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legi-slativo. L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Un procuratore speciale dott.ssa Laura Zuccon T14ADD8325