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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio Si rende noto che A.G.C.I - Associazione Generale Cooperativa Italiane, in persona del legale rappresentate p.t., dott. Rosario Altieri, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mario Esposito ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, via Lattanzio n. 66, ha promosso ricorso in appello, notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, a Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane, a Legacoop, all'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dinnanzi al Consiglio di Stato (Sezione IV, n.r.g. 3339/2014), per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. I n. 08756/2013, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso di A.G.C.I., avente ad oggetto la nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato. L'A.G.C.I., nel giudizio di prime cure, aveva infatti chiesto l'annullamento: a) del D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 5894, pubblicato in G.U.R.I. del 10 febbraio 2012, serie gen., n. 34, b) del D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 58493, pubblicato in G.U.R.I. del 10 febbraio 2012, serie gen., n. 34, testualmente concludendo affinche' "l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione, anche in via istruttoria, disattesa e reietta, in accoglimento del presente ricorso: in via cautelare, previa fissazione della camera di consiglio, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di ogni piu' opportuna misura interinale; nel merito, previa occorrendo la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinche' giudichi sulle questioni di legittimita' costituzionale prospettate nelle anteposte "osservazioni critiche in fatto e considerazioni in diritto", accertare e dichiarare l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, nonche' di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e susseguente e per l'effetto annullarli, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". Con il ricorso in apello A.G.C.I. chiede la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio suddetta, per i seguenti motivi: violazione degli artt. 77, co. 1 e 2, e 74, co. 1 e 4 Cost., anche in combinato con gli artt. 99, 2, 3, 4, 18, 39 e 45 Cost., essendo per le stesse cause illegittimi gli artt. 23, co. 8, 9, 10, 11, 12, 13 D.L. n. 201/2011; violazione degli artt. 3, 81 e 99 Cost., essendo per le stesse cause illegittimo l'art. 23 D.L. n. 201/2011; violazione degli artt. 99, 3, 4, 18, 35, 39, 41 e 45 Cost., essendo per le stesse cause illegittimi gli artt. 23, co. 8 e 11 D.L. n. 201/2011, 4 e 7 L n. 936/1986; violazione degli artt. 99, 3, 4, 18, 35, 39, 41, 45 e 77 Cost., essendo per le medesime cause illegittimo l'art. 23, co. 9 D.L. n. 201/2011; violazione e falsa applicazione dell'art. 23 (e in particolare del suo co. 9) D.L. 201/2011, nonche' eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica e in particlare per erroneita' dei presupposti e travisamento di questi, per contraddittorieta' e per illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste. A.G.C.I. ha concluso chiedendo: "nel merito, previa occorrendo la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinche' giudichi sulle questioni di legittimita' costituzionale prospettate nella superiore esposizione" in punto rescissorio", in integrale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, n. 8756/2013, accertare e dichiarare l'illegittmita' dei provvedimenti impugnati, e di ogni altro atto ad essi comunque connesso presupposto e susseguente e disporne il conseguente annullamento". Il Consiglio di Stato, su istanza di A.G.C.I., con decreto n. 524/14 del 14.5.2014, ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio, previa notifica personale a due controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami. I soggetti interessati dal presente giudizio sono: Giuseppe Acocella, Giorgio Alessandrini, Luigi Angeletti, Stefano Biasioli, Raffaele Bonanni, Ermenegildo Bonfanti, Giampiero Bonifazi, Salvatore Bosco, Carla Cantone, Giuseppe Casadio, Giovanni Centrella, Claudio Claudiani, Anna Corossacz, Michele Gentile, Beniamino Lapadula, Pierpaolo Leonardi, Marco Paolo Nigi, Carlo Podda, Paolo Tesi, Marcello Tocco, Antonio Zucaro, per la categoria Lavoratori dipendenti, oltre che gli organismi CISL - Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, UIL - Unione Italiana del Lavoro, Confedir P.A. - Confederazione Dirigenti Pubblici, CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, UGL - Unione Generale del Lavoro, CUB - Confederazione Unitaria di Base, CONFSAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, CIDA - Confederazione Italiana dei Dirigenti d'Azienda; Giorgio Bertinelli, Roberto Brandi, Battista Cualbu, Maurizio Gardini, Natalino Giorgio Guerrini, Ivan Malavasi, Giuseppe Politi, Francesco Verrascina, Armando Zingales, Alessandro Chiarelli per la categoria Lavoratori Autonomi oltre che gli organismi Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Confartigianato, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confcooperative - Confederazione Cooperative italiane, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, COPAGIRI - Confederazione Produttori Agricoli, Consiglio Nazionale dei Chimici; Berardino Abbascia', Pasquale Carrano, Antonio Maria Colombo, Giancarlo Cremonesi, Cesare Fumagalli, Luigi Giannini, Mario Guidi, Costanzo Janotti Pecci, Daniel Kraus, Nereo Marcucci, Delio Napoleone, Marcella Panucci, Antonio Patuelli, Giuseppe Perasso, Enrico Postacchini, Marco Giuseppe Venturi per la categoria Rappresentanti Imprese oltre che gli organismi CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia, CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell'Industria Italiana, CONFSERVIZI - Confederazione dei Servizi Pubblici Locali, CONFARTIGINATO Imprese - FEDERPESCA - Federazione Nazionale Imprese di Pesca, CONFAGRICOLTURA - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti, CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, ABI - Associazione Bancaria Italiana, CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori, CONFESERCENTI - Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali turistiche e dei servizi; Mannin Carabba, Alessandra Del Boca, Giorgio Macciotta, Paola Manacorda, Fabrizio Onida, Giuseppe Pennisi, Maria Teresa Salvemini Tiziano Treu, Francesco Cavallaro, Paolo Ugge' per la categoria degli esperti; Antonio Di Matteo, Maurizio Drezzadore, Gian Paolo Gualaccini, Emanuele Alecci, Gabriele Brunini, Giorgio Groppo per la categoria Rappresentanti di Associazione di Promozione Sociale e di Organizzazioni di Volontariato oltre che gli organismi ACLI - Associazioni cristiane lavoratori italiani, Compagnia delle Opere - opere Sociali, MOVI - Movimento di Volontariato Italiano, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue, Movimento cristiano lavoratori. Si rende noto, altresi', che, al fine di renderli disponibili ai soggetti controinteressati, copie del tutto conformi ai loro originali del ricorso introduttivo e della suddetta ordinanza n. 524/2014 sono state notificate, mediante deposito presso la Casa comunale di Roma Capitale, sita in Roma, via Petroselli Luigi, n.50, in data 11 giugno 2014, e sono quindi disponibili presso tale sede. Il giudizio e' pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. IV, R.g.n. 3339 del 2014. Non e' stata fissata, ad oggi, la prima udienza. Rosario Altieri T14ABA8403