SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

(GU Parte Seconda n.76 del 28-6-2014)

 
Notificazione per  pubblici  proclami  -  Atto  di  integrazione  del
             contraddittorio - Ricorso R.G. n. 8116/2014 
 

  Il  Presidente  aggiunto  della  Suprema  Corte  di  Cassazione  ha
autorizzato, in  data  16  maggio  2014,  al  fine  di  integrare  il
contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami  del  ricorso
per regolamento di giurisdizione r.g. n. 8116/2014, nei modi previsti
dall'art.  150  c.p.c.,  commi  terzo  e   quarto   e   mediante   la
pubblicazione di un estratto del ricorso stesso  sul  quotidiano  «il
Gazzettino» per una sola  volta  esclusa  la  domenica,  ai  seguenti
soggetti: Provincia di Belluno, Provincia  di  Padova,  Provincia  di
Rovigo, Provincia di Treviso,  Provincia  di  Venezia,  Provincia  di
Verona, Provincia di Vicenza, Comune di Asolo, Comune di  Auronzo  di
Cadore, Comune di Bassano del Grappa, Comune di  Belluno,  Comune  di
Carole, Comune di Cavallino-Treporti, Comune di Chioggia,  Comune  di
Conegliano, Comune di Cortina d'Ampezzo, Comune di Feltre, Comune  di
Jesolo, Comune di Legnago, Comune di  Mel,  Comune  di  Montebelluno,
Comune di Padova, Comune di Pieve di Cadore, Comune di Recoaro Terme,
Comune di Rovigo, Comune di San Dona'  di  Piave,  Comune  di  Schio,
Comune di Spinea, Comune di Treviso, Comune di  Valdagno,  Comune  di
Verona, Comune di Vicenza, Comune di Vittorio  Veneto,  Dolomiti  Bus
S.p.a., S.A.D. S.p.a., Sbizzera  S.n.c.,  S.A.F.-FVG  S.p.a.,  A.P.S.
Holding S.p.a., Bonaventura Express S.r.l.,  Busitalia  -  SITA  Nord
S.r.l., Brenzan Guido,  Garbellini  S.r.1.,  Pilotto  S.n.c.,  Tiengo
S.n.c.,  A.C.T.T.  S.p.a.,  A.T.M.  S.p.a.,  Barzi  Service   S.r.l.,
Caverzan S.r.1., Comin S.n.c., C.T.M. S.p.a., Gobbo  S.r.l.,  Lamarca
S.p.a., A.C.T.V. S.p.a., A.T.V.O. S.p.a.,  Brusutti  S.r.l.,  Anselmi
S.n.c., A.T.V.  S.r.l.,  Dall'Aio  Viaggi  S.n.c.,  A.I.M.  Mobilita'
S.r.l., Albiero Guido,  Bettini  Bus  S.a.s.,  Canil  Viaggi  S.r.l.,
Capozzo  S.r.l.,  F.T.V.  S.p.a.,  Girardi  S.r.l.,  Lorenzi  S.r.l.,
Bristol S.r.l., Zambon Silla Corrado, Zanconato  Enio  Aldo,  De  Zen
Michele S.a.s., SE.AM. S.r.l., Perera Mario, CO.N.A.M. S.r.l. 
  Estratto del ricorso  per  regolamento  di  giurisdizione  r.g.  n.
8116/2014, promossa dinanzi a Codesta Suprema Corte a  sezioni  unite
mediante ricorso da: 
    Regione Veneto (cod. fisc. 80007580279 -  P.I.  02392630279),  in
persona del Presidente pro-tempore; 
    Contro Comune di Venezia in persona del Sindaco pro-tempore e nei
confronti di Comune di Treviso in  persona  del  Sindaco  pro-tempore
piu'  altri  ACTV  S.p.a.  in  persona  del   legale   rappresentante
pro-tempore. 
  In punto: regolamento di giurisdizione nella causa pendente  presso
il T.A.R. per il Veneto - sezione I - n. r.g. 1020/2013. 
  Con D.G.R. n. 684 del 14 maggio 2013 la Giunta Regionale del Veneto
ha approvato il riparto delle risorse del citato «Fondo regionale per
il  trasporto   pubblico   locale»   secondo   le   seguenti   quote:
€ 150.000.000,00 per il trasporto ferroviario ed € 256.211.189,36 per
il trasporto automobilistico e lagunare. 
  Con la successiva D.G.R.  n.  686  del  14  maggio  2013  e'  stata
avanzata una proposta di riparto (allegati A, B, C e D) delle risorse
destinate al trasporto pubblico automobilistico  e  lagunare  per  il
periodo da  luglio  a  dicembre  2013,  quantificate  in  complessivi
€ 130.172.676,37, utilizzando i criteri licenziati dalla  Commissione
tecnica di cui alla D.G.R. n. 974/2012, per quanto  riguarda  livello
dei  servizi  e  costi  standard,  tenendo  tuttavia  conto  di   una
necessaria gradualita' nell'implementazione del nuovo regime. 
  Tale ultima deliberazione prevedeva dunque nuovi criteri di riparto
dei finanziamenti in base ai cd «livelli di servizi minimi» o  meglio
all'indice di mobilita' relativa per ogni rete e ai costi standard. 
  Preso  atto  delle  risultanze  della  Conferenza  dei  servizi   e
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare,  con  la
D.G.R. n. 794 del 31 maggio 2013, la Giunta ha approvato la  proposta
di riparto delle risorse per il semestre  luglio-dicembre  2013  e  i
livelli di servizio del  TPL,  automobilistico  (espresso  in  km)  e
navigazione (espresso in ore - moto), per l'anno 2013 (cfr.  allegato
F alla deliberazione). 
  Il  Comune  di  Venezia  presentava  quattro  ricorsi   contro   le
deliberazioni  citate  (ricorso  principale  avverso  la  D.G.R.   n.
619/2013, primo ricorso per motivi  aggiunti  avverso  la  D.G.R.  n.
684/2013, secondo ricorso per motivi aggiunti avverso  la  D.G.R.  n.
686/2013; terzo ricorso per motivi  aggiunti  avverso  la  D.G.R.  n.
794/2013), con condanna al pagamento per oltre € 7.000.000,00. 
  La Regione ritiene che la giurisdizione sulla  controversia  spetti
al giudice ordinario, poiche' la causa ha ad oggetto l'adempimento di
una obbligazione pecuniaria senza che il  rapporto  controverso  veda
l'amministrazione regionale in posizione di supremazia. 
  Pertanto il  rapporto  controverso  e'  inquadrabile  come  diritto
soggettivo e rientra nella cognizione del giudice ordinario  in  base
ai principi elaborati dalle sezioni  uniti  della  Suprema  Corte  di
cassazione. 
  Si chiede alla Suprema Corte di cassazione di dichiarare sussistere
nella  controversia  sopra  indicata  la  giurisdizione  del  giudice
ordinario 
    Venezia-Roma, 18 giugno 2014 

       avv. Emanuele Mio - avv. Ezio Zanon - avv. Andrea Manzi 

 
TS14ABA8293
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