BAYER S.P.A.
Sede legale: viale Certosa n. 130 - 20156 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 05849130157

(GU Parte Seconda n.80 del 8-7-2014)

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
  di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata  ai
  sensi del Regolamento CE n. 712/2012 

  Codice Pratica: N1B/2013/349. 
  Specialita' medicinale: PROGYNOVA. 
  Compresse rivestite 2 mg - A.I.C. 021226016. 
  Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. 
  Tipologia variazione: IB foreseen, C.I.3.a. 
  Tipo di modifica: modifica stampati. 
  Modifica apportata: aggiornamento RCP  e  foglio  illustrativo  per
adeguamento al Core Safety Profile (CSP) approvato con  la  procedura
di  PSUR  Worksharing  UK/H/PSUR/072/001.  Si   procede   anche   con
l'adeguamento  al  Core  SPC  per  la  terapia  ormonale  sostitutiva
versione 4 datato giugno 2012. 
  In applicazione della determina AIFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.7,  4.8,  4.9  e  5.1  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto   e   corrispondenti
paragrafi del  foglio  illustrativo)  relativamente  alle  confezioni
sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla  azienda
titolare dell'A.I.C. Il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  della
variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro  e
non oltre i sei mesi dalla medesima data  al  foglio  illustrativo  e
all'etichettatura. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  della  variazione  che  i  lotti
prodotti entro  sei  mesi  dalla  stessa  data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  variazione,  non
recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti  a   consegnare   il   foglio
illustrativo aggiornato agli  utenti,  a  decorrere  dal  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  della  presente  variazione.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
  In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e limitatamente ai medicinali in commercio  nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
  Il   titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi    dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 

                      Un procuratore dirigente 
                      dott.ssa Patrizia Sigillo 

 
TS14ADD8701
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