TAR LAZIO - ROMA
Sezione Prima Ter

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2014)

 
Integrazione del contraddittorio con notifica per  pubblici  proclami
                     nel ricorso R.G. 3542/2014 
 

  Con Ordinanza n. 5170 del 16/05/2014 il T.A.R. Lazio, Roma, sez.  I
Ter ha disposto, a cura di Sabrina Galli, ricorrente nel ricorso R.G.
n. 3542/14 contro il Ministero dell'interno, Dipartimento della  P.S.
(resistente) e nei confronti  di  Cavallari  Gianni,  Valenti  Paolo,
Falso Mattia, Alessandra Cicchetti, Gesualdo Masciopinto, e  Adelaide
Vigorita,  (controinteressati),  l'integrazione  del  contraddittorio
processuale, con notifica per pubblici proclami,  nei  confronti  dei
concorrenti  collocatisi  utilmente  nella  graduatoria   di   merito
definitiva del 102° corso di formazione per Commissari della  Polizia
di  Stato,  del  30.12.2013,  a  firma  del  Direttore  della  Scuola
Superiore di Polizia del Ministero dell'interno,  Dipartimento  della
P.S. trasmessa al Ministero dell'interno, Direzione Centrale  per  le
Risorse Umane, con nota del Direttore della Scuola il 30.12.2013,  n.
666/B/C/1C.214/3227/2013. La ricorrente, gia' ispettore della Polizia
di Stato (rappresentata e  difesa  dall'avv.  Emanuela  Mazzola,  con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma,  via  Tacito  50),  ha
partecipato al concorso interno indetto dal Ministero dello  interno,
con decreto del 01.09.2010, a 20 posti per  l'accesso  al  ruolo  dei
Commissari della Polizia di Stato. E'  risultata  vincitrice.  Si  e'
collocata al 10° posto nella graduatoria di merito con  punti  58,67.
Queste le  valutazioni  parziali:  media  degli  scritti,  punti  21;
titoli, punti 16,67; voto orale, punti 21.  Ha  partecipato  al  102°
corso di formazione per Commissari della Polizia di  Stato.  Nominata
commissario  a  decorrere  dal  29.12.2011,  il   19.12.2013   veniva
informata di essere stata «collocato al 59° posto  della  graduatoria
finale», prendeva  visione  dello  elenco  delle  possibili  sedi  di
destinazione, tra le quali sceglieva «Novara Questura». Il 30.12.2013
e' stata adottata la graduatoria generale  ove  si  e'  collocata  in
posizione n. 59, punti 27,075. Con il  ricorso  al  T.A.R.  Lazio  la
ricorrente  ha  chiesto  l'annullamento,  previa  sospensiva:   della
Graduatoria generale del 102°  corso  di  formazione  per  Commissari
della Polizia di Stato, del 30.12.2013, a firma del  Direttore  della
Scuola Superiore di Polizia del Ministero dell'interno,  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, trasmessa al Ministero medesimo,  Direzione
Centrale per le Risorse Umane, con Nota a firma del  Direttore  della
scuola  in  data  30.12.2013,  n.   666/B/C/1C.214/3227/2013;   delle
operazioni di  valutazione  finale;  del  provvedimento,  di  estremi
sconosciuti, di immissione nel ruolo di anzianita' quale  commissario
capo; del provvedimento di assegnazione della sede  di  destinazione;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, connesso e  comunque
collegato. 
  Ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nella
graduatoria di merito impugnata,  nella  corretta  posizione,  previo
ricalcolo del  punteggio  alla  stessa  attribuito  ed  attribuibile,
operando la media tra i seguenti coefficienti: media voti I  anno  di
corso, media voti II anno di corso, voto esame finale del corso, voto
concorso per commissario pari a 58,67 (e non  a  21,00),  piu'  punti
0,500 quale giudizio  di  idoneita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 19 del D.M. 400/2003, con  conseguente  collocazione  della
stessa nel ruolo di anzianita', in conformita' della esatta posizione
in   graduatoria   come   ricalcolata,   con   conseguente    diritto
all'assegnazione a  sede  di  servizio  congruamente  determinata  in
corrispondenza   della   posizione   correttamente   attribuita    in
graduatoria. 
  Motivi in diritto del ricorso: 
  1)  Illegittimita'  per  violazione  di  legge;  violazione,  falsa
interpretazione ed applicazione dell'art. 3  del  d.lgs.  334/2000  e
dell'art. 19 del D.M. 400/2003;  error  in  procedendo;  illogicita',
contraddittorieta'  dell'azione  amministrativa.   Cio'   in   quanto
l'Amministrazione ha violato l'art. 19 D.M. 400/2013  che  stabilisce
che la  graduatoria  finale  e'  formata  sulla  base  del  punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  frequentatore,  aumentato   come
previsto dal comma 4. 
  Il  punteggio  complessivo  e'  formato  calcolando  la  media   in
trentesimi: 
    a) del voto riportato nel concorso per  l'accesso  al  ruolo  dei
commissari; 
    b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3, comma  2,  sostenuti
durante il primo ciclo del corso; 
    c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio  di  cui  all'art.  3  c.  2  sostenuti
durante il secondo ciclo del corso; 
    d)  del  voto  riportato  nell'esame  finale.  Il  punteggio   e'
aumentato in proporzione alla valutazione di idoneita' al servizio di
polizia attribuito alla fine del secondo ciclo di: 
      a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30; 
      b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; 
      c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30. Il  punteggio  della
ricorrente e' stato calcolato in  violazione  dei  criteri  stabiliti
nella norma indicata perche' con riferimento al «voto  riportato  nel
concorso per l'accesso al ruolo dei commissari» e' stato  considerato
il  voto  riportato  nelle  prove  concorsuali  sottratto   il   voto
attribuito ai titoli. 
  La ricorrente ha avuto il punteggio di 58,67 al concorso. Terminato
il corso di formazione, per la graduatoria finale,  l'Amministrazione
non ha utilizzato il voto di 58,67, ma la somma  dei  voti  riportati
nelle prove scritte ed orali e cioe' 42,00, ed ha  operato  la  media
(42:2 = 21). Questo il calcolo contestato: Voto concorso (21) + Media
I anno corso (26,800) + Media II anno corso (28,500) +  Esame  Finale
(30,00). Il totale e' stato diviso per 4, per la media, con risultato
di 26,575. Aggiungendo 0,500 per il giudizio di idoneita', il  totale
e' 27,075. Questo e' il calcolo che la P.A. avrebbe dovuto fare: Voto
concorso (58,67) + Media I  anno  corso  (26,800)  +  Media  II  anno
(28,500) + Esame Finale (30,00). Il totale e' 143,97  che,  diviso  4
per la media, e' 35,992. Sommando 0,500, il totale  attribuibile  era
36,492. La lesione e' rilevante perche' lo scarto  tra  il  punteggio
attribuito e quello spettante e' di circa 6  punti.  L'operato  della
P.A. e' contraddittorio perche' quando ha inserito la ricorrente  nel
ruolo  dei  commissari  ha   determinato   la   posizione   spettante
considerando  l'intero  punteggio  riportato  dalla  stessa  in  sede
concorsuale,comprensivo del punteggio attribuito  ai  titoli,  mentre
questo punteggio non e' stato computato con riferimento  all'acquisto
della qualifica superiore, sempre per quanto attiene l'inserimento in
ruolo. 
  2) Illegittimita' per violazione di legge,  violazione  dell'art  3
del d.lgs.  334/2000,  dell'art.  19  del  D.M.  400/2003,  error  in
procedendo, vizio  di  motivazione,  violazione  delle  regole  sulla
trasparenza  amministrativa,   violazione   degli   art.   3   e   97
Costituzione,   violazione   del   principio    dello    affidamento,
discriminazione. L'Amministrazione ha violato  l'art.  3  del  d.lgs.
334/2000 che  prevede  per  l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  un
concorso pubblico ed uno interno. Poiche' solo per  gli  appartenenti
ai  ruoli  sono  previsti  titoli  valutabili  in  sede   concorsuale
attinenti all'attivita' di servizio, e' chiaro che il legislatore  ha
voluto dare rilievo, nella valutazione del  candidato,  all'attivita'
di  servizio  prestata.  I  titoli  valutabili  sono   indice   della
esperienza maturata sul campo. Oltre alla violazione dell'art. 19 del
D.M. 400/2003, sussiste la violazione dell'art. 3 del  d.lgs.  334/00
che  prevedeva,  prima  della  modifica,  un  concorso  pubblico  per
commissari per soli esami, scritto ed orale.  Sussiste  il  vizio  di
motivazione e la violazione delle regole sulla  trasparenza,  perche'
l'Amministrazione  non  ha  indicato  le  modalita'   seguite   nella
determinazione del voto finale di cui alla graduatoria di fine  corso
impugnata ne' ha fornito la motivazione della scelta delle modalita',
in violazione della normativa vigente.  Sussiste  la  violazione  del
principio dell'affidamento  riposto  dalla  ricorrente  nel  rispetto
della  normativa  vigente  e  delle  regole   concorsuali.   Sussiste
discriminazione tra i vincitori di concorso interno e i vincitori del
concorso pubblico perche' a fronte di regole concorsuali  diverse  e'
stato seguito un identico criterio di calcolo del  punteggio  finale.
La fondatezza  dei  motivi  di  ricorso  risulta  dalle  proposte  di
modifica del D.M. 400/2003,  poi  non  approvate,  a  favore  di  una
valutazione dei frequentatori del corso da operare  solo  sulla  base
delle attitudini evidenziate e dei risultati  conseguiti  durante  il
ciclo di formazione. Lo schema di decreto e' composto da un  articolo
che abroga la lettera a) degli artt. 19, comma 2, 22,  comma  2,  27,
comma 2 e 32 comma I del D.M. 400/2003. Successivamente, altro schema
di decreto di modifica sulla  stessa  linea  del  precedente  risulta
proposto e non approvato.  Le  proposte  di  decreti  dimostrano  che
l'Amministrazione ha  consapevolmente  operato  in  violazione  della
normativa vigente nell'attribuzione del  voto  in  graduatoria  quale
valutazione di fine corso di formazione. All'esito  della  Camera  di
Consiglio del 15.05.2014, il T.A.R.  Lazio,  Roma,  sez.  I  Ter,  il
16.05.2014 ha depositato l'ordinanza collegiale n. 5170 del 2014  con
cui autorizza  la  ricorrente  all'integrazione  del  contraddittorio
mediante  notifica  per  pubblici  proclami.  Ha  rinviato  la  causa
all'udienza pubblica del 12.02.2015. Si notifica il presente  ricorso
R.G. 3542/2014, come sopra sintetizzato, ai candidati Tesorino Ferola
Roberto, Felici Adriano, Martire Roberta, Giuffrida  Monica,  Arciero
Antonio,  D'Auria  Davide,  Sonetti  Serena,   Di   Biase   Giovanni,
Giustolisi  Francesco,  Quattrone  Maurizia,  Figoni  Andrea,   Meola
Domenico, Riccio Noemi, Abbinante  Enrico,  Modica  Michele  Alessio,
Rota Chiara, Scialdone Antonio, Biagioli Andrea, Mestichella Roberta,
Zuccarello Marcolini Alessia,  Taraschi  Cesare,  Iannello  Giuseppe,
Bonazzi Marco,  Russo  Antonella  Manuela,  Armano  Ugo,  Franconieri
Pamela, Dipinto Antonella, Franchi Filippo, Tommasi Sandro, Pettierre
Massimo, Tubia Oriana, Mastrolitto Teresa,  Stio  Marianna,  Fiorillo
Sabatino, Bevilacqua Federico, Del Grosso Francesco, Lupone  Antonia,
De Bartolis  Marco,  Nocita  Fabrizio  Valerio,  Belvedere  Salvatore
Costantino, Di Piazza Vincenzo, Mannarelli Aldo, Lefemine Alessandro,
Valenti Paolo, Falso Mattia, Cavallari  Gianni,  Pompei  Daniele,  De
Servi Davide, Marino Giovanni,  Scudieri  Costantino,  Tuccio  Laura,
Padovani Rita, Di Laura Danilo, Toraldo Andrea, Sgro Andrea, Vigorita
Adelaide,  Cicchetti  Alessandra,  Masciopinto  Gesualdo,  Scolamiero
Luca, Garzo Giammaria,  Scognamiglio  Vincenzo,  Franze'  Alessandro,
Arcuri Marco, Rogi  Luca,  Burbi  Enrico,  Guadagni  Fabio,  Fiumano'
Andrea, Buffa Flavio,  Gregorio  Elena,  Cetroni  Valentina,  Guidone
Ettore, Nozza Davide, Papulino  Sergio,  Nicotera  Giuseppe,  Ferraro
Annalisa, Coppola Angela, Di Natale Genevieve, Ferraro Marco,  Calio'
Antonio, Gaetani Antonio, Casaburi  Carlo,  Carabei  Andrea,  Ferrara
Biagio, Natale Edoardo Maria, Iobbi Luca, Passarella  Luca,  Giardina
Gabriella, Salvatore Nicola,  Silvestris  Silvia,  Demurtas  Antonio,
Bianco  Francesco,  De  Dominicis  Franceschina,  Cesarano   Alfredo,
Montella Vincenza, Zonno Michele, Quaggiotto Paolo, Amatulli Michele,
Monaco Andrea e Licciano Mirko. 
  L'andamento  del  processo  e'  consultabile  sul  sito   internet:
www.giustizia-amministrativa.it. optando per il T.A.R. Lazio, sede di
Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo il numero R.G. del ricorso
3543 e l'anno 2014. 
 
    Roma, 4 luglio 2014 

                  Il richiedente per il ricorrente 
                        avv. Emanuela Mazzola 

 
TS14ABA8762
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