TAR LAZIO - ROMA
Sezione Prima Ter

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2014)

 
            Integrazione del contraddittorio con notifica 
          per pubblici proclami nel ricorso R.G. 3545/2014 
 

  Con Ordinanza n. 5396 del 21/05/2014 il T.A.R. Lazio, Roma, sez.  I
Ter ha disposto, a cura di Davide De Servi,  ricorrente  nel  ricorso
R.G. n. 3545/14 contro il Ministero dell'Interno, Dipartimento  della
P.S. (resistente) e nei confronti di  Valenti  Paolo,  Falso  Mattia,
Cavallari  Gianni,  Cicchetti  Alessandra,  Gesualdo  Masciopinto   e
Adelaide   Vigorita,    (controinteressati),    l'integrazione    del
contraddittorio processuale, con notifica per pubblici proclami,  nei
confronti dei concorrenti collocatisi utilmente nella graduatoria  di
merito definitiva del 102° corso di formazione per  Commissari  della
Polizia di Stato, del 30.12.2013, a firma del Direttore della  Scuola
Superiore di Polizia del Ministero dell'Interno,  Dipartimento  della
P.S. trasmessa al Ministero dell'interno, Direzione Centrale  per  le
Risorse Umane, con nota del Direttore della Scuola il 30.12.2013,  n.
666/B/C/1C.214/3227/2013. 
  Il ricorrente, gia' sostituto commissario della  Polizia  di  Stato
(rappresentato e difeso dall'avv.  Emanuela  Mazzola,  con  domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 50),  ha  partecipato
al concorso interno indetto dal Ministero dello Interno, con  decreto
del 01.09.2010, a 20 posti per  l'accesso  al  ruolo  dei  Commissari
della Polizia di Stato. Vincitore, si e' collocato al 3° posto  nella
graduatoria di merito con punti 63,81. 
  Queste le valutazioni parziali:  media  degli  scritti,  punti  24;
titoli punti 15,81; voto orale, punti  24.  Ha  partecipato  al  102°
corso di formazione per Commissari della Polizia di  Stato.  Nominato
commissario  a  decorrere  dal  29.12.2011,  il   19.12.2013   veniva
informato di essere stato < collocato al 48° posto della  graduatoria
finale > , prendeva visione dello  elenco  delle  possibili  sedi  di
destinazione, tra le quali sceglieva la Questura  di  La  Spezia.  Il
30.12.2013 e' stata  adottata  la  graduatoria  generale  ove  si  e'
collocato in posizione n. 48, punti 27,397. 
  Con il ricorso il  ricorrente  ha  chiesto  l'annullamento,  previa
sospensiva: della Graduatoria generale del 102° corso  di  formazione
per Commissari della Polizia di Stato, del 30.12.2013,  a  firma  del
Direttore  della  Scuola   Superiore   di   Polizia   del   Ministero
dell'Interno,  Dipartimento  della  P.S.,  trasmessa   al   Ministero
medesimo, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con Nota  a  firma
del   Direttore    della    scuola    in    data    30.12.2013,    n.
666/B/C/1C.214/3227/2013; delle operazioni di valutazione finale; del
provvedimento, di estremi sconosciuti, di  immissione  nel  ruolo  di
anzianita' quale commissario capo; del provvedimento di  assegnazione
della sede di  destinazione;  di  ogni  ulteriore  atto  presupposto,
conseguente,  connesso  e   comunque   collegato.   Ha   chiesto   il
riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella graduatoria  di
merito impugnata, nella  corretta  posizione,  previo  ricalcolo  del
punteggio allo stesso attribuito ed attribuibile, operando  la  media
tra i seguenti coefficienti: media voti I anno di corso,  media  voti
II anno di corso, voto esame finale  del  corso,  voto  concorso  per
commissario pari a 63,81 (e non a  24,00),  piu'  punti  0,500  quale
giudizio di idoneita', ai sensi e per gli effetti  dell'art.  19  del
D.M. 400/2003, con conseguente collocazione dello stesso nel ruolo di
anzianita', in conformita' della esatta posizione in graduatoria come
ricalcolata, con  conseguente  diritto  all'assegnazione  a  sede  di
servizio congruamente determinata in corrispondenza  della  posizione
correttamente attribuita in graduatoria. 
  Motivi in diritto del ricorso: 
    1) Illegittimita' per  violazione  di  legge;  violazione,  falsa
interpretazione ed applicazione dell'art. 3  del  D.Lgs.  334/2000  e
dell'art. 19 del D.M. 400/2003;  error  in  procedendo;  illogicita',
contraddittorieta'  dell'azione  amministrativa.   Cio'   in   quanto
l'Amministrazione ha violato l'art. 19 D.M. 400/20013 che  stabilisce
che la  graduatoria  finale  e'  formata  sulla  base  del  punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  frequentatore,  aumentato   come
previsto dal comma 4. 
  Il  punteggio  complessivo  e'  formato  calcolando  la  media   in
trentesimi: 
    a) del voto riportato nel concorso per  l'accesso  al  ruolo  dei
commissari; 
    b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano  di  studio  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
sostenuti durante il primo ciclo del corso; 
    c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3  c.  2  sostenuti
durante il secondo ciclo del corso; 
    d) del voto riportato nell'esame finale. 
  Il punteggio  e'  aumentato  in  proporzione  alla  valutazione  di
idoneita' al servizio di polizia attribuito  alla  fine  del  secondo
ciclo di: 
    a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30; 
    b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; 
    c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30. 
  Il punteggio del ricorrente e' stato calcolato  in  violazione  dei
criteri stabiliti nella norma indicata  perche'  con  riferimento  al
«voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo  dei  commissari»
e' stato  considerato  il  voto  riportato  nelle  prove  concorsuali
sottratto il voto attribuito ai titoli. Il  ricorrente  ha  avuto  il
punteggio di 63,81 al concorso. 
  Terminato il  corso  di  formazione,  per  la  graduatoria  finale,
l'Amministrazione non ha utilizzato il voto di 63,81, ma la somma dei
voti riportati nelle prove scritte ed orali  e  cioe'  48,00,  ed  ha
operato la media (48: 2 = 24,00). 
  Questo il calcolo contestato: Voto concorso (24,00) + Media I  anno
corso (27,800) + Media II anno corso (27,787) + Esame Finale (28,00).
Il totale e' stato diviso per 4,  per  la  media,  con  risultato  di
26,897. Aggiungendo 0,500 per il giudizio di idoneita', il totale  e'
27,397. 
  Questo e' il calcolo che la P.A. avrebbe dovuto fare: Voto concorso
(63,81) + Media I anno corso (27,800) +  Media  II  anno  (27,787)  +
Esame Finale (28,00). Il totale e'  147,396  che,  diviso  4  per  la
media, e' 36,849. Sommando 0,500, il totale attribuibile  era  37,349
eventualmente arrotondabile a 37,350. La lesione e' rilevante perche'
lo scarto tra il punteggio attribuito e quello spettante e' di  circa
7 punti. 
  L'operato della P.A. e' contraddittorio perche' quando ha  inserito
il ricorrente nel ruolo dei commissari ha  determinato  la  posizione
spettante considerando l'intero punteggio riportato dallo  stesso  in
sede concorsuale, comprensivo del  punteggio  attribuito  ai  titoli,
mentre questo  punteggio  non  e'  stato  computato  con  riferimento
all'acquisto della qualifica superiore,  sempre  per  quanto  attiene
l'inserimento in ruolo. 
    2) Illegittimita' per violazione di legge, violazione dell'art  3
del D.Lgs.  334/2000,  dell'art.  19  del  D.M.  400/2003,  error  in
procedendo, vizio  di  motivazione,  violazione  delle  regole  sulla
trasparenza  amministrativa,  violazione   degli   artt.   3   e   97
Costituzione,   violazione   del   principio    dello    affidamento,
discriminazione. L'Amministrazione ha violato  l'art.  3  del  D.Lgs.
334/2000 che  prevede  per  l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  un
concorso pubblico ed uno interno. Poiche' solo per  gli  appartenenti
ai  ruoli  sono  previsti  titoli  valutabili  in  sede   concorsuale
attinenti all'attivita' di servizio, e' chiaro che il legislatore  ha
voluto dare rilievo nella valutazione del candidato, all'attivita' di
servizio prestata. I titoli valutabili sono indice  della  esperienza
maturata sul campo. Oltre  alla  violazione  dell'art.  19  del  D.M.
400/2003, sussiste la violazione dell'art. 3 del  D.Lgs.  334/00  che
prevedeva, prima della modifica, un concorso pubblico per  commissari
per soli esami, scritto ed orale. Sussiste il vizio di motivazione  e
la violazione delle regole sulla trasparenza, perche' la P.A. non  ha
indicato le modalita' seguite nella determinazione del voto finale di
cui alla graduatoria di  fine  corso  impugnata  ne'  ha  fornito  la
motivazione  della  scelta  delle  modalita',  in  violazione   della
normativa   vigente.   Sussiste   la   violazione    del    principio
dell'affidamento riposto dal ricorrente nel rispetto della  normativa
vigente e delle regole concorsuali. Sussiste  discriminazione  tra  i
vincitori di concorso interno e i  vincitori  del  concorso  pubblico
perche' a fronte di regole concorsuali diverse e'  stato  seguito  un
identico criterio di calcolo del punteggio finale. 
  La fondatezza dei motivi  di  ricorso  risulta  dalle  proposte  di
modifica del D.M. 400/2003,  poi  non  approvate,  a  favore  di  una
valutazione dei frequentatori del corso da operare  solo  sulla  base
delle attitudini evidenziate e dei risultati  conseguiti  durante  il
ciclo di formazione. 
  Lo schema di Decreto e' composto  da  un  articolo  che  abroga  la
lettera a) degli artt. 19, comma 2, 22, comma 2, 27,  comma  2  e  32
comma I del D.M. 400/2003. Successivamente, altro schema  di  decreto
di modifica sulla stessa linea del precedente risulta proposto e  non
approvato. Le proposte di Decreti dimostrano che l'Amministrazione ha
consapevolmente  operato  in  violazione  della   normativa   vigente
nell'attribuzione del voto in graduatoria quale valutazione  di  fine
corso di formazione. 
  All'esito della Camera  di  Consiglio  del  15.05.2014,  il  T.A.R.
Lazio, Roma, sez. I Ter,  il  21.05.2014  ha  depositato  l'ordinanza
collegiale   n.   5396/2014   con   cui   autorizza   il   ricorrente
all'integrazione del contraddittorio mediante notifica  per  pubblici
proclami. Ha rinviato la causa all'udienza pubblica  del  12.02.2015.
Si  notifica  il  presente  ricorso  R.G.   3545/2014,   come   sopra
sintetizzato, ai candidati Tesorino Ferola Roberto,  Felici  Adriano,
Martire Roberta, Giuffrida Monica, Arciero Antonio,  D'Auria  Davide,
Sonetti Serena, Di Biase Giovanni,  Giustolisi  Francesco,  Quattrone
Maurizia, Figoni Andrea,  Meola  Domenico,  Riccio  Noemi,  Abbinante
Enrico, Modica  Michele  Alessio,  Rota  Chiara,  Scialdone  Antonio,
Biagioli Andrea, Mestichella Roberta, Zuccarello  Marcolini  Alessia,
Taraschi Cesare, Iannello Giuseppe, Bonazzi  Marco,  Russo  Antonella
Manuela, Armano Ugo, Franconieri Pamela, Dipinto  Antonella,  Franchi
Filippo, Tommasi Sandro, Pettierre Massimo, Tubia Oriana, Mastrolitto
Teresa, Stio Marianna, Fiorillo Sabatino,  Bevilacqua  Federico,  Del
Grosso Francesco, Lupone Antonia, De Bartolis Marco, Nocita  Fabrizio
Valerio,  Belvedere  Salvatore  Costantino,   Di   Piazza   Vincenzo,
Mannarelli Aldo, Lefemine Alessandro,  Valenti  Paolo,  Falso  Mattia
Cavallari  Gianni,  Pompei   Daniele,   Marino   Giovanni,   Scudieri
Costantino, Tuccio Laura, Padovani Rita,  Di  Laura  Danilo,  Toraldo
Andrea,  Sgro  Andrea,  Vigorita  Adelaide,   Cicchetti   Alessandra,
Masciopinto  Gesualdo,  Galli   Sabrina,   Scolamiero   Luca,   Garzo
Giammaria, Scognamiglio Vincenzo, Franze' Alessandro,  Arcuri  Marco,
Rogi Luca, Burbi  Enrico,  Guadagni  Fabio,  Fiumano'  Andrea,  Buffa
Flavio, Gregorio Elena,  Cetroni  Valentina,  Guidone  Ettore,  Nozza
Davide, Papulino Sergio, Nicotera Giuseppe, Ferraro Annalisa, Coppola
Angela, Di Natale Genevieve, Ferraro Marco, Calio'  Antonio,  Gaetani
Antonio, Casaburi  Carlo,  Carabei  Andrea,  Ferrara  Biagio,  Natale
Edoardo Maria,  Iobbi  Luca,  Passarella  Luca,  Giardina  Gabriella,
Salvatore  Nicola,  Silvestris  Silvia,  Demurtas   Antonio,   Bianco
Francesco, De  Dominicis  Franceschina,  Cesarano  Alfredo,  Montella
Vincenza, Zonno Michele, Quaggiotto Paolo, Amatulli  Michele,  Monaco
Andrea e Licciano Mirko. 
  L'andamento  del  processo  e'  consultabile  sul  sito   internet:
www.giustizia-amministrativa.it. optando per il T.A.R. Lazio, sede di
Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo il numero R.G. del ricorso
3540 e l'anno 2014. 
 
    Roma, 4 luglio 2014 

                  Il richiedente per il ricorrente 
                        avv. Emanuela Mazzola 

 
TS14ABA8765
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