TAR LAZIO - ROMA
Sezione Prima Ter

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2014)

 
            Integrazione del contraddittorio con notifica 
          per pubblici proclami nel ricorso R.G. 3540/2014 
 

  Con ordinanza n. 5187 del 16 maggio 2014  il  T.A.R.  Lazio,  Roma,
sez. I Ter ha disposto, a cura  di  Pompei  Daniele,  ricorrente  nel
ricorso  R.G.  n.   3540/14   contro   il   Ministero   dell'Interno,
Dipartimento della P.S.  (resistente)  e  nei  confronti  di  Valenti
Paolo, Falso Mattia, Cavallari Gianni, Cicchetti Alessandra, Gesualdo
Masciopinto e Adelaide Vigorita, (controinteressati),  l'integrazione
del contraddittorio processuale, con notifica per pubblici  proclami,
nei confronti dei concorrenti collocatisi utilmente nella graduatoria
di merito definitiva del 102°  corso  di  formazione  per  Commissari
della Polizia di Stato, del 30 dicembre 2013, a firma  del  Direttore
della  Scuola  Superiore  di  Polizia  del  Ministero   dell'Interno,
Dipartimento  della  P.S.  trasmessa   al   Ministero   dell'Interno,
Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota del Direttore della
Scuola  il  30  dicembre  2013,   n.   666/B/C/1C.214/3227/2013.   Il
ricorrente, gia' sovrintendente della Polizia di Stato (rappresentato
e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto  presso  il
suo studio in Roma, via Tacito n. 50),  ha  partecipato  al  concorso
interno indetto dal Ministero  dello  Interno,  con  decreto  del  1°
settembre 2010, a 20 posti per lo accesso  al  ruolo  dei  Commissari
della Polizia di Stato. E' risultato vincitore. Si e' collocato al 4°
posto  nella  graduatoria  di  merito  con  punti  63,19.  Queste  le
valutazioni parziali: media degli scritti,  punti  21;  titoli  punti
14,19; voto  orale,  punti  28.  Ha  partecipato  al  102°  corso  di
formazione  per  Commissari  della   Polizia   di   Stato.   Nominato
commissario a decorrere dal 29 dicembre 2011,  il  19  dicembre  2013
veniva informato di  essere  stato  «collocato  al  47°  posto  della
graduatoria finale», prendeva visione dello  elenco  delle  possibili
sedi di destinazione, tra le quali sceglieva la Questura di  Ferrara.
Il 30 dicembre 2013 e' stata adottata la graduatoria generale ove  si
e' collocato in posizione n. 47, punti  27,398.  Con  il  ricorso  al
T.A.R.  Lazio  il  ricorrente  ha  chiesto   l'annullamento,   previa
sospensiva: della Graduatoria generale del 102° corso  di  formazione
per Commissari della Polizia di Stato, del 30 dicembre 2013, a  firma
del  Direttore  della  Scuola  Superiore  di  Polizia  del  Ministero
dell'Interno, Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza,  trasmessa  al
Ministero medesimo, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota
a firma del Direttore della scuola  in  data  30  dicembre  2013,  n.
666/B/C/1C.214/3227/2013; delle operazioni di valutazione finale; del
provvedimento, di estremi sconosciuti, di  immissione  nel  ruolo  di
anzianita' quale commissario capo; del provvedimento di  assegnazione
della sede di  destinazione;  di  ogni  ulteriore  atto  presupposto,
conseguente,  connesso  e   comunque   collegato.   Ha   chiesto   il
riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella graduatoria  di
merito impugnata, nella  corretta  posizione,  previo  ricalcolo  del
punteggio allo stesso attribuito ed attribuibile, operando  la  media
tra i seguenti coefficienti: media voti I anno di corso,  media  voti
II anno di corso, voto esame finale  del  corso,  voto  concorso  per
commissario pari a 63,19 (e non a  24,50),  piu'  punti  0,500  quale
giudizio di idoneita', ai sensi e per gli effetti dell'art.  19,  del
d.m. 400/2003, con conseguente collocazione dello stesso nel ruolo di
anzianita', in conformita' della esatta posizione in graduatoria come
ricalcolata, con  conseguente  diritto  all'assegnazione  a  sede  di
servizio congruamente determinata in corrispondenza  della  posizione
correttamente  attribuita  in  graduatoria.  Motivi  in  diritto  del
ricorso: 1) Illegittimita' per violazione di legge; violazione, falsa
interpretazione ed applicazione dell'art. 3, del decreto  legislativo
n. 334/2000 e dell'art. 19, del d.m. 400/2003; error  in  procedendo;
illogicita', contraddittorieta' dell'azione amministrativa.  Cio'  in
quanto l'Amministrazione ha violato l'art.  19,  d.m.  400/20013  che
stabilisce che la  graduatoria  finale  e'  formata  sulla  base  del
punteggio complessivo attribuito a ciascun  frequentatore,  aumentato
come previsto dal  comma  4.  Il  punteggio  complessivo  e'  formato
calcolando la media in trentesimi: a) del voto riportato nel concorso
per l'accesso al ruolo  dei  commissari;  b)  della  media  dei  voti
riportati negli esami e nelle altre  prove  stabiliti  dal  piano  di
studio di cui all'art. 3, comma 2, sostenuti durante il  primo  ciclo
del corso; c) della media dei voti  riportati  negli  esami  e  nelle
altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3, comma  2
sostenuti durante il secondo ciclo del corso; d) del  voto  riportato
nell'esame finale. Il punteggio  e'  aumentato  in  proporzione  alla
valutazione di idoneita' al servizio di polizia attribuito alla  fine
del secondo ciclo di: a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; c) 0,75 punti per  la
valutazione di 30/30. Il punteggio del ricorrente e' stato  calcolato
in violazione dei criteri stabiliti nella norma indicata perche'  con
riferimento al «voto riportato nel concorso per  l'accesso  al  ruolo
dei commissari» e' stato considerato il voto  riportato  nelle  prove
concorsuali sottratto il voto attribuito ai titoli. Il ricorrente  ha
avuto il punteggio di  63,19  al  concorso.  Terminato  il  corso  di
formazione, per  la  graduatoria  finale,  l'Amministrazione  non  ha
utilizzato il voto di 63,19, ma la somma  dei  voti  riportati  nelle
prove scritte ed orali e cioe' 49,00, ed ha operato la media (49:2  =
24,500). Questo il calcolo contestato: Voto concorso (24,500) + Media
I anno corso (26,200) + Media II anno corso (28,890) +  Esame  Finale
(28,00). Il totale e' stato diviso per 4, per la media, con risultato
di 26,898. Aggiungendo 0,500 per il giudizio di idoneita', il  totale
e' 27,398. Questo e' il calcolo che la P.A. avrebbe dovuto fare: Voto
concorso (63,19) + Media I  anno  corso  (27,800)  +  Media  II  anno
(27,787) + Esame Finale (28,00). Il totale e' 146,777 che,  diviso  4
per la media, e' 36,694. Sommando 0,500, il totale  attribuibile  era
37,194 eventualmente arrotondabile a 37,195. La lesione e'  rilevante
perche' lo scarto tra il punteggio attribuito e quello  spettante  e'
di circa 7 punti. L'operato della  P.A.  e'  contraddittorio  perche'
quando  ha  inserito  il  ricorrente  nel  ruolo  dei  commissari  ha
determinato la posizione spettante  considerando  l'intero  punteggio
riportato dallo stesso in sede concorsuale, comprensivo del punteggio
attribuito ai titoli, mentre questo punteggio non e' stato  computato
con riferimento all'acquisto della qualifica  superiore,  sempre  per
quanto  attiene  l'inserimento  in  ruolo.  2)   Illegittimita'   per
violazione di legge, violazione dell'art 3, del  decreto  legislativo
n. 334/2000, dell'art. 19, del d.m. 400/2003,  error  in  procedendo,
vizio di  motivazione,  violazione  delle  regole  sulla  trasparenza
amministrativa, violazione degli art. 3 e 97 Costituzione, violazione
del principio dello affidamento,  discriminazione.  L'Amministrazione
ha violato l'art. 3, del decreto legislativo n. 334/2000 che  prevede
per l'accesso al ruolo dei commissari un  concorso  pubblico  ed  uno
interno. Poiche' solo per gli appartenenti  ai  ruoli  sono  previsti
titoli valutabili in  sede  concorsuale  attinenti  all'attivita'  di
servizio, e' chiaro che il legislatore ha voluto dare  rilievo  nella
valutazione del candidato,  all'attivita'  di  servizio  prestata.  I
titoli valutabili sono indice della esperienza  maturata  sul  campo.
Oltre alla violazione dell'art. 19, del d.m.  400/2003,  sussiste  la
violazione  dell'art.  3,  del  decreto  legislativo  n.  334/00  che
prevedeva, prima della modifica, un concorso pubblico per  commissari
per soli esami, scritto ed orale. Sussiste il vizio di motivazione  e
la violazione delle regole sulla trasparenza, perche' la P.A. non  ha
indicato le modalita' seguite nella determinazione del voto finale di
cui alla graduatoria di  fine  corso  impugnata  ne'  ha  fornito  la
motivazione  della  scelta  delle  modalita',  in  violazione   della
normativa   vigente.   Sussiste   la   violazione    del    principio
dell'affidamento riposto dal ricorrente nel rispetto della  normativa
vigente e delle regole concorsuali. Sussiste  discriminazione  tra  i
vincitori di concorso interno e i  vincitori  del  concorso  pubblico
perche' a fronte di regole concorsuali diverse e'  stato  seguito  un
identico criterio di calcolo del punteggio finale. La fondatezza  dei
motivi di  ricorso  risulta  dalle  proposte  di  modifica  del  d.m.
400/2003,  poi  non  approvate,  a  favore  di  una  valutazione  dei
frequentatori del corso da operare solo sulla base  delle  attitudini
evidenziate  e  dei  risultati  conseguiti  durante   il   ciclo   di
formazione. Lo schema di decreto  e'  composto  da  un  articolo  che
abroga la lettera a), degli artt. 19, comma 2, 22, comma 2, 27, comma
2 e 32 comma I del d.m. 400/2003. Successivamente,  altro  schema  di
decreto  di  modifica  sulla  stessa  linea  del  precedente  risulta
proposto e non approvato.  Le  proposte  di  decreti  dimostrano  che
l'Amministrazione ha  consapevolmente  operato  in  violazione  della
normativa vigente nell'attribuzione del  voto  in  graduatoria  quale
valutazione di fine corso di formazione. All'esito  della  Camera  di
Consiglio del 15 maggio 2014, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I  Ter,  il
16 maggio 2014 ha depositato l'ordinanza collegiale n. 5187/2014  con
cui autorizza  il  ricorrente  all'integrazione  del  contraddittorio
mediante  notifica  per  pubblici  proclami.  Ha  rinviato  la  causa
all'udienza pubblica del 12 febbraio 2015. Si  notifica  il  presente
ricorso  R.G.  3540/2014,  come  sopra  sintetizzato,  ai   candidati
Tesorino Ferola Roberto, Felici Adriano, Martire  Roberta,  Giuffrida
Monica, Arciero Antonio, D'Auria Davide,  Sonetti  Serena,  Di  Biase
Giovanni, Giustolisi Francesco, Quattrone  Maurizia,  Figoni  Andrea,
Meola  Domenico,  Riccio  Noemi,  Abbinante  Enrico,  Modica  Michele
Alessio, Rota Chiara, Scialdone Antonio, Biagioli Andrea, Mestichella
Roberta, Zuccarello  Marcolini  Alessia,  Taraschi  Cesare,  Iannello
Giuseppe,  Bonazzi  Marco,  Russo  Antonella  Manuela,  Armano   Ugo,
Franconieri  Pamela,  Dipinto  Antonella,  Franchi  Filippo,  Tommasi
Sandro, Pettierre Massimo, Tubia  Oriana,  Mastrolitto  Teresa,  Stio
Marianna,  Fiorillo  Sabatino,  Bevilacqua   Federico,   Del   Grosso
Francesco,  Lupone  Antonia,  De  Bartolis  Marco,  Nocita   Fabrizio
Valerio,  Belvedere  Salvatore  Costantino,   Di   Piazza   Vincenzo,
Mannarelli Aldo, Lefemine Alessandro,  Valenti  Paolo,  Falso  Mattia
Cavai  lari  Gianni,  De  Servi  Davide,  Marino  Giovanni,  Scudieri
Costantino, Tuccio Laura, Padovani Rita,  Di  Laura  Danilo,  Toraldo
Andrea,  Sgro  Andrea,  Vigorita  Adelaide,   Cicchetti   Alessandra,
Masciopinto  Gesualdo,  Galli   Sabrina,   Scolamiero   Luca,   Garzo
Giammaria, Scognamiglio Vincenzo, Franze' Alessandro,  Arcuri  Marco,
Rogi Luca, Burbi  Enrico,  Guadagni  Fabio,  Fiumano'  Andrea,  Buffa
Flavio, Gregorio Elena,  Cetroni  Valentina,  Guidone  Ettore,  Nozza
Davide, Papulino Sergio, Nicotera Giuseppe, Ferraro Annalisa, Coppola
Angela, Di Natale Genevieve, Ferraro Marco, Calio'  Antonio,  Gaetani
Antonio, Casaburi  Carlo,  Carabei  Andrea,  Ferrara  Biagio,  Natale
Edoardo Maria,  Iobbi  Luca,  Passarella  Luca,  Giardina  Gabriella,
Salvatore  Nicola,  Silvestris  Silvia,  Demurtas   Antonio,   Bianco
Francesco, De  Dominicis  Franceschina,  Cesarano  Alfredo,  Montella
Vincenza, Zonno Michele, Quaggiotto Paolo, Amatulli  Michele,  Monaco
Andrea e Licciano Mirko. L'andamento del processo e' consultabile sul
sito Internet: www.giustizia-amministrativa.it, optando per il T.A.R.
Lazio, sede di Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo  il  numero
R.G. del ricorso 3540 e l'anno 2014. 
 
    Roma, 4 luglio 2014 

                  Il richiedente per il ricorrente 
                        avv. Emanuela Mazzola 

 
TS14ABA8766
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