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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nel ricorso R.G. 3540/2014 Con ordinanza n. 5187 del 16 maggio 2014 il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter ha disposto, a cura di Pompei Daniele, ricorrente nel ricorso R.G. n. 3540/14 contro il Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. (resistente) e nei confronti di Valenti Paolo, Falso Mattia, Cavallari Gianni, Cicchetti Alessandra, Gesualdo Masciopinto e Adelaide Vigorita, (controinteressati), l'integrazione del contraddittorio processuale, con notifica per pubblici proclami, nei confronti dei concorrenti collocatisi utilmente nella graduatoria di merito definitiva del 102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, del 30 dicembre 2013, a firma del Direttore della Scuola Superiore di Polizia del Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. trasmessa al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota del Direttore della Scuola il 30 dicembre 2013, n. 666/B/C/1C.214/3227/2013. Il ricorrente, gia' sovrintendente della Polizia di Stato (rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 50), ha partecipato al concorso interno indetto dal Ministero dello Interno, con decreto del 1° settembre 2010, a 20 posti per lo accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato. E' risultato vincitore. Si e' collocato al 4° posto nella graduatoria di merito con punti 63,19. Queste le valutazioni parziali: media degli scritti, punti 21; titoli punti 14,19; voto orale, punti 28. Ha partecipato al 102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nominato commissario a decorrere dal 29 dicembre 2011, il 19 dicembre 2013 veniva informato di essere stato «collocato al 47° posto della graduatoria finale», prendeva visione dello elenco delle possibili sedi di destinazione, tra le quali sceglieva la Questura di Ferrara. Il 30 dicembre 2013 e' stata adottata la graduatoria generale ove si e' collocato in posizione n. 47, punti 27,398. Con il ricorso al T.A.R. Lazio il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva: della Graduatoria generale del 102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, del 30 dicembre 2013, a firma del Direttore della Scuola Superiore di Polizia del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, trasmessa al Ministero medesimo, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota a firma del Direttore della scuola in data 30 dicembre 2013, n. 666/B/C/1C.214/3227/2013; delle operazioni di valutazione finale; del provvedimento, di estremi sconosciuti, di immissione nel ruolo di anzianita' quale commissario capo; del provvedimento di assegnazione della sede di destinazione; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, connesso e comunque collegato. Ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella graduatoria di merito impugnata, nella corretta posizione, previo ricalcolo del punteggio allo stesso attribuito ed attribuibile, operando la media tra i seguenti coefficienti: media voti I anno di corso, media voti II anno di corso, voto esame finale del corso, voto concorso per commissario pari a 63,19 (e non a 24,50), piu' punti 0,500 quale giudizio di idoneita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, del d.m. 400/2003, con conseguente collocazione dello stesso nel ruolo di anzianita', in conformita' della esatta posizione in graduatoria come ricalcolata, con conseguente diritto all'assegnazione a sede di servizio congruamente determinata in corrispondenza della posizione correttamente attribuita in graduatoria. Motivi in diritto del ricorso: 1) Illegittimita' per violazione di legge; violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 3, del decreto legislativo n. 334/2000 e dell'art. 19, del d.m. 400/2003; error in procedendo; illogicita', contraddittorieta' dell'azione amministrativa. Cio' in quanto l'Amministrazione ha violato l'art. 19, d.m. 400/20013 che stabilisce che la graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media in trentesimi: a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari; b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3, comma 2, sostenuti durante il primo ciclo del corso; c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3, comma 2 sostenuti durante il secondo ciclo del corso; d) del voto riportato nell'esame finale. Il punteggio e' aumentato in proporzione alla valutazione di idoneita' al servizio di polizia attribuito alla fine del secondo ciclo di: a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30; b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30. Il punteggio del ricorrente e' stato calcolato in violazione dei criteri stabiliti nella norma indicata perche' con riferimento al «voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari» e' stato considerato il voto riportato nelle prove concorsuali sottratto il voto attribuito ai titoli. Il ricorrente ha avuto il punteggio di 63,19 al concorso. Terminato il corso di formazione, per la graduatoria finale, l'Amministrazione non ha utilizzato il voto di 63,19, ma la somma dei voti riportati nelle prove scritte ed orali e cioe' 49,00, ed ha operato la media (49:2 = 24,500). Questo il calcolo contestato: Voto concorso (24,500) + Media I anno corso (26,200) + Media II anno corso (28,890) + Esame Finale (28,00). Il totale e' stato diviso per 4, per la media, con risultato di 26,898. Aggiungendo 0,500 per il giudizio di idoneita', il totale e' 27,398. Questo e' il calcolo che la P.A. avrebbe dovuto fare: Voto concorso (63,19) + Media I anno corso (27,800) + Media II anno (27,787) + Esame Finale (28,00). Il totale e' 146,777 che, diviso 4 per la media, e' 36,694. Sommando 0,500, il totale attribuibile era 37,194 eventualmente arrotondabile a 37,195. La lesione e' rilevante perche' lo scarto tra il punteggio attribuito e quello spettante e' di circa 7 punti. L'operato della P.A. e' contraddittorio perche' quando ha inserito il ricorrente nel ruolo dei commissari ha determinato la posizione spettante considerando l'intero punteggio riportato dallo stesso in sede concorsuale, comprensivo del punteggio attribuito ai titoli, mentre questo punteggio non e' stato computato con riferimento all'acquisto della qualifica superiore, sempre per quanto attiene l'inserimento in ruolo. 2) Illegittimita' per violazione di legge, violazione dell'art 3, del decreto legislativo n. 334/2000, dell'art. 19, del d.m. 400/2003, error in procedendo, vizio di motivazione, violazione delle regole sulla trasparenza amministrativa, violazione degli art. 3 e 97 Costituzione, violazione del principio dello affidamento, discriminazione. L'Amministrazione ha violato l'art. 3, del decreto legislativo n. 334/2000 che prevede per l'accesso al ruolo dei commissari un concorso pubblico ed uno interno. Poiche' solo per gli appartenenti ai ruoli sono previsti titoli valutabili in sede concorsuale attinenti all'attivita' di servizio, e' chiaro che il legislatore ha voluto dare rilievo nella valutazione del candidato, all'attivita' di servizio prestata. I titoli valutabili sono indice della esperienza maturata sul campo. Oltre alla violazione dell'art. 19, del d.m. 400/2003, sussiste la violazione dell'art. 3, del decreto legislativo n. 334/00 che prevedeva, prima della modifica, un concorso pubblico per commissari per soli esami, scritto ed orale. Sussiste il vizio di motivazione e la violazione delle regole sulla trasparenza, perche' la P.A. non ha indicato le modalita' seguite nella determinazione del voto finale di cui alla graduatoria di fine corso impugnata ne' ha fornito la motivazione della scelta delle modalita', in violazione della normativa vigente. Sussiste la violazione del principio dell'affidamento riposto dal ricorrente nel rispetto della normativa vigente e delle regole concorsuali. Sussiste discriminazione tra i vincitori di concorso interno e i vincitori del concorso pubblico perche' a fronte di regole concorsuali diverse e' stato seguito un identico criterio di calcolo del punteggio finale. La fondatezza dei motivi di ricorso risulta dalle proposte di modifica del d.m. 400/2003, poi non approvate, a favore di una valutazione dei frequentatori del corso da operare solo sulla base delle attitudini evidenziate e dei risultati conseguiti durante il ciclo di formazione. Lo schema di decreto e' composto da un articolo che abroga la lettera a), degli artt. 19, comma 2, 22, comma 2, 27, comma 2 e 32 comma I del d.m. 400/2003. Successivamente, altro schema di decreto di modifica sulla stessa linea del precedente risulta proposto e non approvato. Le proposte di decreti dimostrano che l'Amministrazione ha consapevolmente operato in violazione della normativa vigente nell'attribuzione del voto in graduatoria quale valutazione di fine corso di formazione. All'esito della Camera di Consiglio del 15 maggio 2014, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter, il 16 maggio 2014 ha depositato l'ordinanza collegiale n. 5187/2014 con cui autorizza il ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami. Ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 12 febbraio 2015. Si notifica il presente ricorso R.G. 3540/2014, come sopra sintetizzato, ai candidati Tesorino Ferola Roberto, Felici Adriano, Martire Roberta, Giuffrida Monica, Arciero Antonio, D'Auria Davide, Sonetti Serena, Di Biase Giovanni, Giustolisi Francesco, Quattrone Maurizia, Figoni Andrea, Meola Domenico, Riccio Noemi, Abbinante Enrico, Modica Michele Alessio, Rota Chiara, Scialdone Antonio, Biagioli Andrea, Mestichella Roberta, Zuccarello Marcolini Alessia, Taraschi Cesare, Iannello Giuseppe, Bonazzi Marco, Russo Antonella Manuela, Armano Ugo, Franconieri Pamela, Dipinto Antonella, Franchi Filippo, Tommasi Sandro, Pettierre Massimo, Tubia Oriana, Mastrolitto Teresa, Stio Marianna, Fiorillo Sabatino, Bevilacqua Federico, Del Grosso Francesco, Lupone Antonia, De Bartolis Marco, Nocita Fabrizio Valerio, Belvedere Salvatore Costantino, Di Piazza Vincenzo, Mannarelli Aldo, Lefemine Alessandro, Valenti Paolo, Falso Mattia Cavai lari Gianni, De Servi Davide, Marino Giovanni, Scudieri Costantino, Tuccio Laura, Padovani Rita, Di Laura Danilo, Toraldo Andrea, Sgro Andrea, Vigorita Adelaide, Cicchetti Alessandra, Masciopinto Gesualdo, Galli Sabrina, Scolamiero Luca, Garzo Giammaria, Scognamiglio Vincenzo, Franze' Alessandro, Arcuri Marco, Rogi Luca, Burbi Enrico, Guadagni Fabio, Fiumano' Andrea, Buffa Flavio, Gregorio Elena, Cetroni Valentina, Guidone Ettore, Nozza Davide, Papulino Sergio, Nicotera Giuseppe, Ferraro Annalisa, Coppola Angela, Di Natale Genevieve, Ferraro Marco, Calio' Antonio, Gaetani Antonio, Casaburi Carlo, Carabei Andrea, Ferrara Biagio, Natale Edoardo Maria, Iobbi Luca, Passarella Luca, Giardina Gabriella, Salvatore Nicola, Silvestris Silvia, Demurtas Antonio, Bianco Francesco, De Dominicis Franceschina, Cesarano Alfredo, Montella Vincenza, Zonno Michele, Quaggiotto Paolo, Amatulli Michele, Monaco Andrea e Licciano Mirko. L'andamento del processo e' consultabile sul sito Internet: www.giustizia-amministrativa.it, optando per il T.A.R. Lazio, sede di Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo il numero R.G. del ricorso 3540 e l'anno 2014. Roma, 4 luglio 2014 Il richiedente per il ricorrente avv. Emanuela Mazzola TS14ABA8766