Protocollo: n.9433/2014 Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0442552/14 del 28 aprile 2014, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, per la filiale del Monte dei Paschi di Siena che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 16 aprile 2014 non e' stata in grado di funzionare regolarmente a causa di un'assemblea per l'intero pomeriggio Decreta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 16 aprile 2014, della filiale del Monte dei Paschi di Siena di seguito indicata: Pisa Ag. 2 Via S. Francesco 1 - Pisa Pisa, 15 maggio 2014 Il prefetto Tagliente TC14ABP8808 (Gratuito)