PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.82 del 12-7-2014)

Protocollo: n.9433/2014
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA 
 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0442552/14 del 28 aprile 2014, con la  quale
la Banca d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n.  1  del  15
gennaio 1948, per la filiale del  Monte  dei  Paschi  di  Siena  che,
nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 16 aprile  2014  non  e'
stata in grado di funzionare regolarmente a causa di un'assemblea per
l'intero pomeriggio 
 
                               Decreta 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il  giorno  16  aprile
2014, della  filiale  del  Monte  dei  Paschi  di  Siena  di  seguito
indicata: 
    Pisa Ag. 2 Via S. Francesco 1 - Pisa 
    Pisa, 15 maggio 2014 

                             Il prefetto 
                              Tagliente 

 
TC14ABP8808 (Gratuito)
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