MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.87 del 24-7-2014)

 
Estratto del decreto di asservimento  ed  occupazione  temporanea  di
terreno in Comune di Cercemaggiore (CB) ai fini  della  realizzazione
        del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN1200 (48")" 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), omissis; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 omissis; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), omissis ; 
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  giugno
2012, omissis la funzione  di  Ufficio  unico  per  gli  espropri  in
materia di energia e' attribuita alla Divisione VIII della  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  26  giugno
2009 con il quale e' stata dichiarata la  pubblica  utilita'  nonche'
l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto "Biccari - Campochiaro
DN 1200 (48")" della lunghezza di 73,113 km; 
  VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot.  4174  del  16  aprile  2010  di  approvazione   del   progetto
definitivo, accertamento della conformita' urbanistica e  imposizione
del vincolo preordinato all'esproprio; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 febbraio
2014 con il quale sono stabilite ai sensi dell'articolo 22 del dPR n.
327/2001 le indennita' di espropriazione, ai fini della realizzazione
del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN  1200  (48")",  determinate
senza particolare indagine o formalita' per l'occupazione  temporanea
e  la  costituzione  di  servitu'  di  metanodotto  in   terreni   di
Cercemaggiore (CB); 
  VISTA   l'istanza   omissis   ,    corredata    della    necessaria
documentazione, con la  quale  la  societa'  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,
omossis - ha chiesto a questa  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.
52-quinquies, comma 3, del Testo Unico, per  i  terreni  ubicati  nel
foglio n. 54, mappale n. 4, del comune di Cercemaggiore, in provincia
di  Campobasso,   con   determinazione   urgente   delle   indennita'
provvisorie: 
  a) l'asservimento di area agricola, omissis; 
  b) l'occupazione temporanea, omissis; 
  CONSIDERATO che la Snam Rete Gas Spa, nella medesima istanza  sopra
citata, ha indicato che la mappa catastale del  terreno  ubicato  nel
foglio n. 54, mappale n. 4, interessato dai procedimenti di  pubblica
utilita' e di apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio,  e'
stata resa pubblica solo mediante rappresentazione grafica  correlata
alla pubblicazione avvenuta presso  l'albo  pretorio  del  comune  di
Cercemaggiore (CB); 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere d'urgenza,omissis 
  CONSIDERATO che, omissis  ...ai  sensi  dell'art.  52-quinquies,  ,
l'emanazione del citato decreto prot. 4174  del  16  aprile  2010  ha
determinato l'inizio  del  procedimento  di  esproprio  e  che  nella
fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo
Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato  con
determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 15 aprile 2015; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il  trasporto  di  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
della Ditta proprietaria  catastalmente  identificata,  indicata  nel
piano particellare allegato che  e'  parte  integrante  del  presente
decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione  agraria
cui appartiene il  comune  di  Cercemaggiore  (CB)  e  sono  ritenute
congrue  ai  fini  della   determinazione   urgente   dell'indennita'
provvisoria, 
  VISTA la documentazione allegata all'istanza dalla  Snam  Rete  Gas
Spa e, in particolare,  la  relata  di  pubblicazione  presso  l'albo
pretorio  del  comune  di  Cercemaggiore  (CB),  dal  30/04/2009   al
19/05/2009, della rappresentazione grafica dei terreni sottoposti  ai
procedimenti di  pubblica  utilita'  e  di  apposizione  del  vincolo
preordinato  all'esproprio,  fra   i   quali   il   terreno   oggetto
dell'istanza, 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l'asservimento  e
l'occupazione temporanea del  terreno  in  comune  di  Cercemaggiore,
provincia di Campobasso, interessato dal  tracciato  del  metanodotto
"Biccari - Campochiaro DN  1200  (48")"  evidenziato  nella  allegata
planimetria, con colore rosso tratteggiato per l'asservimento  e  con
colore verde per l'occupazione temporanea. La Ditta proprietaria  del
terreno  sottoposto  all'azione  ablativa  e'  indicata  nell'annesso
elenco particellare. 
  Articolo 2 
  L'asservimento del terreno, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.   gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  a) lo scavo e l'interramento alla  profondita'  di  circa  1  (uno)
metro, misurato dalla generatrice superiore della condotta al momento
della posa, di una tubazione per il trasporto di idrocarburi gassosi,
nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; 
  b) l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori ed
eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
  c) la costruzione di eventuali  manufatti  accessori  fuori  terra,
omissis; 
  d) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a 20  (venti)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  e) la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di  occupare,  omissis  ,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  f) l'inamovibilita' delle tubazioni, manufatti, apparecchiature  ed
opere sussidiarie relative al gasdotto omissis; 
  g) il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso  omissis
; 
  h) la determinazione di volta in volta, a  lavori  ultimati,  degli
importi da liquidare, a chi di ragione, per i danni prodotti  omissis
occasione  di   eventuali   riparazioni,   modifiche,   sostituzioni,
recuperi, manutenzioni ed esercizio dell'impianto; 
  i) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca  intralcio
ai lavori omissis diminuisca l'uso o l'esercizio della servitu'; 
  j) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  l'asservimento  e   l'occupazione
temporanea omissis , sono state determinate in modo urgente, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio omissis  ,  a  cura
della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  o
nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro  trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto
alla Ditta proprietaria, omissis . 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.A.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  del  terreno
sottoposto all'azione ablativa, e omissis 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
a questa  Amministrazione  omissis  con  dichiarazione  irrevocabile,
l'accettazione  delle  indennita'   di   esproprio.   Questa   stessa
Amministrazione, omissis, disporra' affinche' la Snam Rete Gas S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso
tale  termine  alla  Ditta  proprietaria  saranno  riconosciuti   gli
interessi legali. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
omissis decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso,
gli importi saranno  depositati  presso  la  Ragioneria  Territoriale
competente - Servizio  depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a
seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) omissis ...  produrre  a  questa  Amministrazione,  omissis,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B  allegato  al
presente decreto, designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potra' proporre opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  omissis ... la Snam Rete Gas S.p.A.,  anche  per  mezzo  delle  sue
imprese appaltatrici, ha  facolta'  di  occupare  i  terreni  per  un
periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in  possesso
delle stesse aree.  La  Societa'  comunichera'  preventivamente  alla
ditta  proprietaria  la  data  di   avvio   delle   lavorazioni,   la
denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni  riportata  nel  corrispondente  elenco   di   cui   al   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 16 luglio 2014 
    
  Elenco  dei   proprietari   dei   terreni   da   asservire/occupare
temporaneamente nel comune di Cercemaggiore (CB) 
  Iuliano Maria fu Giuseppe, Ved. Felice  -  C.F.:  LNIMRA65H55C486P;
Foglio 54; Mappale n. 4. 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
T14ADC9412
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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