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Errata corrige
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Estratto del decreto di asservimento ed occupazione temporanea di terreno in Comune di Cercemaggiore (CB) ai fini della realizzazione del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN1200 (48")" VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), omissis; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), omissis ; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012, omissis la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia e' attribuita alla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 con il quale e' stata dichiarata la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN 1200 (48")" della lunghezza di 73,113 km; VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 4174 del 16 aprile 2010 di approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformita' urbanistica e imposizione del vincolo preordinato all'esproprio; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 febbraio 2014 con il quale sono stabilite ai sensi dell'articolo 22 del dPR n. 327/2001 le indennita' di espropriazione, ai fini della realizzazione del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN 1200 (48")", determinate senza particolare indagine o formalita' per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto in terreni di Cercemaggiore (CB); VISTA l'istanza omissis , corredata della necessaria documentazione, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., omossis - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel foglio n. 54, mappale n. 4, del comune di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie: a) l'asservimento di area agricola, omissis; b) l'occupazione temporanea, omissis; CONSIDERATO che la Snam Rete Gas Spa, nella medesima istanza sopra citata, ha indicato che la mappa catastale del terreno ubicato nel foglio n. 54, mappale n. 4, interessato dai procedimenti di pubblica utilita' e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e' stata resa pubblica solo mediante rappresentazione grafica correlata alla pubblicazione avvenuta presso l'albo pretorio del comune di Cercemaggiore (CB); CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza,omissis CONSIDERATO che, omissis ...ai sensi dell'art. 52-quinquies, , l'emanazione del citato decreto prot. 4174 del 16 aprile 2010 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 15 aprile 2015; - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto di gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore della Ditta proprietaria catastalmente identificata, indicata nel piano particellare allegato che e' parte integrante del presente decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Cercemaggiore (CB) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, VISTA la documentazione allegata all'istanza dalla Snam Rete Gas Spa e, in particolare, la relata di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune di Cercemaggiore (CB), dal 30/04/2009 al 19/05/2009, della rappresentazione grafica dei terreni sottoposti ai procedimenti di pubblica utilita' e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fra i quali il terreno oggetto dell'istanza, DECRETA: Articolo 1 A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea del terreno in comune di Cercemaggiore, provincia di Campobasso, interessato dal tracciato del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN 1200 (48")" evidenziato nella allegata planimetria, con colore rosso tratteggiato per l'asservimento e con colore verde per l'occupazione temporanea. La Ditta proprietaria del terreno sottoposto all'azione ablativa e' indicata nell'annesso elenco particellare. Articolo 2 L'asservimento del terreno, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: a) lo scavo e l'interramento alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurato dalla generatrice superiore della condotta al momento della posa, di una tubazione per il trasporto di idrocarburi gassosi, nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; b) l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori ed eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; c) la costruzione di eventuali manufatti accessori fuori terra, omissis; d) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a 20 (venti) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; e) la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, omissis , l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; f) l'inamovibilita' delle tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative al gasdotto omissis; g) il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso omissis ; h) la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati, degli importi da liquidare, a chi di ragione, per i danni prodotti omissis occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed esercizio dell'impianto; i) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori omissis diminuisca l'uso o l'esercizio della servitu'; j) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per l'asservimento e l'occupazione temporanea omissis , sono state determinate in modo urgente, omissis. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio omissis , a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria, omissis . Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza del terreno sottoposto all'azione ablativa, e omissis Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare a questa Amministrazione omissis con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di esproprio. Questa stessa Amministrazione, omissis, disporra' affinche' la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno riconosciuti gli interessi legali. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria omissis decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) omissis ... produrre a questa Amministrazione, omissis, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potra' proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 omissis ... la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di due anni, e' dovuta alla ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 16 luglio 2014 Elenco dei proprietari dei terreni da asservire/occupare temporaneamente nel comune di Cercemaggiore (CB) Iuliano Maria fu Giuseppe, Ved. Felice - C.F.: LNIMRA65H55C486P; Foglio 54; Mappale n. 4. Il direttore generale ing. Franco Terlizzese T14ADC9412