2014 POPOLARE BARI SME S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico costituita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede legale: via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04623230267
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04623230267

(GU Parte Seconda n.90 del 31-7-2014)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo  n.  385  del  1°  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") - Ed informativa ai debitori ceduti  sul  trattamento  dei
dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  2014 Popolare Bari SME S.r.l. (la "Societa'") comunica che in  data
24 luglio 2014 ha  concluso  con  Banca  Popolare  di  Bari  S.c.p.a.
("Banca Popolare di Bari") e Cassa di  Risparmio  di  Orvieto  S.p.a.
("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari,
le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58
del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In  virtu'  dei
Contratti di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro  soluto  dalle
Banche Cedenti, con effetti economici dalle 00.01 del 14 luglio  2014
(la "Data di Godimento"),  tutti  i  crediti  per  capitale  residuo,
nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi  gli  interessi,
diversi dagli interessi di mora, maturati ma  non  ancora  scaduti  a
tale data) e gli interessi che matureranno a partire  da  tale  data,
tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti  a  titolo
di  estinzione  anticipata  dei  mutui,  accessori,   spese,   danni,
indennizzi ed ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai
relativi contratti di  mutuo  ipotecario  e  chirografario  stipulati
dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i  crediti
nascenti  dalle  polizze  assicurative  stipulate  in  relazione   ai
Contratti di Mutuo, crediti individuabili in blocco  ai  sensi  delle
citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente  i
"Crediti") in base alla normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia  e
selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2014 (incluso) (la
"Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo
criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione comuni  a  tutte
le Banche Cedenti ("Criteri"): 
  (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) mutui i cui debitori ceduti appartengano a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431
(Holding private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie),
n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o  societa'
con 20 o  piu'  addetti),  n.  481  (Quasi-societa'  non  finanziarie
artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n.
482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno  di
20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita'  o
societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  491  (Quasi-societa'   non
finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (iv) mutui che alla Data di Valutazione e alla  Data  di  Godimento
siano stati concessi a piccole e medie imprese (come  definite  dalle
Guidelines della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2013, relative a
misure temporanee supplementari sulle operazioni  di  rifinanziamento
dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  (v) mutui i cui debitori  ceduti  siano  classificati  dalla  Banca
Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di  Godimento,  come  in
bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (vi) mutui  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  fisso  o
variabile  e  che,  se  a  tasso  variabile,   siano   esclusivamente
indicizzati (a) all'euribor a 1 mese, o (b) all'euribor a 3  mesi,  o
(c) all'euribor a 6 mesi, o (d) all'euribor a 12 mesi o (e) al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  (vii) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle
Rate  con  cadenza  mensile,  bimestrale,  trimestrale,   semestrale,
annuale; 
  (viii) mutui che alla Data di Valutazione siano  stati  interamente
erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo  di,  ne'
sia  possibile,  effettuare  ulteriori  erogazioni  (per   chiarezza,
pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che  prevedano  alla  Data  di
Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo  importo  mutuato  in
piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene
immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'  finalizzato  il
relativo mutuo); 
  (ix) (a) mutui, non derivanti da frazionamento, che  alla  Data  di
Valutazione,  abbiano  scadenza  successiva  al  30  aprile  2014  ed
antecedente al 1 gennaio 2044; o 
  (b) mutui, derivanti da frazionamento, che abbiano,  alla  Data  di
Valutazione, (1) scadenza successiva al 30 aprile 2014 ed antecedente
al 1 gennaio 2044; o (2) scadenza successiva al  30  aprile  2014  ed
antecedente al 1 gennaio 2047 e che siano individuati con i  seguenti
identificativi di rapporto, come riportati nel relativo Contratto  di
Mutuo: 
  In relazione a Banca Popolare di Bari: 
  05424-0601079135877-019-010,           05424-0606079141566-003-060,
05424-0606079141566-010-060,             05424-0606079141566-013-060,
05424-0612279142948-014-122,             05424-0612279142948-015-122,
05424-0612279142948-016-122,             05424-0612279142948-017-122,
05424-0612279142948-018-122,             05424-0612279142948-019-122,
05424-0617979142620-007-179,             05424-0617979142620-008-179,
05424-0617979142620-009-179,             05424-0617979142620-010-179,
05424-0617979142620-011-179, 05424-0617979142620-012-179; 
  In relazione a Cassa di Risparmio di Orvieto: 
  06220-0646379003688-013-463,           06220-0646379003688-014-463,
06220-0646379003688-015-463; 
  (x) (a) mutui, non  derivanti  da  frazionamento,  il  cui  importo
originario in linea capitale sia uguale o superiore  ad  Euro  10.000
(diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 5.000.000  (cinquemilioni);
o 
  (b) mutui, derivanti da frazionamento, il cui importo originario in
linea capitale: (1) sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila)
ed inferiore o uguale ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni);  o  (2)  sia
uguale o superiore ad Euro 8.000 (ottomila) ed inferiore o uguale  ad
Euro 5.000.000 (cinquemilioni) e che siano individuati con i medesimi
identificativi di rapporto, di cui al criterio di inclusione (ix) che
precede; 
  (xi) mutui in relazione ai quali almeno una  rata  (anche  di  soli
interessi) sia stata pagata alla Data di Godimento; 
  (xii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in riferimento ai quali
alla Data di Godimento non sussista alcuna rata scaduta e non pagata; 
  con esclusione dei: 
  1. mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o  impiegati
della relativa Banca Cedente; 
  2. mutui erogati ai sensi  di  convenzioni  stipulate  dalla  Banca
Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno  dell'usura  ovvero
garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
  3. mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti  di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati"); 
  4. mutui erogati da un  gruppo  di  banche  organizzate  "in  pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 
  5. mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a
un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore  di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  6. mutui erogati  con  provvista  messa  a  disposizione  da  Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; 
  7. mutui rivenienti da frazionamento laddove almeno uno  dei  mutui
derivanti da uno  stesso  mutuo  frazionato  presenti  alla  Data  di
Godimento una o piu' rate scadute e non pagate; 
  8. mutui qualificabili alla  Data  di  Valutazione,  come  "crediti
ristrutturati" ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai  Crediti  -  ma  ad  esclusione  degli  oneri  relativi  ai  premi
assicurativi) e tutte le  garanzie  specifiche  ed  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti od  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo  o
dalle relative polizze assicurative o in forza di legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari  e  a  (ii)  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  con  la
presente intende  fornire  ai  debitori  ceduti  alcune  informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti
del decreto  legislativo  196/03  (in  particolare  i  commi  1  e  2
dell'articolo 13), la  Societa'  non  trattera'  dati  definiti  come
"sensibili". La Societa' trattera' i  dati  personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero  del  Credito
(ad  es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico  professionale  del
recupero del credito, etc.); agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa comunitaria,  nonche'  da  disposizioni
emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e  da  organi  di
vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese  finalita'
non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre  l'eventuale
opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire
il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei
dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati  personali  per
le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a  persone,
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del  decreto  legislativo
196/03,  in  piena   autonomia,   essendo   estranei   all'originario
trattamento  effettuato  presso  la  Societa'.  I  diritti   previsti
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno   essere
esercitati anche  mediante  richiesta  scritta  al  "Titolare",  2014
Popolare Bari SME S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri
1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti dalla  relativa  Banca  Cedente  in  qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza  della  Repubblica,  21,  05018  Orvieto
ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'  in
relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29
del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolari" in proprio. 
 
  Conegliano, 25 luglio 2014 

      p. 2014 Popolare Bari SME S.r.l. - L'amministratore unico 
                         dott. Andrea Fantuz 

 
T14AAB9720
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.