Avviso di rettifica
Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale ad uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008. Tipo di modifica: Modifica stampati Codice Pratica: N1B/2014/1255 Specialita' Medicinale: ALDERAMIN Confezioni: 10 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili AIC 037639010 10 mg/ml gocce orali, soluzione, Flacone da 20 ml AIC 037639022 Titolare AIC: BRACCO S.p.A. Tipologia variazione: C.I.3.z) Tipo di IB Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo a seguito della procedura PSUR Work Sharing FI/H/PSUR//0019/002. E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recante le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico Un procuratore dott.ssa Anna Fasola T14ADD9717