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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Fermo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Vista la richiesta della Banca d'Italia, sede di Ancona, n. 0701765/14 del 10 luglio 2014 corredata dalla nota con la quale l'azienda di credito sotto specificata ha segnalato il mancato regolare funzionamento causato dall'astensione dal lavoro del personale per avere aderito allo sciopero organizzato dalle OO.SS. per il pomeriggio del 24 giugno 2014; Banca delle Marche S.p.a. in amministrazione straordinaria di Jesi, Filiali di: Campofilone cod. 00074; Montegranaro cod. 00075; Porto San Giorgio cod. 00077; Fermo cod. 00088; Porto Sant'Elpidio cod. 00089; Monte San Pietrangeli cod. 00093; Monte Urano cod. 00096; Pedaso cod. 00111; Considerato che da detta astensione e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola; Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; Decreta: il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di Credito causato da eventi eccezionali agli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nel pomeriggio del 24 giugno 2014, per gli effetti di tale disposto normativo e' concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura degli Istituti di Credito interessati, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nelle filiali interessate. Fermo, 14 luglio 2014 Il prefetto A. Pagliuca TC14ABP9945 (Gratuito)