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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0702754/14 del 10 luglio 2014, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.a. per le Filiali di: Pescara, Agenzia 1, via Fabrizi n. 63; Pescara, Agenzia n. 2, via E. Troilo n. 10; Montesilvano (PE) e Spoltore (PE), l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca delle Marche S.p.a. e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale a causa degli scioperi che hanno interessato i sotto riportati pomeriggi: 26 e 27 giugno 2014 - Pescara, Agenzia 1, via Fabrizi n. 63; 24 e 27 giugno 2014 - Pescara, Agenzia 2, via E. Troilo n. 10; 27 giugno 2014 - Montesilvano (PE) e Spoltore (PE); Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 17 luglio 2014 Il prefetto D'Antuono TC14ABP9946 (Gratuito)