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Errata corrige
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Ordinanza di deposito Il funzionario dell'ufficio espropri Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ..omissis.; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ..omissis..; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis.. (di seguito: Testo Unico); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito: dPCM n. 158/2013), omissis.. dispone che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 1, nonche' in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del citato dPCM n. 158/2013, stabilisce con l'art. 2, comma 2, che la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia sia svolta dalla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 con il quale e' stata dichiarata la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto "Biccari - Campochiaro" DN 1200 (48"); Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 4174 del 16 aprile 2010 di approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformita' urbanistica ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio; VISTO il decreto ministeriale 10 dicembre 2013 con cui sono disposte, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., omissis.., di seguito Societa' beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Campochiaro, provincia di Campobasso, interessate dal tracciato del metanodotto "Biccari - Campochiaro DN 1200 (48")" ed in particolare l'articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla Societa' beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di esproprio del terreno nella misura stabilita nell'elenco allegato al decreto stesso; Considerato che con il citato decreto 10 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli importi dell' indennita' provvisoria dell'espropriazione per la messa in opera dell'infrastruttura; Considerato che in caso di mancata accettazione o di rifiuto dell'indennita' proposta occorre depositare il relativo importo presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che la Ditta della posizione n. 6 del piano particellare: 1. Iannone Paolo, quota di comproprieta' 1/2, per 648,90 Euro (seicentoquarant'otto/90 Euro), ha accettato l'indennita' di esproprio per il terreno identificato al NCT del Comune di Campochiaro (CB) al Foglio 9, Mappale 486 (ex 195), con dichiarazione del 17/02/2014; 2. Sbarra Giulia, quota di comproprieta' 1/4, per 324, 45 Euro (trecentoventiquattro/45 Euro), ha accettato l'indennita' di esproprio per il terreno identificato al NCT del Comune di Campochiaro (CB) al Foglio 9, Mappale 486 (ex 195), con dichiarazione del 7/03/2014; 3. Nessun erede o avente causa di Sbarra Luigi, quota di comproprieta' 1/4, per 324, 45 Euro (trecentoventiquattro/45 Euro), ha accettato l'indennita' di esproprio per il terreno identificato al NCT del Comune di Campochiaro (CB) al Foglio 9, Mappale 486 (ex 195). Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione dell'indennita', ordina alla Societa' beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al citato decreto 10 dicembre 2013: 1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore della Ditta richiamata in premessa, indicata nella posizione n. 6 del piano particellare dell'allegato al decreto 10 dicembre 2013, inerente l'espropriazione di terreni in Comune di Campochiaro (CB), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi; 2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico; 3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse; b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; c) allo scrivente Ufficio. Roma, 31 luglio 2014 Il funzionario Roberto Rocchi T14ADC10235