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Errata corrige
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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Bergamo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Vista la nota n. 0674687 del 3 u.s. con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui la Sede di Milano di Banca Popolare di Milano ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nel pomeriggio del 20 giugno u.s., a seguito di un'operazione di accorpamento e del conseguente trasferimento di alcune Agenzie, le seguenti filiali sono rimaste chiuse: l'Agenzia 156 di Bergamo - Via Corridoni n. 25 A (accorpata all'Agenzia 155 di Bergamo - Via Papa Giovanni XXIII - nota prot. 266/2014 del 23 giugno 2014 di B.P.M.); l'Agenzia 907 di Verdellino - Piazza della Resistenza n. 5 (accorpata all'Agenzia 552 di Osio Sotto - Corso Vittorio Veneto n. 51 - nota prot. 206/2014 del 23 giugno 2014 di B.P.M.); Ritenuto che l'eccezionalita' dell'evento sopra citato costituisca motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno; Decreta: nella giornata del 20 giugno 2014 l'Agenzia 156 di Bergamo - Via Corridoni n. 25 A e l'Agenzia 907 di Verdellino - Piazza della Resistenza n. 5 della Banca Popolare di Milano ubicate nel territorio di questa provincia, si sono trovate nell'impossibilita' di svolgere la normale attivita' e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340. Bergamo, 16 luglio 2014 Il prefetto Ferrandino TC14ABP10424 (Gratuito)