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Errata corrige
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Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008 e s.m.i. Codice Pratica: N1B/2013/3214 Medicinale: LUKAVENT Confezioni: 4 mg compresse masticabili - 28 compresse, AIC 041867019 5 mg compresse masticabili - 28 compresse, AIC 041867021 10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse, AIC 041867033 Titolare AIC: S.F. Group srl Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3 z - Tipo IB Tipo di modifica: Modifica stampati Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI a seguito della richiesta dell'ufficio di Farmacovigilanza per adeguare tutti i medicinali contenenti come principio attivo montelukast alle informazioni contenute nel CSP rilasciato a fine procedura europea di PSUR Wor-ksharing (FI/H/PSUR/0015/002) E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta paragrafi dal 4.1 al 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2 D.Lgs 219/2006 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il legale rappresentante dott. Francesco Saia T14ADD10752