GDF SUEZ FLOW MANAGEMENT ITALIA S.P.A

(GU Parte Seconda n.116 del 30-9-2014)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 

  GDF  SUEZ  FLOW  MANAGEMENT  ITALIA  S.p.A.,  societa'  di  diritto
italiano,  ai  sensi  dell'art.  7,  lettere  a)  e  b)  del  decreto
legislativo n. 108/2008  che  ha  recepito  in  Italia  la  direttiva
comunitaria 2005/56/CE relativa alle fusioni  transfrontaliere  delle
societa' di capitali rende noto che: 
  GDF SUEZ FLOW MANAGEMENT S.p.A. e' una societa' per azioni con sede
in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, capitale sociale  pari  ad
Euro 179.238,50 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero
11536901009 REA 1310132 (la "Societa' Incorporanda") verra' fusa  per
incorporazione mediante un procedimento di  fusione  transfrontaliera
(la "Fusione") nella:  ELECTRABEL  INVEST  LUXEMBOURG  S.A.  Societa'
Anonima di diritto lussemburghese con sede al  n.  65  Avenue  de  la
Gare,  L-1611  Lussemburgo,  Granducato  del  Lussemburgo,   capitale
sociale Euro 325.311.648,15, iscritta nel Registre de Commerce et des
Societes Lussemburgo al numero B 5222 (la "Societa' Incorporante"). 
  I diritti riservati ai creditori, ai sensi dell'art. 7, lettera  c)
del decreto legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: 
    Creditori della Societa' Incorporanda 
  I creditori della Societa' Incorporanda per effetto  della  Fusione
potranno continuare a far valere i propri crediti nei confronti della
Societa' Incorporante. Ai sensi  dell'art.  2503  c.c.,  i  creditori
della Societa' Incorporanda potranno opporsi alla Fusione nel termine
di 60 giorni successivi all'iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese
della delibera assembleare sulla Fusione della Societa' Incorporanda.
I creditori legittimati a presentare opposizione sono  esclusivamente
coloro che hanno un credito  anteriore  all'iscrizione  nel  Registro
delle Imprese del progetto di fusione. Ai  sensi  del  suddetto  art.
2503 codice civile, la Fusione non potra' essere perfezionata se  non
dopo il decorso del termine  di  cui  sopra,  salvo  che  vi  sia  il
consenso di tutti i creditori delle  societa'  che  partecipano  alla
fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il  consenso,
ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. 
    Creditori della Societa' Incorporante 
  Ai sensi dell'art. 268 della legge lussemburghese  del  10/08/1915,
cosi' come modificata dalla  legge  del  10/06/2009,  riguardante  le
societa'  commerciali,  sezione  XIV,  i  creditori  della   Societa'
Incorporante, entro i due mesi successivi  alla  pubblicazione  delle
delibere dei Soci attestanti la fusione, possono chiedere al  giudice
che presiede la camera del Tribunal d'Arrondissement  competente  per
le materie commerciali per il distretto nel quale i  creditori  della
Societa' Incorporante hanno la sede legale, un giudizio sommario  per
richiedere la costituzione di  garanzie  per  i  crediti  maturati  o
maturandi. I creditori legittimati a sottoporre tale  richiesta  sono
solo coloro i quali hanno un credito antecedente  alla  pubblicazione
delle delibere dei Soci. 
  Prima data  di  efficacia  della  fusione  tutte  le  azioni  della
Societa' Incorporanda saranno detenute dalla  Societa'  Incorporante,
per cui non si rende necessaria l'indicazione dei  diritti  riservati
ai soci di minoranza. 
  Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra
sono reperibili gratuitamente presso: (i) la sede della GDF SUEZ FLOW
MANAGEMENT ITALIA S.p.A., in Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, Roma;
(ii) presso la sede della ELECTRABEL INVEST LUXEMBOURG S.A. al n.  65
Avenue de la Gare, L-1611  Lussemburgo,  Granducato  del  Lussemburgo
ovvero (iii)  inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: gsflowitalia@legalmail.it 

  GDF Suez Flow Management Italia S.p.A. - Il presidente del c.d.a. 
                        Agostino Scornajenchi 

 
TS14AAB11589
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