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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera GDF SUEZ FLOW MANAGEMENT ITALIA S.p.A., societa' di diritto italiano, ai sensi dell'art. 7, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 108/2008 che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali rende noto che: GDF SUEZ FLOW MANAGEMENT S.p.A. e' una societa' per azioni con sede in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, capitale sociale pari ad Euro 179.238,50 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 11536901009 REA 1310132 (la "Societa' Incorporanda") verra' fusa per incorporazione mediante un procedimento di fusione transfrontaliera (la "Fusione") nella: ELECTRABEL INVEST LUXEMBOURG S.A. Societa' Anonima di diritto lussemburghese con sede al n. 65 Avenue de la Gare, L-1611 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, capitale sociale Euro 325.311.648,15, iscritta nel Registre de Commerce et des Societes Lussemburgo al numero B 5222 (la "Societa' Incorporante"). I diritti riservati ai creditori, ai sensi dell'art. 7, lettera c) del decreto legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: Creditori della Societa' Incorporanda I creditori della Societa' Incorporanda per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti nei confronti della Societa' Incorporante. Ai sensi dell'art. 2503 c.c., i creditori della Societa' Incorporanda potranno opporsi alla Fusione nel termine di 60 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare sulla Fusione della Societa' Incorporanda. I creditori legittimati a presentare opposizione sono esclusivamente coloro che hanno un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto art. 2503 codice civile, la Fusione non potra' essere perfezionata se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Creditori della Societa' Incorporante Ai sensi dell'art. 268 della legge lussemburghese del 10/08/1915, cosi' come modificata dalla legge del 10/06/2009, riguardante le societa' commerciali, sezione XIV, i creditori della Societa' Incorporante, entro i due mesi successivi alla pubblicazione delle delibere dei Soci attestanti la fusione, possono chiedere al giudice che presiede la camera del Tribunal d'Arrondissement competente per le materie commerciali per il distretto nel quale i creditori della Societa' Incorporante hanno la sede legale, un giudizio sommario per richiedere la costituzione di garanzie per i crediti maturati o maturandi. I creditori legittimati a sottoporre tale richiesta sono solo coloro i quali hanno un credito antecedente alla pubblicazione delle delibere dei Soci. Prima data di efficacia della fusione tutte le azioni della Societa' Incorporanda saranno detenute dalla Societa' Incorporante, per cui non si rende necessaria l'indicazione dei diritti riservati ai soci di minoranza. Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra sono reperibili gratuitamente presso: (i) la sede della GDF SUEZ FLOW MANAGEMENT ITALIA S.p.A., in Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, Roma; (ii) presso la sede della ELECTRABEL INVEST LUXEMBOURG S.A. al n. 65 Avenue de la Gare, L-1611 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo ovvero (iii) inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: gsflowitalia@legalmail.it GDF Suez Flow Management Italia S.p.A. - Il presidente del c.d.a. Agostino Scornajenchi TS14AAB11589