EFFIK ITALIA S.P.A.

codice SIS 2349

Sede operativa in via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03151350968

(GU Parte Seconda n.119 del 7-10-2014)

 
           Estratto comunicazione notifica regolare V & A 
 

  Tipo di Modifica: Modifica Stampati 
  Codice Pratica n. C1B/2014/854 
  Medicinale: DROSPIL 
  Codice Farmaco: 041315019/041315021/041315033/041315045 
  MRP n. NL/H/2346/001/IB/001 
  Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.a) 
  Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per implementare i
risultati ottenuti dal referral Art 31 per i Contraccettivi  Ormonali
Combinati. 
  E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.8,  4.9  del  Riassunto  delle  Caratteristiche  del
Prodotto  e  corrispondenti  paragrafi   del   Foglio   Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita'  si
ritiene  affidata  alla  Azienda  Titolare  dell'AIC.   Il   Titolare
dell'Autorizzazione all'Immissione in  commercio  deve  apportare  le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione   di   notifica   regolare,    al    Riassunto    delle
Caratteristiche del Prodotto;  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti
gia'  prodotti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti  nel  periodo
di cui  al  precedente  paragrafo  della  presente,  non  recanti  le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
  I farmacisti  sono  tenuti  a  consegnare  il  Foglio  Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di  30  giorni  dalla
data di pubblicazione  in  GURI  della  presente  determinazione.  Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il  foglio  illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
  Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi  al
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni  normative  in
materia brevettuale. 
  Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi'  responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2  del  D.Lgs
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 

                           Un procuratore 
                         Luca Ivan Ardolino 

 
T14ADD11822
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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