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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - Integrazione contraddittorio giudizio n. R. G. 4885/2014 in esecuzione di ordinanza collegiale n. 3886/2014 I sig.ri Buondonno Emma, Giardiello Paolo, Izzo Ferruccio, Pagano Lilia, Santangelo Maria Rosaria, Vanacore Roberto, rapp.ti e difesi dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 con ricorso TAR Lazio Roma III sezione r.g. 4885/2014, proposto c/ il Ministero dell'Istruzione e l'ANVUR hanno chiesto l'annullamento previa sospensione: 1. del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di prima fascia - settore concorsuale 08/D1 - progettazione architettonica, pubblicati in data 05.2.2014 sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nella parte in cui sono stati dichiarati non abilitati i suindicati ricorrenti; 2. dei verbali tutti della Commissione Giudicatrice e della relazione finale, compresi i relativi allegati, redatti dalla Commissione Giudicatrice nella suddetta procedura; 3. di tutti i giudizi individuali e collegiali formulati dalla citata commissione sui profili scientifici dei suindicati ricorrenti; 4. del Decreto Direttoriale n. 142 del 24/1/2013, con il quale e' stata nominata la Commissione Giudicatrice nella procedura de qua; 5. dei Decreti Direttoriali n. 1767 del 30.09.2013, n. 2683 del 11.12.2013 con i quali sono stati prorogati i lavori delle commissioni per il settore concorsuale 08/D1 - progettazione architettonica; 6. del provvedimento di numero e data sconosciuto a mezzo del quale si procedera' alla definizione dei lavori della predetta Commissione a mezzo dichiarazione di non idoneita' dei candidati ricorrenti; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi dei ricorrenti, ancorche' di data e tenore sconosciuto. Con il predetto ricorso si e' dedotto: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.L. 1172/1948, dell'art. 97 della costituzione e dei principi buona amministrazione, uguaglianza e parita' di trattamento, eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di istruttoria: perche' i Commissari non hanno reso la dichiarazione di non essere parenti o affini entro il 4° grado dei concorrenti e perche' un Commissario (prof. Gambardella) era affine di 4° grado di un candidato (prof. Carreri). II) Violazione della legge 240/2010, del DPR 222/2011, del D.M. 76/2012, della delibera ANVUR 50/2012, del D.D. 181/2012, del D.D. 222/2012, della delibera ANVUR 16/2012, eccesso di potere per difetto di motivazione e disparita' di trattamento: perche' il Commissario prof. Riccardo Campagnola non possiede di requisiti di legge non avendo le tre mediante richieste per poter presiedere una commissione di concorso. III) Violazione della legge 240/2010, violazione dell'art. 3 co. 3 D.M. 6/2012, eccesso di potere per contraddittorieta' e sviamento: perche' la Commissione non ha adeguatamente definito i parametri e criteri di valutazione. IV) Violazione della legge 240/2010, del D.P.R. 222/2011, del D.M. 76/2012, della delibera ANVUR 50/2012, del D.D. 181/2012, del D.D. 222/2012, della delibera ANVUR 16/2012, eccesso di potere per difetto di motivazione e disparita' di trattamento: perche' sono totalmente immotivati e/o mancano di fatto i giudizi collegiali. V) Violazione dell'art. 16 co. 3 L. 240/2010, del D.P.R. 222/2011 e dell'art. 1 co. 394 della legge 228/2012, eccesso di potere per incompetenza e sviamento: perche' o lavori della Commissione sono stati illegittimamente prorogati sino al 30/12/2013 in contrasto con il dall'art. 8, comma 6, del DPR n. 222/2011, secondo cui le commissioni avrebbero dovuto "concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale" e quindi entro il 27.12.2012. VI) Violazione della legge 240/2010, del DPR 222/2011, del D.M. 76/2012, eccesso di potere per contraddittorieta', assenza di motivazione e sviamento: perche' manca un provvedimento finale di approvazione degli atti della Commissione e del relativo elenco degli idonei, da redigersi a cura del R.U.P. o del Ministero. VII), VII-BIS) VII-TER), VII-QUATER), VII-QUINQUIES), VII-SEXTIES), VII-SEPTIES), VII-TER), VII-TER): Violazione della legge 240/2010, del D.P.R. 222/2011, del D.M. 76/2012, della delibera ANVUR 50/2012, del D.D. 181/2012, del D.D. 222/2012, della delibera ANVUR 16/2012, eccesso di potere per contraddittorieta', difetto di motivazione, disparita' di trattamento, sviamento: perche' i giudizi individuali formulati dalla Commissione ai ricorrenti sono immotivati, contraddittori ed illogici e non sono stati applicati i parametri di valutazione indicati dalla legge e/o dalla Commissione. VIII) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della L. n. 240/2010, in particolare sub comma 3, lett. f) ed h), per violazione degli artt. 3, 76, 77, 97 della Costituzione: l'art. 16 della L. n. 240/2010, in particolare sub comma 3, lett. f) ed h) nel limitarsi a richiedere per gli aspiranti commissari il possesso di un curriculum "coerente" con i criteri e i parametri di cui alla lett. a), comma 3 dello stesso articolo, e' violativo dell'art. 76 Cost. in quanto inficiato di eccessiva genericita', non integrando tali vaghe indicazioni "i principi e i criteri direttivi" prescritti dalla norma costituzionale; con la conseguenza che ne risulta compromesso anche il tenore dell'art. 77, comma 1, Cost., sotto il profilo dell'improprio esercizio di un potere legislativo da parte dell'esecutivo. IX) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della L. n. 240/2010, comma 3, lett. d) ed f), per violazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione: l'art. 16, comma 3, lett. d) ed f) e' incostituzionale nella parte in cui prevede rispettivamente "l'indizione obbligatoria con frequenza annuale inderogabile delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione" (lett. d) oltre ad "un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professori di I e II fascia" (lett. f); un tale sistema determina uno sfalsamento temporale tra la nomina della commissione, di durata biennale, e la data di indizione delle procedure di abilitazione, prescritte con frequenza annuale inderogabile di guisa che i candidati che vanno a presentare la domanda per la seconda tornata (entro il 30 ottobre) conoscono preventivamente il nominativo dei commissari che andranno a giudicarli, i quali, con ogni probabilita', li avranno gia' valutati positivamente nella prima tornata; in tal modo viene gravemente compromessa l'imparzialita', la terziarieta', la riservatezza e l'affidabilita' della commissione e dell'intera procedura abilitativa con gravi discriminazioni tra gli aspiranti all'abilitazione. X) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della L. n. 240/2010, comma 3, lett. m) per violazione degli artt. 3, 4, 21, 35, 97 e 98 della Costituzione: l'art. 16, comma 3, lett. m), della L. 240/2010 e' a incostituzionale nella parte in cui contempla laddove prevede che il candidato, che venisse dichiarato non idoneo nella procedura di abilitazione del 2012/2013, non potra' partecipare alla selezione per il 2013/2014, ne' per la prima ne' per la seconda fascia, a nulla rilevando che eventualmente abbia portato a compimento ricerche e pubblicazioni nel periodo intermedio; una tale prescrizione e' in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della eguaglianza e della ragionevolezza della prescrizione adottata nonche', con l'art. 4 Cost. sul diritto/dovere di svolgere, secondo le proprie attitudini e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della societa', con l'art. 21, comma 1, Cost., nella parte in cui tutela l'attivita' scientifica, con l'art. 35, comma 1, Cost. che protegge il lavoro in tutte le forme e manifestazioni, con l'art. 97, comma 3 (anche in coordinamento con l'art. 98, comma 1), secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge". Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio Roma Sez. III con ordinanza collegiale n. 3886 del 06/08/2014 ha ordinato ai ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso ai coloro che hanno conseguito l'abilitazione nel settore concorsuale 08/D1 - progettazione architettonica, autorizzando la notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con indicazione nominativa degli interessati, nel caso in cui gli abilitati siano piu' di 30. Con il presente atto si notifica per pubblici proclami l'antescritto ricorso e l'ordinanza TAR Lazio Roma 3886/2014 ai seguenti 36 controinteressati risultati idonei in graduatoria perche' possano costituirsi nel giudizio a loro difesa: Albrecht Benno Andres, Arrigoni Fabrizio Franco Vittorio, Bonfante Francesca, Borrelli Marino, Bosoni Giampiero, Braghieri Nicola Fabrizio, Caravaggi Lucina, Coccia Luigi, Collotti Francesco, Corbellini Giovanni, Dal Fabbro Armando, De Maio Fernanda, De Matteis Federico, Di Battista Nicolino, Fidone Emanuele, Fiorillo Clara, Forino Immacolata Concezione, Galantino Mauro, Gausa Navarro Manuel, Ghio Francesco Riccardo, Maffioletti Serena Teresa Maria, Mantese Eleonora, Marone Raffaele, Mazzino Francesca, Molinari Luca, Mondaini Gianluigi, Neri Raffaella, Piscopo Carmine, Pizzigoni Attilio, Postiglione Gennaro, Rizzi Renato, Robiglio Matteo, Saggio Antonino, Sbacchi Michele, Trisciuoglio Marco, Vanore Margherita avv. Andrea Abbamonte T14ABA11929