TAR LAZIO - ROMA
Sezione III

(GU Parte Seconda n.120 del 9-10-2014)

 
Notificazione per pubblici proclami  -  Integrazione  contraddittorio
giudizio n. R. G. 4885/2014 in esecuzione di ordinanza collegiale  n.
                              3886/2014 
 

  I sig.ri Buondonno Emma, Giardiello Paolo, Izzo  Ferruccio,  Pagano
Lilia, Santangelo Maria Rosaria, Vanacore Roberto, rapp.ti  e  difesi
dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio  in  Roma  alla  via  degli
Avignonesi  n.  5  con  ricorso  TAR  Lazio  Roma  III  sezione  r.g.
4885/2014, proposto c/ il Ministero dell'Istruzione e  l'ANVUR  hanno
chiesto l'annullamento previa sospensione: 
  1. del provvedimento di approvazione degli atti  della  Commissione
Giudicatrice della procedura per il  conseguimento  dell'abilitazione
scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a  professore
di  prima  fascia  -  settore  concorsuale  08/D1   -   progettazione
architettonica, pubblicati in data 05.2.2014 sul sito  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nella parte in cui
sono stati dichiarati non abilitati i suindicati ricorrenti; 
  2.  dei  verbali  tutti  della  Commissione  Giudicatrice  e  della
relazione  finale,  compresi  i  relativi  allegati,  redatti   dalla
Commissione Giudicatrice nella suddetta procedura; 
  3. di tutti i giudizi  individuali  e  collegiali  formulati  dalla
citata commissione sui profili scientifici dei suindicati ricorrenti; 
  4. del Decreto Direttoriale n. 142 del 24/1/2013, con il  quale  e'
stata nominata la Commissione Giudicatrice nella procedura de qua; 
  5. dei Decreti Direttoriali n. 1767 del  30.09.2013,  n.  2683  del
11.12.2013  con  i  quali  sono  stati  prorogati  i   lavori   delle
commissioni  per  il  settore  concorsuale  08/D1   -   progettazione
architettonica; 
  6. del provvedimento di numero e data sconosciuto a mezzo del quale
si procedera' alla definizione dei lavori della predetta  Commissione
a mezzo dichiarazione di non idoneita' dei candidati ricorrenti; 
  7. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale  che
possa ledere i diritti e gli interessi dei ricorrenti,  ancorche'  di
data e tenore sconosciuto. Con il predetto ricorso si e' dedotto:  I)
violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.L. 1172/1948, dell'art.
97  della  costituzione  e  dei   principi   buona   amministrazione,
uguaglianza e parita' di trattamento, eccesso di potere  per  assenza
dei presupposti, difetto di istruttoria:  perche'  i  Commissari  non
hanno reso la dichiarazione di non essere parenti o affini  entro  il
4° grado dei concorrenti e perche' un Commissario (prof. Gambardella)
era  affine  di  4°  grado  di  un  candidato  (prof.  Carreri).  II)
Violazione della legge 240/2010, del DPR 222/2011, del D.M.  76/2012,
della delibera ANVUR 50/2012, del D.D. 181/2012, del  D.D.  222/2012,
della delibera ANVUR  16/2012,  eccesso  di  potere  per  difetto  di
motivazione e disparita' di trattamento: perche' il Commissario prof.
Riccardo Campagnola non possiede di requisiti di legge non avendo  le
tre mediante  richieste  per  poter  presiedere  una  commissione  di
concorso. III) Violazione della legge 240/2010, violazione  dell'art.
3 co. 3 D.M. 6/2012,  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  e
sviamento: perche' la Commissione non  ha  adeguatamente  definito  i
parametri e  criteri  di  valutazione.  IV)  Violazione  della  legge
240/2010, del D.P.R. 222/2011, del D.M. 76/2012, della delibera ANVUR
50/2012, del D.D. 181/2012, del D.D. 222/2012, della  delibera  ANVUR
16/2012, eccesso di potere per difetto di motivazione e disparita' di
trattamento: perche' sono totalmente immotivati e/o mancano di  fatto
i giudizi collegiali. V) Violazione dell'art. 16 co. 3  L.  240/2010,
del D.P.R. 222/2011 e dell'art.  1  co.  394  della  legge  228/2012,
eccesso di potere per incompetenza  e  sviamento:  perche'  o  lavori
della Commissione  sono  stati  illegittimamente  prorogati  sino  al
30/12/2013 in contrasto con il dall'art.  8,  comma  6,  del  DPR  n.
222/2011, secondo cui le commissioni avrebbero dovuto  "concludere  i
propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del  bando  nella
Gazzetta Ufficiale" e quindi  entro  il  27.12.2012.  VI)  Violazione
della legge 240/2010, del DPR 222/2011, del D.M. 76/2012, eccesso  di
potere per contraddittorieta', assenza di  motivazione  e  sviamento:
perche' manca un provvedimento  finale  di  approvazione  degli  atti
della Commissione e del relativo elenco degli idonei, da redigersi  a
cura  del  R.U.P.  o  del   Ministero.   VII),   VII-BIS)   VII-TER),
VII-QUATER), VII-QUINQUIES),  VII-SEXTIES),  VII-SEPTIES),  VII-TER),
VII-TER): Violazione della legge 240/2010, del D.P.R.  222/2011,  del
D.M. 76/2012, della delibera ANVUR 50/2012, del  D.D.  181/2012,  del
D.D. 222/2012, della delibera ANVUR 16/2012, eccesso  di  potere  per
contraddittorieta',   difetto   di   motivazione,    disparita'    di
trattamento, sviamento: perche' i giudizi individuali formulati dalla
Commissione ai ricorrenti sono immotivati, contraddittori ed illogici
e non sono stati applicati i parametri di valutazione indicati  dalla
legge  e/o  dalla  Commissione.  VIII)  Questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16 della L. n. 240/2010, in particolare  sub
comma 3, lett. f) ed h), per violazione degli artt.  3,  76,  77,  97
della Costituzione: l'art. 16 della L. n.  240/2010,  in  particolare
sub comma 3, lett. f) ed  h)  nel  limitarsi  a  richiedere  per  gli
aspiranti commissari il possesso di un curriculum  "coerente"  con  i
criteri e i parametri di cui alla lett.  a),  comma  3  dello  stesso
articolo, e' violativo dell'art. 76  Cost.  in  quanto  inficiato  di
eccessiva genericita',  non  integrando  tali  vaghe  indicazioni  "i
principi   e   i   criteri   direttivi"   prescritti   dalla    norma
costituzionale; con la conseguenza che ne risulta  compromesso  anche
il  tenore  dell'art.  77,  comma  1,   Cost.,   sotto   il   profilo
dell'improprio  esercizio  di  un   potere   legislativo   da   parte
dell'esecutivo.  IX)   Questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 16 della L. n. 240/2010, comma  3,  lett.  d)  ed  f),  per
violazione degli artt. 3, 97 e  98  della  Costituzione:  l'art.  16,
comma 3, lett. d) ed  f)  e'  incostituzionale  nella  parte  in  cui
prevede  rispettivamente  "l'indizione  obbligatoria  con   frequenza
annuale   inderogabile   delle   procedure   per   il   conseguimento
dell'abilitazione" (lett. d) oltre ad "un'unica commissione nazionale
di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
professori di I e II fascia" (lett. f); un tale sistema determina uno
sfalsamento temporale tra la  nomina  della  commissione,  di  durata
biennale, e la data di indizione  delle  procedure  di  abilitazione,
prescritte  con  frequenza  annuale  inderogabile  di  guisa  che   i
candidati che vanno a presentare la domanda per  la  seconda  tornata
(entro il 30 ottobre) conoscono  preventivamente  il  nominativo  dei
commissari che andranno a giudicarli, i quali, con ogni probabilita',
li avranno gia' valutati positivamente nella prima  tornata;  in  tal
modo viene gravemente compromessa l'imparzialita',  la  terziarieta',
la riservatezza e l'affidabilita'  della  commissione  e  dell'intera
procedura abilitativa con gravi  discriminazioni  tra  gli  aspiranti
all'abilitazione.  X)  Questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 16 della L. n. 240/2010, comma 3, lett. m)  per  violazione
degli artt. 3, 4, 21, 35, 97 e  98  della  Costituzione:  l'art.  16,
comma 3, lett. m), della L.  240/2010  e'  a  incostituzionale  nella
parte in cui contempla laddove prevede che il candidato, che  venisse
dichiarato non idoneo nella procedura di abilitazione del  2012/2013,
non potra' partecipare alla selezione per il 2013/2014,  ne'  per  la
prima ne' per la seconda fascia, a nulla rilevando che  eventualmente
abbia portato a  compimento  ricerche  e  pubblicazioni  nel  periodo
intermedio; una tale prescrizione e' in contrasto con l'art. 3  Cost.
sotto il profilo  della  eguaglianza  e  della  ragionevolezza  della
prescrizione adottata nonche', con l'art. 4 Cost. sul  diritto/dovere
di svolgere, secondo le  proprie  attitudini  e  la  propria  scelta,
un'attivita' o una funzione che concorra  al  progresso  materiale  e
spirituale della societa', con l'art. 21, comma 1, Cost., nella parte
in cui tutela l'attivita' scientifica, con l'art. 35, comma 1,  Cost.
che protegge il lavoro in tutte le forme e manifestazioni, con l'art.
97, comma 3 (anche in coordinamento con l'art. 98, comma 1),  secondo
cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge". 
  Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio  Roma  Sez.  III
con ordinanza collegiale  n.  3886  del  06/08/2014  ha  ordinato  ai
ricorrenti  di  procedere  alla  integrazione  del   contraddittorio,
mediante  notifica  del  ricorso  ai  coloro  che  hanno   conseguito
l'abilitazione  nel  settore  concorsuale   08/D1   -   progettazione
architettonica, autorizzando la notifica per pubblici proclami  sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,   con   indicazione
nominativa degli interessati, nel caso in  cui  gli  abilitati  siano
piu' di 30. 
  Con  il  presente  atto   si   notifica   per   pubblici   proclami
l'antescritto ricorso e  l'ordinanza  TAR  Lazio  Roma  3886/2014  ai
seguenti 36 controinteressati risultati idonei in graduatoria perche'
possano costituirsi  nel  giudizio  a  loro  difesa:  Albrecht  Benno
Andres,  Arrigoni  Fabrizio  Franco  Vittorio,  Bonfante   Francesca,
Borrelli  Marino,  Bosoni  Giampiero,  Braghieri   Nicola   Fabrizio,
Caravaggi  Lucina,  Coccia  Luigi,  Collotti  Francesco,   Corbellini
Giovanni, Dal Fabbro Armando, De Maio Fernanda, De Matteis  Federico,
Di  Battista  Nicolino,  Fidone  Emanuele,  Fiorillo  Clara,   Forino
Immacolata Concezione, Galantino Mauro, Gausa  Navarro  Manuel,  Ghio
Francesco  Riccardo,  Maffioletti  Serena   Teresa   Maria,   Mantese
Eleonora, Marone Raffaele, Mazzino Francesca, Molinari Luca, Mondaini
Gianluigi,  Neri  Raffaella,  Piscopo  Carmine,  Pizzigoni   Attilio,
Postiglione Gennaro, Rizzi Renato, Robiglio Matteo, Saggio  Antonino,
Sbacchi Michele, Trisciuoglio Marco, Vanore Margherita 

                        avv. Andrea Abbamonte 

 
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