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Notificazione per pubblici proclami - R.G. 9105/2010 Ordinanza di autorizzazione ai pubblici proclami n. 11029/2014 - Atto di riassunzione - Per Telenorba S.p.A. di Conversano (BA), difesa dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice, Prof. Isabella Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Pasquale Procacci presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ombrone 12/b contro - l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni - il Ministero dello Sviluppo Economico nonche' nei confronti di tutti i soggetti assegnatari di frequenze per l'emittenza nazionale e per l'emittenza locale - per l'annullamento quanto ai ricorso principale: della delibera n. 300/10/ CONS dell'AGCOM che dispone il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF); quanto al I ricorso per motivi aggiunti: della delibera 93/12/CONS dell'AGCOM, dei bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze in Basilicata, Puglia e Molise, nonche' ove occorra dei bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze in Calabria, Abruzzo e Sicilia, nonche' del bando di gara per l'assegnazione delle frequenze nazionali, della graduatoria conseguente e dei singoli atti di assegnazione, atti dei quali non si conosce data e numero e che vengono impugnati in parte qua; quanto al II ricorso per motivi aggiunti: della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle TV locali in Molise redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Determina del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso delle frequenze per la Regione Molise; quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti: delle graduatorie definitive redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze alle TV locali in Puglia e Basilicata; delle Determine del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 33) per Telenorba 7 nella Regione Molise; dei 17 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 33) per Telenorba 7 nella Regione Puglia; del 17 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 59) per Telenorba 8 nella Regione Puglia; del 18 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 23) per TG NORBA 24 nella Regione Puglia; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 59) per Telenorba 8 nella Regione Basilicata; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 39) per TG NORBA 24 nella Regione Basilicata; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 21) per Telenorba 7 nella Regione Basilicata; IV ricorso per motivi aggiunti: delle Det. del Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. Comunicazioni - Dir. Gen. Servizi di Comunicazione elettronica e di Radiodiffusione - Div. III del 28.06.2012, recanti assegnazione alla societa' Telenorba S.p.A. del diritto d'uso definitivo delle frequenza nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise, inviate con note: (prot. n. DGSCER/III/59913) del 26.07.12; (prot. n. DGSCER/III/59914) del 26.07.12; (prot. n. DGSCER/III/59912) del 26.07.12; (prot. n. DGSCER/III/59997) del 26.07.12; (prot. n. DGSCER/III/59998) del 26.07.12; (prot. n. DGSCER/III/60000) del 26.07.12; (prot. n. DGSCER/III/60642) del 30.07.12; (prot. n. DGSCER/III/60637) del 30.07.12; di tutte le determine di assegnazione definitiva del diritto d'uso delle frequenze alle TV nazionali; V ricorso per motivi aggiunti: provvedimenti Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni del 28.12.12 (prot. n. DGSCER/DIV.III/99004), di assegnazione della frequenza n. 6 alla soc. Altafrequenza S.p.A., nonche' di assegnazione frequenze cerotto nn. 6 e 10 (nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise) ad emittenti in posizione non utile per il conseguimento di diritti d'uso di frequenze; VI ricorso per motivi aggiunti: note Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni del 15.03.13 (prot. n. DGSCER/DIV.III/80035), del 6.06.12 (prot. n. DGSCER/DIV.III/47878), del 23.05.12 (prot. n. DGSCER/DIV.III/43586), del 6.06.12 (prot. n. DGSCER/DIV.III/47876), del 6.06.12 (prot. n. DGSCER/DIV.III/47877); del 23.05.12 (prot. n. DGSCER/DIV.III/43583); Delle tabelle depositate nel presente giudizio dal Ministero prive di sottoscrizione, data e protocollo, allegate a provvedimenti non depositati in giudizio da cui sembra risultare l'assegnazione dei canali 6 e 10 in Puglia ad operatori sprovvisti di titolo legittimo; nonche' provvedimenti recanti assegnazione frequenze cerotto nn. 6 e 10 in Puglia ad operatori in posizione non utile per il conseguimento di diritti d'uso di frequenze televisive nelle graduatorie ministeriali; VII ricorso per motivi aggiunti: delibera Autorita' Garanzie Comunicazioni n. 277/13/CONS (e allegati); VIII ricorso per motivi aggiunti: delibera Autorita' Garanzie Comunicazioni n. 451/13/CONS (e allegati); determina Direttore Generale Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Servizi Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del 24.09.2013; IX ricorso per motivi aggiunti: bando e disciplinare (e rettifiche) procedura assegnazione diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui all'allegato A alla delibera Autorita' Garanzie Comunicazioni dell'11 aprile 2013 n. 277/13/CONS, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico (dal Direttore Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione); nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso. - Motivi in diritto per tutti i ricorsi - 1) Illegittimita' propria e derivata - Violazione di legge - Violazione dell'art. 7 comma 2 L. 112/2004 - dell'art. 8 d.lgs. 177/2005 - Violazione della riserva di capacita' trasmissiva prevista dalla legge per gli operatori locali - Eccesso di potere - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Erronea presupposizione - Illogicita' manifesta - Falsa causa - Disparita' di trattamento - Violazione della liberta' di manifestazione del pensiero, nonche' dei principi costituzionali in materia di informazione e pluralismo - Violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza. 2) Illegittimita' propria e derivata - Violazione dell'art. 7 comma 2 L. 112/2004 - dell'art. 8 d.lgs. 177/2005 - Violazione dell'art. 2 comma 6 lett. f) della L. 249/97, dell'art. 12 comma 3 L. 112/2004, dell'art. 42 del d.lgs. 177/05 - Violazione artt. 8 e 32 del d.lgs. 177/2005 - Violazione dell'art. 15 del d.lgs. 177/2005, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Violazione artt. 49, 82 e 86 del TUE - Violazione art. 2 della Direttiva Comunitaria n. 2002/77/CE - Eccesso di potere - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Irragionevolezza manifesta - disparita' di trattamento - Ingiustizia manifesta. - Il presente processo R.G. n. 9105/2010 pendente innanzi al TAR Lazio - Roma e' stato interrotto, giusta ordinanza del TAR n. 8482 del 31.07.2014, a causa del fallimento della societa' Europa Way srl, parte in causa; tale circostanza e' stata dedotta in giudizio attraverso il deposito da parte dei difensori di Europa Way srl della sentenza di fallimento nella Udienza Pubblica del 16 luglio 2014. Con il presente atto, pertanto, si riassume il processo. prof. avv. Isabella Loiodice avv. Marco Sabino Loiodice prof. avv. Aldo Loiodice avv. Pasquale Procacci T14ABA13381