Avvisi di interruzione per decesso del ricorrente (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205) Il giudizio relativo al ricorso sotto elencato e' stato dichiarato interrotto per decesso del ricorrente. Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al Presidente di questa sezione giurisdizionale regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d'ufficio. Bologna, 20 novembre 2014 Il direttore della segreteria dott.ssa Nicoletta Natalucci Parte di provvedimento in formato grafico TC14ABA13728 (Gratuito)