TAR LAZIO
Sezione II Roma

(GU Parte Seconda n.143 del 4-12-2014)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Ricorso R.G. n. 9903/2014 dell'arch. Alida De Riggi,  difesa  dagli
avv.ti Giovanni e Benedetta Leone per procura a margine con domicilio
eletto    in    Roma    via    Principessa    Clotilde,    2     pec:
avv.prof.giovannileone@postecert.it contro il Comune di Roma Capitale
e nei confronti di  Vincenza  Tempone  ed  altri  per  l'annullamento
previa  adozione  di  misure  cautelari:  a)   della   determinazione
dirigenziale 1214 del 2.7.2014 del Direttore del Dipartimento Risorse
Umane, Ufficio Concorsi di Roma  di  approvazione  della  graduatoria
finale della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per  il
conferimento di 136 posti nel  profilo  professionale  di  Architetto
Categoria D Famiglia  Tecnica,  pubblicata  presso  l'Albo  Pretorio,
indetta  con  determina  dirigenziale  389  del  23.02.2010;  b)  del
relativo bando pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del  23.02.2010,
nella parte in cui prevede: b1)  all'art.  3  il  termine  di  trenta
giorni per la presentazione delle istanze  di  riesame  dei  punteggi
attribuiti  per  i  titoli;  b2)  all'art.  7  che  "la   Commissione
Esaminatrice forma la graduatoria  di  merito  dei  candidati  idonei
sulla base dei singoli  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei
titoli di servizio, cultura e vari e nelle  prove  d'esame";  c)  del
Regolamento  comunale  di  disciplina  in  materia  di  accesso  agli
impieghi per  il  personale  non  dirigente  ex  delibera  di  Giunta
comunale 424 del 22.12.2009, nella parte in cui prevede (art.19)  che
"la  Commissione,  al  termine  delle  prove  di  esame,   forma   la
graduatoria dei candidati idonei  sulla  base  dei  singoli  punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e della varie prove d'esame";
d) di ogni atto preordinato e consequenziale, tra cui: d1) il verbale
n. 2 del 9.11.2012 della Commissione esaminatrice di approvazione dei
criteri di valutazione dei titoli di servizio,  cultura  e  vari  dei
concorrenti; d2) per quanto possa  occorrere,  l'elenco  generale  di
valutazione dei titoli pubblicato presso l'Albo Pretorio con  estremi
e contenuto sconosciuti; d3) le note del Presidente della Commissione
del 7.8.2013 e 19.5.2014, di riscontro delle istanze della ricorrente
di riesame del punteggio attribuitole  in  sede  di  valutazione  dei
titoli, nonche' del 26.5.2014 di rettifica del  punteggio  attribuito
ai titoli dei soli candidati Anzellotti e Grippo. Avverso  tali  atti
sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso:  "1)  violazione  e
falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del  dpr  487/94;  violazione  e
falsa applicazione dell'art.19 del Regolamento ex  delibera  di  G.C.
424 del 22 dicembre 2009 e dell'art.7 del bando; violazione  e  falsa
applicazione degli artt.35 e 70 del dpr 165/2001 con riferimento agli
artt.7 e 8 del dpr 48794: Secondo quanto previsto dall'art.8 del  dpr
9.5.1994, n.487, nei concorsi  per  titoli  ed  esami  "la  votazione
complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto   conseguito   nella
valutazione dei titoli al  voto  complessivo  riportato  nelle  prove
d'esame". Poiche' per la ricorrente detta  votazione  non  era  stata
eseguita in conformita' della norma richiamata, la graduatoria andava
riformata. Si  precisa  che  detto  motivo,  elaborato  con  richiami
giurisprudenziali,     e'     stato     accolto     in     autotutela
dall'Amministrazione, come si precisa infra. 2) violazione dell'art.3
del bando e dei criteri per la  valutazione  dei  titoli  ex  verbale
della commissione n. 2 del 9.11.2012,  dell'art.3  della  l.  241/90,
eccesso  di  potere  per   insufficienza   di   motivazione,   omessa
istruttoria, sviamento di potere e ingiustizia manifesta;  disparita'
di trattamento; violazione art.97 Cost. e del  principio  del  giusto
procedimento: Sotto altro  profilo  va  evidenziato  che  sulla  base
dell'art.3 del bando "i corsi  di  aggiornamento  e  perfezionamento,
conclusi con superamento di esame, su materie  attinenti  al  profilo
professionale del posto oggetto di selezione"  rientrano  tra  i  cd.
"titoli vari", valutabili con l'attribuzione  di  p.  0,30  per  ogni
titolo, fermo il limite del punteggio massimo di 2/10. 
  Anche alla luce dei  criteri  per  la  valutazione  dei  titoli  di
servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla  Commissione
(verbale  2  del  9.11.2012)  a  ciascuno  dei  predetti  titoli   va
riconosciuto un punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la  Commissione
non ha preso in considerazione i seguenti Corsi  di  aggiornamento  e
perfezionamento   dichiarati   nella   domanda   di   partecipazione:
formazione  per  la  sicurezza  nel  settore  edile  (dlvo   494/96);
formazione in sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori  (dlvi  626/94  e
242/96), entrambi conseguiti presso il Centro interdipartimentale  di
Ricerca  L.U.P.T.  dell'Universita'  di  Napoli;   formazione   sulla
Certificazione energetica degli edifici, tutti con verifica finale di
apprendimento. 
  La Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 0,30 punti
per ciascuno dei suindicati titoli, ovvero  0,90  punti  rispetto  ai
0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL), sicche' andava  riconosciuto
un punteggio complessivo nella valutazione dei  titoli  pari  a  1,20
punti, da sommarsi alla media del punteggio  conseguito  nelle  prove
scritte pari a 7,35 ed ai 9 punti riportati  nella  prova  orale.  Di
qui, il riconoscimento di un  punteggio  totale  pari  a  17,55,  con
conseguente  classificazione  all'82°  posto  della  graduatoria   di
merito, utile per l'assunzione. Le censure espresse documentate nella
domanda di partecipazione erano gia' state formulate dalla  De  Riggi
con istanza di  riesame  GB/40044/2013  presentata  a  seguito  della
pubblicazione della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione
sulla  scorta  del  solo  punteggio  riportato  dai  candidati  nella
valutazione dei titoli, alla quale con nota  7.8.2013  il  Presidente
della Commissione invece di rettificare il minor  punteggio  eccepiva
la tardivita' della richiesta in quanto avanzata oltre il termine  di
trenta giorni dalla data di  pubblicazione  dell'elenco  generale  di
valutazione dei titoli  ex  art.3  del  bando.  Anche  la  successiva
istanza reiterata veniva respinta con nota 19.5.2014; sicche' risulta
illegittimo l'operato della  Commissione  anche  per  violazione  dei
principi di trasparenza e buon andamento, e difetto di istruttoria  e
motivazione in ordine alle istanze della ricorrente. 
  Difatti,  la  Commissione,  resa  edotta  dell'erronea  valutazione
operata  rispetto  ai  titoli  della  De  Riggi,  avrebbe  dovuto,  a
prescindere dalla tempestivita' dell'istanza di riesame,  rettificare
la graduatoria in autotutela, anziche' invocare la  tardivita'  delle
contestazioni, eludendo l'onere di provvedere in ordine alle stesse e
favorendo cosi', del tutto illegittimamente, altri partecipanti  alla
procedura che per effetto del mancato  riconoscimento  del  punteggio
spettante alla ricorrente nella  valutazione  dei  titoli,  si  erano
classificati utilmente in graduatoria. 
  L'irragionevolezza delle scelte operate dalla Commissione e'  ancor
piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della prima
istanza  di  riesame  (respinta   con   nota   del   7.8.2013)   alla
pubblicazione della graduatoria definitiva  (2.7.2014)  e'  trascorso
circa un anno durante il  quale  la  Commissione  avrebbe  potuto  (e
dovuto)  valutare  titoli  e  istanze  della   ricorrente.   In   via
subordinata si contesta la legittimita' dell'art.3, u.c., del  Bando,
la' dove prevede che i candidati possono richiedere  il  riesame  del
punteggio   attribuito   entro   trenta   giorni   decorrenti   dalla
pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale  di  valutazione
dei  titoli,  in  quanto:   a)   detto   termine   e'   assolutamente
irragionevole, atteso che non si possono costringere  i  candidati  a
consultare continuamente l'Albo  pretorio  per  verificare  una  mera
graduatoria provvisoria del punteggio attribuito  per  i  titoli;  b)
detta disposizione e' in contrasto  con  il  principio  generale  che
attribuisce alla p.a. l'esercizio del potere di autotutela, che trova
limiti solo se il potere si sia consumato in modo irreversibile,  non
vi sia lesione delle posizioni dei destinatari del provvedimento, non
ricorra  una  valutazione   di   interesse   pubblico   assolutamente
assorbente. Nella specie, l'interesse  dell'Amministrazione,  in  una
procedura  concorsuale  ancora  "aperta"  quale  quella  di   specie,
consiste  nel  premiare  i  migliori,  ossia  coloro  che  possiedono
maggiori titoli." 
  Con determina  1859  del  13.10.2014  l'Amministrazione  romana  ha
disposto l'annullamento d'ufficio della determina  dirigenziale  1214
del 2.7.2014 e riformulato la graduatoria finale in base al  criterio
della media aritmetica dei voti conseguiti nelle due  prove  scritte.
Tale determina, unitamente agli atti gia' impugnati  con  il  ricorso
introduttivo, e' stata impugnata con motivi aggiunti proposto  questa
volta nei confronti di Vincenza Temponi ed altre deducendo violazione
dell'art.3 del bando e dei criteri per la valutazione dei  titoli  ex
verbale della commissione 2 del 9.11.2012 e dell'art.3  della  L.  n.
241/1990; eccesso di  potere  per  insufficienza  della  motivazione;
omessa  istruttoria;   sviamento   di   potere;   contraddittorieta';
irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento;
violazione dell'art.97 Cost. e del principio del giusto procedimento:
"1. In attuazione dell'art.3 del bando "i corsi  di  aggiornamento  e
perfezionamento,  conclusi  con  superamento  di  esame,  su  materie
attinenti al profilo professionale del posto  oggetto  di  selezione"
rientrano tra i cd. "titoli vari", valutabili con  l'attribuzione  di
p. 0,30 per ogni titolo, fermo il limite  del  punteggio  massimo  di
2/10. Anche alla luce dei criteri per la valutazione  dei  titoli  di
servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla  Commissione
con verbale 2 del 9.11.2012  a  ciascun  titolo  va  riconosciuto  un
punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la Commissione non ha preso  in
considerazione i corsi di aggiornamento e perfezionamento  dichiarati
dalla ricorrente  nella  propria  domanda  di  partecipazione,  tutti
conclusi con superamento di esame ai sensi del richiamato  art.3  del
bando; come gia' enunciati  nel  ricorso  introduttivo.  Peraltro,  i
medesimi titoli conseguiti dalla De Riggi, di cui era stata omessa la
valutazione, erano stati positivamente e correttamente valutati dalla
Commissione per la candidata Rossella Pagano (ancorche' a seguito  di
istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art.3 del Bando nel termine
di 30 giorni),  che,  poi,  e'  stata  collocata  al  122°  posto  in
graduatoria. Alla luce delle richiamate disposizioni di concorso,  la
Commissione avrebbe dovuto attribuire alla  ricorrente  p.  0,30  per
ciascuno dei suindicati titoli, ovvero ulteriori 0,90 punti  rispetto
ai 0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL) e riconoscere un punteggio
complessivo  per  tali  titoli  di  1,20  da  sommarsi  al  punteggio
conseguito nelle prove scritte  e  nella  prova  orale.  Di  qui,  il
riconoscimento di un punteggio totale pari a 17,55,  con  conseguente
classificazione  della  ricorrente  all'81°  (o  90°)   posto   della
graduatoria di merito, in posizione utile  per  l'assunzione.  2.  Le
doglianze della ricorrente sulla mancata valutazione dei titoli sopra
indicati, documentati nella domanda  di  partecipazione,  erano  gia'
state formulate dalla De Riggi  con  istanza  di  riesame  31.5.2013,
presentata dopo  la  pubblicazione  dell'elenco  di  valutazione  dei
titoli all'Albo Pretorio stilato dalla Commissione sulla  scorta  del
solo punteggio riportato dai candidati nella valutazione medesima. 
  Con nota del 7.8.2013 il  Presidente  della  Commissione,  anziche'
rettificare  il  minor  punteggio  nella   valutazione   dei   titoli
erroneamente attribuito alla De Riggi, eccepiva la  tardivita'  della
richiesta di riesame in quanto avanzata oltre il  termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo  Pretorio  ex  art.3  del
bando; istanza ribadita dalla ricorrente e nuovamente respinta  dalla
Commissione  con  nota  19.5.14.  Attesa  la  palese  disparita'   di
trattamento in cui era incorsa l'Amministrazione  nel  rettificare  i
punteggi attribuiti ad altri candidati,  noncurante  delle  legittime
doglianze  della  ricorrente,  l'operato  della  Commissione  e'   da
censurare anche sotto il profilo della  violazione  dei  principi  di
trasparenza e buon andamento che  debbono  informare  l'azione  della
P.A., oltre che  per  difetto  di  istruttoria  e  motivazione  sulle
legittime istanze  della  ricorrente.  La  Commissione,  resa  edotta
dell'erronea valutazione operata rispetto ai titoli della  De  Riggi,
avrebbe dovuto, a prescindere  dalla  tempestivita'  dell'istanza  di
riesame, rettificare la graduatoria in autotutela, anziche'  invocare
la  tardivita'  delle  contestazioni  svolte,  eludendo  l'onere   di
provvedere in  ordine  alle  stesse  e  favorendo  cosi',  del  tutto
illegittimamente, altri partecipanti alla procedura che  per  effetto
del mancato riconoscimento del  punteggio  ad  essa  spettante  nella
valutazione  dei  titoli,   si   sono   classificati   utilmente   in
graduatoria. L'irragionevolezza delle  scelte  della  Commissione  e'
ancor piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della
prima istanza di  riesame  del  31.5.13  (respinta  il  7.8.13)  alla
pubblicazione della  graduatoria  (la  prima  del  2.7.14  e  la  del
13.10.14) e' trascorso oltre un anno, durante il quale la Commissione
avrebbe potuto (e dovuto)  valutare  i  titoli  e  le  istanze  della
ricorrente. 
  In via subordinata  si  contesta  la  legittimita'  dell'art.3  del
Bando, la' dove prevede che i candidati possono richiedere il riesame
del  punteggio  attribuito  entro  trenta  giorni  decorrenti   dalla
pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale  di  valutazione
dei  titoli,  decorsi  i  quali  le  domande   non   possono   essere
riesaminate, in quanto: a) in tal modo l'Amministrazione, mediante un
semplice bando, ha introdotto il  rimedio  giuridico  di  un  vero  e
proprio  "ricorso  in  opposizione",  che  va  contemplato   da   una
disposizione normativa, trattandosi di rimedi tipici e  nominati;  b)
in ogni caso, non e' legittimo che detto rimedio escluda  o  precluda
il  riesame  del  provvedimento  da  parte   del   Giudice;   sicche'
quest'ultimo, comunque, potra' riesaminare la doglianza  e,  in  caso
affermativo, accogliere il  ricorso  non  precluso  dalla  mancata  o
tardiva  presentazione  dell'opposizione.  Non  v'e'  dubbio  che  il
mancato riconoscimento dei titoli possa essere fatto valere  in  sede
giudiziaria ancorche' la parte non abbia prodotto alcuna  istanza  di
riesame, oppure l'abbia prodotta tardivamente,  nel  termine  che  il
bando aveva introdotto, cio' in quanto il  c.  2  dell'art.41  c.p.a.
prevede che il termine  di  impugnazione  del  provvedimento  decorre
dalla pubblicazione, se questa e' imposta dalla legge:  pubblicazione
all'Albo Pretorio, che, nella specie, non risulta affatto imposta  da
alcuna norma di legge, peraltro nei  confronti  di  un  atto  che  ha
natura meramente endoprocedimentale, non impugnabile ex se.  In  caso
diverso sarebbe frustrato il diritto  di  difesa,  costituzionalmente
sancito; c)  il  termine  di  trenta  giorni  fissato  dall'art.3  e'
irragionevole, atteso che non si possono costringere  i  candidati  a
consultare continuamente l'Albo pretorio per verificare  esistenza  e
pubblicazione  di  una  mera  graduatoria  provvisoria  contenente  i
punteggi attribuiti per i titoli. Tra  l'altro,  la  disposizione  e'
congegnata in modo tale da prevedere che i  titoli  fossero  valutati
dopo l'espletamento delle prove scritte e prima della  loro  relativa
correzione,  cosi'  che  i  candidati  sarebbero  stati  obbligati  a
recarsi, senza conoscere la data dell'esaurimento  della  valutazione
dei titoli, personalmente con dispendio di tempo e risorse economiche
presso l'Albo. Sicche', in tal guisa sono incerti dies  a  quo  della
pubblicazione sull'Albo  della  graduatoria  e  dies  ad  quem  della
definizione e della valutazione dei titoli  dei  candidati,  che  non
sono stati posti in condizione di conoscere in quale lasso  di  tempo
presentare  l'istanza  di  riesame;  d)  detta  disposizione  e'   in
contrasto con il principio che attribuisce alla p.a. l'esercizio  del
potere di autotutela, che trova limiti solo se il potere e' consumato
in modo  irreversibile;  non  vi  sia  lesione  delle  posizioni  dei
destinatari  del  provvedimento;  non  ricorra  una  valutazione   di
interesse pubblico assorbente. Nella specie, tale  interesse  in  una
procedura ancora "aperta", quale quella  di  specie,  consisteva  nel
premiare i migliori, ossia coloro che possiedono maggiori titoli." 
  Si e' concluso pertanto per l'accoglimento del  ricorso.  All'esito
della camera di consiglio del 19.11.2014 il Tar  Lazio,  sezione  II,
nell'accogliere la domanda cautelare, con ord. 5884/2014  ha  fissato
la nuova udienza del 4 febbraio 2015  ed  ordinato  la  notifica  per
pubblici proclami del ricorso  a  tutti  i  soggetti  collocatisi  in
graduatoria  in  posizione  anteriore  a   quella   ricoperta   dalla
ricorrente e precisamente ai sigg.ri: 
  1) Forgione Laura 2) Trifiletti Emilia Giovanna 3)  Tantillo  Maria
4) Leo Raffaella 5) Andreoni Elena 6) Corrado Maria  Elena  7)  Gigli
Federico 8) Rendina Gabriella 9)  Farina  Vincenza  10)  Longo  Maria
Grazia 11) Eramo Marco 12) Ruggiero Michele Nicola  13)  Visani  Luca
Ernesto 14) Di  Gregorio  Leonardo  15)  Panetta  Maria  Carmela  16)
Previtero Simonetta 17) Reale Gabriella 18)  Gargiulo  Maria  Rosaria
19) Cimino Antonio 20) Calvani Giordana 21)  Mauro  Giovanni  22)  Di
Mase Delia  23)  Barila'  Giuliana;  24)  Scaduto  Maria  Laura;  25)
Santostasi Stefania; 26) Pisano'  Carlo;  27)  Centioli  Emilio;  28)
Porretta  Paola;  29)  Allegrini  Rita;  30)  Saraceno  Nicola;   31)
Giustiniani Serafina; 32) Maio  Barbara;  33)  Iorio  Donatella;  34)
Graziato Annarita; 35) Lo Piccolo Stefano; 36) Alberti Benedetta; 37)
Piovanello Valerio; 38) Perretta Sara;  39)  Cordova  Beniamino;  40)
Bruni Paola; 41) Lupi Barbara; 42)  Fabbrini  Lavinia;  43)  Barletta
Antonio; 44) Guidi Stefano; 45) Rabazzi Sergio; 46)  Regali  Barbara;
47) Falsanisi Emanuele; 48) Mesolella Anna; 49)  Romoli  Giulio;  50)
Ricci Francesca; 51)  D'Aloia  Michele;  52)  Pennesi  Federica;  53)
Farina Milena; 54)  Lo  Cacciato  Sara;  55)  Angrisani  Edvige;  56)
Forastiere Maria Antonietta; 57) Di Stefano Giovanna;  58)  Cicchetti
Annalisa; 59)  Di  Paolo  Silvia;  60)  Sparacca  Chiara;  61)  Aceto
Claudia;  62)  Loffredo  Elvira;  63)  Falcone  Maria;  64)  Falvella
Cristina;  65)  Pace  Giuseppe;  66)  Tersigni  Serena;   67)   Fusco
Massimiliano; 68) Carusi  Marta;  69)  Facello  Donata;  70)  Muccari
Cristina; 71) Tassone Annalisa;  72)  Mazza  Eugenia;  73)  Battaglia
Diego; 74) Selvatico Alessandro; 75) Colonna Isabella; 76) Napolitano
Rita; 77) Credazzi Salvi Alessandra; 78) Portoghese Francesca Romana;
79) Canu Francesca; 80) Scrocco Sabrina; 81) Ferretti Francesca;  82)
De Pasquale Giorgia; 83) Pettine Alessandra; 84) Filagrossi Ambrosino
Cristian; 85) Lamberti Barbara; 86) Romano  Elisabetta;  87)  Perreca
Biagio;  88)  Dadi  Riccardo;  89)  Grippo  Gianpiero;  90)   Coppola
Immacolata;  91)  Marinangeli  Ester;  92)  Biaselli  Francesca;  93)
Granati Giuseppe; 94) Pescosolido Tiziana;  95)  Patti  Giorgio;  96)
Tempone Vincenza; 97) Confalone Antonio;  98)  Mosca  Annamaria;  99)
Procida Elisabetta; 100) Cesari  Monia;  101)  Febbraro  Fabio;  102)
Amato Ornella; 103) Simula Patrizia; 104)  Senofonte  Giuseppe;  105)
Monno Daniela; 106) Severa Danila;  107)  Schirru  Maria  Rita;  108)
Notarbartolo Francesca; 109) Saulli Alvaro; 110) Rizzo Giacomo;  111)
Capoccetti  Sara;  112)  Ortensi  Mario;  113)  Camilli  Marco;  114)
Sulpizio Roberta; 115) Davoli Marilisa; 116) Querze' Anna; 117) Paone
Idalisa;  118)  Cristiano   Antonio;   119)   Mani   Eleonora;   120)
Mangiavillano Serena; 121) Marrone Domenica;  122)  Pagano  Rossella;
123) Andreotti Chiara; 124) Marsili Francesca;  125)  Sassu  Roberto;
126) Raggi Alessandra; 127) Baroni Alessia; 128) Mazzarella Fabrizio;
129) Dottori Jvonne; 130) Di Domenico Silvia; 131) Romano Rita;  132)
D'Angelo Elena; 133) Russo  Virginia;  134)  Zarrillo  Tiziana;  135)
Alippi Chiara; 136) Lioy Maria Elena; 137) Bussoletti Francesca; 138)
Chiari Ugo; 139) D'Auria Riccardo; 140) Paletta  Maria  Grazia;  141)
Rainone Alessandra; 142) Braccioni Nadia;  143)  Rizzo  Debora;  144)
Ranno Daniela; 145) Basile Luca Michele;  146)  Cannata  Elena;  147)
Natali Cecilia; 148) Crognale Marta; 149)  Cicchini  Valentina;  150)
Peghini Alessia; 151) Lorito  Andrea;  152)  Riccobelli  Marco;  153)
Borghese Valentina; 154) Zarcone Giuseppe; 155)  Brancato  Antonella;
156)  Cortese  Francesca;  157)  Imperato  Rossella;   158)   Tripodi
Marialuisa; 159) Morciano Marta;  160)  Piloni  Giorgia;  161)  Rossi
Silvia; 162)  Carotenuto  Annarita;  163)  Schirinzi  Federica;  164)
Familiari Antonino; 165) Galanti Gloria;  166)  Guidi  Claudio;  167)
Trucino  Rosaria   Angelica;   168)   Geremia   Paola;   169)   Reale
Gianbattista; 170) Simoncini Maria Elena;  171)  Pensi  Giulia;  172)
Dalzocchio Giorgia; 173) Pesce Carmela; 174) Fabietti  Viviana;  175)
Salvatorelli Guido; 176) Diotallevi  Gina  Elisabetta;  177)  Mercuri
Antonella; 178) Pesce Delfino Andrea;  179)  Pisano  Innocenzo;  180)
Petrosino Michela; 181) Cascasi Michela. 
  Roma, 25 Novembre 2014 

                      avv. prof. Giovanni Leone 

 
T14ABA14086
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.