Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Ricorso R.G. n. 9903/2014 dell'arch. Alida De Riggi, difesa dagli avv.ti Giovanni e Benedetta Leone per procura a margine con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde, 2 pec: avv.prof.giovannileone@postecert.it contro il Comune di Roma Capitale e nei confronti di Vincenza Tempone ed altri per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) della determinazione dirigenziale 1214 del 2.7.2014 del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi di Roma di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il conferimento di 136 posti nel profilo professionale di Architetto Categoria D Famiglia Tecnica, pubblicata presso l'Albo Pretorio, indetta con determina dirigenziale 389 del 23.02.2010; b) del relativo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2010, nella parte in cui prevede: b1) all'art. 3 il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di riesame dei punteggi attribuiti per i titoli; b2) all'art. 7 che "la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove d'esame"; c) del Regolamento comunale di disciplina in materia di accesso agli impieghi per il personale non dirigente ex delibera di Giunta comunale 424 del 22.12.2009, nella parte in cui prevede (art.19) che "la Commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della varie prove d'esame"; d) di ogni atto preordinato e consequenziale, tra cui: d1) il verbale n. 2 del 9.11.2012 della Commissione esaminatrice di approvazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari dei concorrenti; d2) per quanto possa occorrere, l'elenco generale di valutazione dei titoli pubblicato presso l'Albo Pretorio con estremi e contenuto sconosciuti; d3) le note del Presidente della Commissione del 7.8.2013 e 19.5.2014, di riscontro delle istanze della ricorrente di riesame del punteggio attribuitole in sede di valutazione dei titoli, nonche' del 26.5.2014 di rettifica del punteggio attribuito ai titoli dei soli candidati Anzellotti e Grippo. Avverso tali atti sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso: "1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del dpr 487/94; violazione e falsa applicazione dell'art.19 del Regolamento ex delibera di G.C. 424 del 22 dicembre 2009 e dell'art.7 del bando; violazione e falsa applicazione degli artt.35 e 70 del dpr 165/2001 con riferimento agli artt.7 e 8 del dpr 48794: Secondo quanto previsto dall'art.8 del dpr 9.5.1994, n.487, nei concorsi per titoli ed esami "la votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame". Poiche' per la ricorrente detta votazione non era stata eseguita in conformita' della norma richiamata, la graduatoria andava riformata. Si precisa che detto motivo, elaborato con richiami giurisprudenziali, e' stato accolto in autotutela dall'Amministrazione, come si precisa infra. 2) violazione dell'art.3 del bando e dei criteri per la valutazione dei titoli ex verbale della commissione n. 2 del 9.11.2012, dell'art.3 della l. 241/90, eccesso di potere per insufficienza di motivazione, omessa istruttoria, sviamento di potere e ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento; violazione art.97 Cost. e del principio del giusto procedimento: Sotto altro profilo va evidenziato che sulla base dell'art.3 del bando "i corsi di aggiornamento e perfezionamento, conclusi con superamento di esame, su materie attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione" rientrano tra i cd. "titoli vari", valutabili con l'attribuzione di p. 0,30 per ogni titolo, fermo il limite del punteggio massimo di 2/10. Anche alla luce dei criteri per la valutazione dei titoli di servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla Commissione (verbale 2 del 9.11.2012) a ciascuno dei predetti titoli va riconosciuto un punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la Commissione non ha preso in considerazione i seguenti Corsi di aggiornamento e perfezionamento dichiarati nella domanda di partecipazione: formazione per la sicurezza nel settore edile (dlvo 494/96); formazione in sicurezza e tutela dei lavoratori (dlvi 626/94 e 242/96), entrambi conseguiti presso il Centro interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell'Universita' di Napoli; formazione sulla Certificazione energetica degli edifici, tutti con verifica finale di apprendimento. La Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 0,30 punti per ciascuno dei suindicati titoli, ovvero 0,90 punti rispetto ai 0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL), sicche' andava riconosciuto un punteggio complessivo nella valutazione dei titoli pari a 1,20 punti, da sommarsi alla media del punteggio conseguito nelle prove scritte pari a 7,35 ed ai 9 punti riportati nella prova orale. Di qui, il riconoscimento di un punteggio totale pari a 17,55, con conseguente classificazione all'82° posto della graduatoria di merito, utile per l'assunzione. Le censure espresse documentate nella domanda di partecipazione erano gia' state formulate dalla De Riggi con istanza di riesame GB/40044/2013 presentata a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione sulla scorta del solo punteggio riportato dai candidati nella valutazione dei titoli, alla quale con nota 7.8.2013 il Presidente della Commissione invece di rettificare il minor punteggio eccepiva la tardivita' della richiesta in quanto avanzata oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco generale di valutazione dei titoli ex art.3 del bando. Anche la successiva istanza reiterata veniva respinta con nota 19.5.2014; sicche' risulta illegittimo l'operato della Commissione anche per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, e difetto di istruttoria e motivazione in ordine alle istanze della ricorrente. Difatti, la Commissione, resa edotta dell'erronea valutazione operata rispetto ai titoli della De Riggi, avrebbe dovuto, a prescindere dalla tempestivita' dell'istanza di riesame, rettificare la graduatoria in autotutela, anziche' invocare la tardivita' delle contestazioni, eludendo l'onere di provvedere in ordine alle stesse e favorendo cosi', del tutto illegittimamente, altri partecipanti alla procedura che per effetto del mancato riconoscimento del punteggio spettante alla ricorrente nella valutazione dei titoli, si erano classificati utilmente in graduatoria. L'irragionevolezza delle scelte operate dalla Commissione e' ancor piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della prima istanza di riesame (respinta con nota del 7.8.2013) alla pubblicazione della graduatoria definitiva (2.7.2014) e' trascorso circa un anno durante il quale la Commissione avrebbe potuto (e dovuto) valutare titoli e istanze della ricorrente. In via subordinata si contesta la legittimita' dell'art.3, u.c., del Bando, la' dove prevede che i candidati possono richiedere il riesame del punteggio attribuito entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale di valutazione dei titoli, in quanto: a) detto termine e' assolutamente irragionevole, atteso che non si possono costringere i candidati a consultare continuamente l'Albo pretorio per verificare una mera graduatoria provvisoria del punteggio attribuito per i titoli; b) detta disposizione e' in contrasto con il principio generale che attribuisce alla p.a. l'esercizio del potere di autotutela, che trova limiti solo se il potere si sia consumato in modo irreversibile, non vi sia lesione delle posizioni dei destinatari del provvedimento, non ricorra una valutazione di interesse pubblico assolutamente assorbente. Nella specie, l'interesse dell'Amministrazione, in una procedura concorsuale ancora "aperta" quale quella di specie, consiste nel premiare i migliori, ossia coloro che possiedono maggiori titoli." Con determina 1859 del 13.10.2014 l'Amministrazione romana ha disposto l'annullamento d'ufficio della determina dirigenziale 1214 del 2.7.2014 e riformulato la graduatoria finale in base al criterio della media aritmetica dei voti conseguiti nelle due prove scritte. Tale determina, unitamente agli atti gia' impugnati con il ricorso introduttivo, e' stata impugnata con motivi aggiunti proposto questa volta nei confronti di Vincenza Temponi ed altre deducendo violazione dell'art.3 del bando e dei criteri per la valutazione dei titoli ex verbale della commissione 2 del 9.11.2012 e dell'art.3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza della motivazione; omessa istruttoria; sviamento di potere; contraddittorieta'; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento; violazione dell'art.97 Cost. e del principio del giusto procedimento: "1. In attuazione dell'art.3 del bando "i corsi di aggiornamento e perfezionamento, conclusi con superamento di esame, su materie attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione" rientrano tra i cd. "titoli vari", valutabili con l'attribuzione di p. 0,30 per ogni titolo, fermo il limite del punteggio massimo di 2/10. Anche alla luce dei criteri per la valutazione dei titoli di servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla Commissione con verbale 2 del 9.11.2012 a ciascun titolo va riconosciuto un punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la Commissione non ha preso in considerazione i corsi di aggiornamento e perfezionamento dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione, tutti conclusi con superamento di esame ai sensi del richiamato art.3 del bando; come gia' enunciati nel ricorso introduttivo. Peraltro, i medesimi titoli conseguiti dalla De Riggi, di cui era stata omessa la valutazione, erano stati positivamente e correttamente valutati dalla Commissione per la candidata Rossella Pagano (ancorche' a seguito di istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art.3 del Bando nel termine di 30 giorni), che, poi, e' stata collocata al 122° posto in graduatoria. Alla luce delle richiamate disposizioni di concorso, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente p. 0,30 per ciascuno dei suindicati titoli, ovvero ulteriori 0,90 punti rispetto ai 0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL) e riconoscere un punteggio complessivo per tali titoli di 1,20 da sommarsi al punteggio conseguito nelle prove scritte e nella prova orale. Di qui, il riconoscimento di un punteggio totale pari a 17,55, con conseguente classificazione della ricorrente all'81° (o 90°) posto della graduatoria di merito, in posizione utile per l'assunzione. 2. Le doglianze della ricorrente sulla mancata valutazione dei titoli sopra indicati, documentati nella domanda di partecipazione, erano gia' state formulate dalla De Riggi con istanza di riesame 31.5.2013, presentata dopo la pubblicazione dell'elenco di valutazione dei titoli all'Albo Pretorio stilato dalla Commissione sulla scorta del solo punteggio riportato dai candidati nella valutazione medesima. Con nota del 7.8.2013 il Presidente della Commissione, anziche' rettificare il minor punteggio nella valutazione dei titoli erroneamente attribuito alla De Riggi, eccepiva la tardivita' della richiesta di riesame in quanto avanzata oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ex art.3 del bando; istanza ribadita dalla ricorrente e nuovamente respinta dalla Commissione con nota 19.5.14. Attesa la palese disparita' di trattamento in cui era incorsa l'Amministrazione nel rettificare i punteggi attribuiti ad altri candidati, noncurante delle legittime doglianze della ricorrente, l'operato della Commissione e' da censurare anche sotto il profilo della violazione dei principi di trasparenza e buon andamento che debbono informare l'azione della P.A., oltre che per difetto di istruttoria e motivazione sulle legittime istanze della ricorrente. La Commissione, resa edotta dell'erronea valutazione operata rispetto ai titoli della De Riggi, avrebbe dovuto, a prescindere dalla tempestivita' dell'istanza di riesame, rettificare la graduatoria in autotutela, anziche' invocare la tardivita' delle contestazioni svolte, eludendo l'onere di provvedere in ordine alle stesse e favorendo cosi', del tutto illegittimamente, altri partecipanti alla procedura che per effetto del mancato riconoscimento del punteggio ad essa spettante nella valutazione dei titoli, si sono classificati utilmente in graduatoria. L'irragionevolezza delle scelte della Commissione e' ancor piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della prima istanza di riesame del 31.5.13 (respinta il 7.8.13) alla pubblicazione della graduatoria (la prima del 2.7.14 e la del 13.10.14) e' trascorso oltre un anno, durante il quale la Commissione avrebbe potuto (e dovuto) valutare i titoli e le istanze della ricorrente. In via subordinata si contesta la legittimita' dell'art.3 del Bando, la' dove prevede che i candidati possono richiedere il riesame del punteggio attribuito entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale di valutazione dei titoli, decorsi i quali le domande non possono essere riesaminate, in quanto: a) in tal modo l'Amministrazione, mediante un semplice bando, ha introdotto il rimedio giuridico di un vero e proprio "ricorso in opposizione", che va contemplato da una disposizione normativa, trattandosi di rimedi tipici e nominati; b) in ogni caso, non e' legittimo che detto rimedio escluda o precluda il riesame del provvedimento da parte del Giudice; sicche' quest'ultimo, comunque, potra' riesaminare la doglianza e, in caso affermativo, accogliere il ricorso non precluso dalla mancata o tardiva presentazione dell'opposizione. Non v'e' dubbio che il mancato riconoscimento dei titoli possa essere fatto valere in sede giudiziaria ancorche' la parte non abbia prodotto alcuna istanza di riesame, oppure l'abbia prodotta tardivamente, nel termine che il bando aveva introdotto, cio' in quanto il c. 2 dell'art.41 c.p.a. prevede che il termine di impugnazione del provvedimento decorre dalla pubblicazione, se questa e' imposta dalla legge: pubblicazione all'Albo Pretorio, che, nella specie, non risulta affatto imposta da alcuna norma di legge, peraltro nei confronti di un atto che ha natura meramente endoprocedimentale, non impugnabile ex se. In caso diverso sarebbe frustrato il diritto di difesa, costituzionalmente sancito; c) il termine di trenta giorni fissato dall'art.3 e' irragionevole, atteso che non si possono costringere i candidati a consultare continuamente l'Albo pretorio per verificare esistenza e pubblicazione di una mera graduatoria provvisoria contenente i punteggi attribuiti per i titoli. Tra l'altro, la disposizione e' congegnata in modo tale da prevedere che i titoli fossero valutati dopo l'espletamento delle prove scritte e prima della loro relativa correzione, cosi' che i candidati sarebbero stati obbligati a recarsi, senza conoscere la data dell'esaurimento della valutazione dei titoli, personalmente con dispendio di tempo e risorse economiche presso l'Albo. Sicche', in tal guisa sono incerti dies a quo della pubblicazione sull'Albo della graduatoria e dies ad quem della definizione e della valutazione dei titoli dei candidati, che non sono stati posti in condizione di conoscere in quale lasso di tempo presentare l'istanza di riesame; d) detta disposizione e' in contrasto con il principio che attribuisce alla p.a. l'esercizio del potere di autotutela, che trova limiti solo se il potere e' consumato in modo irreversibile; non vi sia lesione delle posizioni dei destinatari del provvedimento; non ricorra una valutazione di interesse pubblico assorbente. Nella specie, tale interesse in una procedura ancora "aperta", quale quella di specie, consisteva nel premiare i migliori, ossia coloro che possiedono maggiori titoli." Si e' concluso pertanto per l'accoglimento del ricorso. All'esito della camera di consiglio del 19.11.2014 il Tar Lazio, sezione II, nell'accogliere la domanda cautelare, con ord. 5884/2014 ha fissato la nuova udienza del 4 febbraio 2015 ed ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso a tutti i soggetti collocatisi in graduatoria in posizione anteriore a quella ricoperta dalla ricorrente e precisamente ai sigg.ri: 1) Forgione Laura 2) Trifiletti Emilia Giovanna 3) Tantillo Maria 4) Leo Raffaella 5) Andreoni Elena 6) Corrado Maria Elena 7) Gigli Federico 8) Rendina Gabriella 9) Farina Vincenza 10) Longo Maria Grazia 11) Eramo Marco 12) Ruggiero Michele Nicola 13) Visani Luca Ernesto 14) Di Gregorio Leonardo 15) Panetta Maria Carmela 16) Previtero Simonetta 17) Reale Gabriella 18) Gargiulo Maria Rosaria 19) Cimino Antonio 20) Calvani Giordana 21) Mauro Giovanni 22) Di Mase Delia 23) Barila' Giuliana; 24) Scaduto Maria Laura; 25) Santostasi Stefania; 26) Pisano' Carlo; 27) Centioli Emilio; 28) Porretta Paola; 29) Allegrini Rita; 30) Saraceno Nicola; 31) Giustiniani Serafina; 32) Maio Barbara; 33) Iorio Donatella; 34) Graziato Annarita; 35) Lo Piccolo Stefano; 36) Alberti Benedetta; 37) Piovanello Valerio; 38) Perretta Sara; 39) Cordova Beniamino; 40) Bruni Paola; 41) Lupi Barbara; 42) Fabbrini Lavinia; 43) Barletta Antonio; 44) Guidi Stefano; 45) Rabazzi Sergio; 46) Regali Barbara; 47) Falsanisi Emanuele; 48) Mesolella Anna; 49) Romoli Giulio; 50) Ricci Francesca; 51) D'Aloia Michele; 52) Pennesi Federica; 53) Farina Milena; 54) Lo Cacciato Sara; 55) Angrisani Edvige; 56) Forastiere Maria Antonietta; 57) Di Stefano Giovanna; 58) Cicchetti Annalisa; 59) Di Paolo Silvia; 60) Sparacca Chiara; 61) Aceto Claudia; 62) Loffredo Elvira; 63) Falcone Maria; 64) Falvella Cristina; 65) Pace Giuseppe; 66) Tersigni Serena; 67) Fusco Massimiliano; 68) Carusi Marta; 69) Facello Donata; 70) Muccari Cristina; 71) Tassone Annalisa; 72) Mazza Eugenia; 73) Battaglia Diego; 74) Selvatico Alessandro; 75) Colonna Isabella; 76) Napolitano Rita; 77) Credazzi Salvi Alessandra; 78) Portoghese Francesca Romana; 79) Canu Francesca; 80) Scrocco Sabrina; 81) Ferretti Francesca; 82) De Pasquale Giorgia; 83) Pettine Alessandra; 84) Filagrossi Ambrosino Cristian; 85) Lamberti Barbara; 86) Romano Elisabetta; 87) Perreca Biagio; 88) Dadi Riccardo; 89) Grippo Gianpiero; 90) Coppola Immacolata; 91) Marinangeli Ester; 92) Biaselli Francesca; 93) Granati Giuseppe; 94) Pescosolido Tiziana; 95) Patti Giorgio; 96) Tempone Vincenza; 97) Confalone Antonio; 98) Mosca Annamaria; 99) Procida Elisabetta; 100) Cesari Monia; 101) Febbraro Fabio; 102) Amato Ornella; 103) Simula Patrizia; 104) Senofonte Giuseppe; 105) Monno Daniela; 106) Severa Danila; 107) Schirru Maria Rita; 108) Notarbartolo Francesca; 109) Saulli Alvaro; 110) Rizzo Giacomo; 111) Capoccetti Sara; 112) Ortensi Mario; 113) Camilli Marco; 114) Sulpizio Roberta; 115) Davoli Marilisa; 116) Querze' Anna; 117) Paone Idalisa; 118) Cristiano Antonio; 119) Mani Eleonora; 120) Mangiavillano Serena; 121) Marrone Domenica; 122) Pagano Rossella; 123) Andreotti Chiara; 124) Marsili Francesca; 125) Sassu Roberto; 126) Raggi Alessandra; 127) Baroni Alessia; 128) Mazzarella Fabrizio; 129) Dottori Jvonne; 130) Di Domenico Silvia; 131) Romano Rita; 132) D'Angelo Elena; 133) Russo Virginia; 134) Zarrillo Tiziana; 135) Alippi Chiara; 136) Lioy Maria Elena; 137) Bussoletti Francesca; 138) Chiari Ugo; 139) D'Auria Riccardo; 140) Paletta Maria Grazia; 141) Rainone Alessandra; 142) Braccioni Nadia; 143) Rizzo Debora; 144) Ranno Daniela; 145) Basile Luca Michele; 146) Cannata Elena; 147) Natali Cecilia; 148) Crognale Marta; 149) Cicchini Valentina; 150) Peghini Alessia; 151) Lorito Andrea; 152) Riccobelli Marco; 153) Borghese Valentina; 154) Zarcone Giuseppe; 155) Brancato Antonella; 156) Cortese Francesca; 157) Imperato Rossella; 158) Tripodi Marialuisa; 159) Morciano Marta; 160) Piloni Giorgia; 161) Rossi Silvia; 162) Carotenuto Annarita; 163) Schirinzi Federica; 164) Familiari Antonino; 165) Galanti Gloria; 166) Guidi Claudio; 167) Trucino Rosaria Angelica; 168) Geremia Paola; 169) Reale Gianbattista; 170) Simoncini Maria Elena; 171) Pensi Giulia; 172) Dalzocchio Giorgia; 173) Pesce Carmela; 174) Fabietti Viviana; 175) Salvatorelli Guido; 176) Diotallevi Gina Elisabetta; 177) Mercuri Antonella; 178) Pesce Delfino Andrea; 179) Pisano Innocenzo; 180) Petrosino Michela; 181) Cascasi Michela. Roma, 25 Novembre 2014 avv. prof. Giovanni Leone T14ABA14086