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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio - Notificazione per pubblici proclami Con ordinanza n. 12957 del 18/12/2014, la Sez. II del T.A.R. Lazio - Roma, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nei confronti di tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 49 posti di dirigente di seconda fascia, bandito con determinazione del Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 146599/R.U. del 17/12/2013, impugnata con ricorso iscritto al R.G. 3958/2014 proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fissando per la prosecuzione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 18/2/2015, ore di rito, e confermando la sospensione cautelare dell'esecutivita' del provvedimento impugnato gia' disposta con precedente ordinanza n. 2015/2014 dell'8/5/2014. Con il richiamato ricorso iscritto al n. R.G. 3958/2014, la ricorrente ha dedotto l'illegittimita' della determinazione con la quale e' stato indetto il concorso nonche', a monte, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/4/2013, registrato dalla Corte dei Conti il 4/6/2013, reg. n. 5, foglio n. 105, per i seguenti motivi. Con il primo motivo di ricorso e' stata dedotta la violazione dell'art. 12, co. 1, D.Lgs. 33/2013, per non essere stato pubblicato il D.M. 24/2/2013 cit. nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale delle Amm.ni resistenti. Con il secondo motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' derivata dei provvedimenti impugnati in conseguenza dell'illegittimita' dell'art. 16 d.P.R. n. 70/2013, il quale, in difetto di criteri direttivi da parte dell'art. 11, co. 1, del D.L. n. 95/2012, ha reintrodotto il concorso per titoli ed esami. Con il terzo motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' del d.P.R. n. 70/2013, che, aggiungendo all'art. 3 del d.P.R. n. 272/2004, un comma 2-bis, ha demandato ad un d.P.C.M. l'individuazione dei titoli valutabili ed il loro valore ponderale senza stabilire alcun criterio direttivo, cosi' rimesso al merum arbitrium del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il quarto motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' degli atti impugnati poiche' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in mancanza dell'adozione del d.P.C.M. di cui all'art. 3, co. 2-bis, del d.P.R. n. 272/2004, ha individuato essa stessa i titoli valutabili e ne ha stabilito il punteggio attribuibile, per giunta valorizzando gli incarichi dirigenziali conferiti dalla medesima Agenzia a propri funzionari privi di qualifica dirigenziale con l'attribuzione di 42 su 80, facendo cosi' emergere un favor per una ben determinata categoria di candidati, individuabile, per l'appunto, nei predetti funzionari, con conseguente violazione del principio della par condicio. Con il quinto motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati perche', in ogni caso, l'Agenzia non poteva individuare come titoli valutabili i predetti incarichi dirigenziali, i quali, siccome conferiti a funzionari privi della relativa qualifica, costituiscono mansioni superiori dirigenziali vietate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, richiamandosi in proposito la sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, n. 6884/2001 nonche' l'ordinanza del Cons. Stato, sez. IV, n. 5619/2013. Con il sesto motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' dei predetti provvedimenti perche' l'art. 8, co. 24, del D.L. 16/2012, nel richiamare l'art. 2, co. 2, del D.L. 203/2005, e l'art. 1, co. 530, della legge 296/2006, ha solo la funzione di rinnovare la facolta' di procedere ad assunzioni di personale "anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni" finanziarie, senza autorizzare alcuna deroga alla disciplina generale e ordinaria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 28 D.Lgs. 165/2001 e al d.P.R. 272/2004. Il D.M. 24/4/2013 ed il bando di concorso hanno introdotto, senza alcuna valida giustificazione, le seguenti deroghe alla predetta disciplina generale e ordinaria: 1) alla regola secondo cui l'accesso alla predetta qualifica dirigenziale, pur potendo avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami, presuppone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, abbia stabilito "i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale" (art. 3, co. 2-bis, del d.P.R. 272/2004), senza che si possa riconoscere in alcun caso all'amministrazione che indice il concorso un potere discrezionale nell'individuazione dei titoli valutabili e del loro valore, e cio' proprio al fine di evitare la predisposizione di una lex specialis che introduca un evidente favor per una determinata categoria di concorrenti gia' appartenenti ai ruoli della predetta amministrazione; 2) alla regola secondo cui solo il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in servizio presso l'Amministrazione (cfr. art. 28, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 165/2001 e art. 3, co. 2, del d.P.R. 272/2004) e non il cinquanta per cento; 3) alla regola secondo cui il cinquanta per cento dei posti disponibili di dirigente di seconda fascia deve essere riservato al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (cfr. 28, co. 5, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, e artt. 3, co. 1, e 7 del d.P.R. 272/2004), per cui non e' consentito il reclutamento mediante concorso dell'intero contingente dei posti disponibili. Tuttavia, non sussistendo in capo al Ministro dell'Economia e delle Finanze alcun potere di deroga alla disciplina ordinaria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e non essendo, in ogni caso, predeterminati i criteri ed i limiti di esercizio di un simile eventuale potere derogatorio dall'art. 2, co. 2, D.L. 203/2005, e dall'art. 1, co. 530, legge 296/2006, le deroghe introdotte dal D.M. 24/4/2013 e recepite dal bando di concorso adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli devono considerarsi assolutamente illegittime. Con il settimo motivo di ricorso, e' stata dedotta l'illegittimita' del bando di concorso poiche' adottato sulla base del D.M. 24/4/2013, costituente atto di natura regolamentare mai entrato in vigore perche' non pubblicato ai sensi dell'art. 10, co. 1, disp. prel. c.c. e dell'art. 17, co. 4, della legge 400/1988. Con l'ottavo motivo di ricorso, e' stata dedotta l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 17, co. 1, 3 e 4, della legge 400/1988, poiche' il D.M. 24/4/2013 e' stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Con il nono motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' degli atti impugnati per violazione dell'art. 17, co. 3, della legge 400/1988, poiche' il D.M. 24/4/2013, prima della sua emanazione, non e' stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, cosi' risultando violati i principi e le norme che presiedono al coordinamento dell'attivita' normativa del Governo (cfr. art. 95 Cost.). avv. Carmine Medici T14ABA15024