TAR LAZIO - ROMA
Sezione II

(GU Parte Seconda n.153 del 30-12-2014)

 
Integrazione  del  contraddittorio  -  Notificazione   per   pubblici
                              proclami 
 

  Con ordinanza n. 12957 del 18/12/2014, la Sez. II del T.A.R.  Lazio
- Roma, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, per  pubblici
proclami  mediante  pubblicazione  sulla  Gazzetta   Ufficiale,   nei
confronti  di  tutti  coloro  che   hanno   presentato   domanda   di
partecipazione al concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
conferimento di 49 posti di dirigente di seconda fascia, bandito  con
determinazione del Direttore della  Direzione  Centrale  Personale  e
Organizzazione dell'Agenzia delle Dogane  e  dei  Monopoli  prot.  n.
146599/R.U. del 17/12/2013, impugnata con ricorso  iscritto  al  R.G.
3958/2014 proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego),
con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici,  contro  l'Agenzia  delle
Dogane e dei Monopoli, fissando per la prosecuzione della trattazione
nel  merito  l'udienza  pubblica  del  18/2/2015,  ore  di  rito,   e
confermando   la   sospensione   cautelare   dell'esecutivita'    del
provvedimento impugnato gia' disposta  con  precedente  ordinanza  n.
2015/2014 dell'8/5/2014. 
  Con il  richiamato  ricorso  iscritto  al  n.  R.G.  3958/2014,  la
ricorrente ha dedotto l'illegittimita' della  determinazione  con  la
quale e' stato indetto il concorso nonche', a monte, del decreto  del
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  del  24/4/2013,  registrato
dalla Corte dei Conti il 4/6/2013, reg. n. 5, foglio n.  105,  per  i
seguenti motivi. Con il primo motivo di ricorso e' stata  dedotta  la
violazione dell'art. 12, co. 1, D.Lgs. 33/2013, per non essere  stato
pubblicato il D.M.  24/2/2013  cit.  nella  Sezione  "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale delle Amm.ni resistenti.  Con  il
secondo  motivo,  e'  stata  dedotta  l'illegittimita'  derivata  dei
provvedimenti impugnati in conseguenza dell'illegittimita'  dell'art.
16 d.P.R. n. 70/2013, il quale, in difetto di  criteri  direttivi  da
parte dell'art. 11, co. 1, del D.L. n. 95/2012,  ha  reintrodotto  il
concorso per titoli ed esami. Con il terzo motivo, e'  stata  dedotta
l'illegittimita' del d.P.R. n. 70/2013, che, aggiungendo  all'art.  3
del d.P.R. n. 272/2004, un comma 2-bis, ha demandato ad  un  d.P.C.M.
l'individuazione dei titoli valutabili ed il  loro  valore  ponderale
senza stabilire alcun criterio  direttivo,  cosi'  rimesso  al  merum
arbitrium del Presidente del Consiglio dei Ministri.  Con  il  quarto
motivo,  e'  stata  dedotta  l'illegittimita'  degli  atti  impugnati
poiche'  l'Agenzia  delle  Dogane  e  dei   Monopoli,   in   mancanza
dell'adozione del d.P.C.M. di cui all'art. 3, co. 2-bis,  del  d.P.R.
n. 272/2004, ha individuato essa stessa i titoli valutabili e  ne  ha
stabilito il punteggio  attribuibile,  per  giunta  valorizzando  gli
incarichi dirigenziali conferiti  dalla  medesima  Agenzia  a  propri
funzionari privi di qualifica dirigenziale con l'attribuzione  di  42
su 80, facendo cosi'  emergere  un  favor  per  una  ben  determinata
categoria di candidati, individuabile, per  l'appunto,  nei  predetti
funzionari,  con  conseguente  violazione  del  principio  della  par
condicio. Con il quinto motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' dei
provvedimenti impugnati perche', in ogni caso, l'Agenzia  non  poteva
individuare come titoli valutabili i predetti incarichi dirigenziali,
i  quali,  siccome  conferiti  a  funzionari  privi  della   relativa
qualifica,  costituiscono  mansioni  superiori  dirigenziali  vietate
dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, richiamandosi  in  proposito  la
sentenza del T.A.R. Lazio -  Roma,  sez.  II,  n.  6884/2001  nonche'
l'ordinanza del Cons. Stato, sez. IV,  n.  5619/2013.  Con  il  sesto
motivo, e' stata dedotta l'illegittimita' dei predetti  provvedimenti
perche' l'art. 8, co. 24, del D.L. 16/2012, nel richiamare l'art.  2,
co. 2, del D.L. 203/2005, e l'art. 1, co. 530, della legge  296/2006,
ha solo  la  funzione  di  rinnovare  la  facolta'  di  procedere  ad
assunzioni di personale "anche in deroga  ai  limiti  previsti  dalle
vigenti disposizioni" finanziarie, senza  autorizzare  alcuna  deroga
alla disciplina generale e  ordinaria  in  materia  di  accesso  alla
qualifica dirigenziale di cui all'art. 28 D.Lgs. 165/2001 e al d.P.R.
272/2004. Il D.M. 24/4/2013 ed il bando di concorso hanno introdotto,
senza  alcuna  valida  giustificazione,  le  seguenti  deroghe   alla
predetta disciplina generale e ordinaria: 1) alla regola secondo  cui
l'accesso alla predetta qualifica dirigenziale, pur potendo  avvenire
mediante concorso pubblico per titoli ed  esami,  presuppone  che  il
Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio  decreto,  abbia
stabilito "i titoli valutabili nell'ambito del  concorso  di  cui  al
comma  1  ed  il  valore  massimo  assegnabile  ad  ognuno  di   essi
nell'ambito della procedura concorsuale"  (art.  3,  co.  2-bis,  del
d.P.R. 272/2004), senza  che  si  possa  riconoscere  in  alcun  caso
all'amministrazione che indice il concorso  un  potere  discrezionale
nell'individuazione dei titoli valutabili e del loro valore,  e  cio'
proprio al fine di evitare la predisposizione di  una  lex  specialis
che introduca un evidente favor  per  una  determinata  categoria  di
concorrenti   gia'   appartenenti    ai    ruoli    della    predetta
amministrazione; 2) alla regola secondo cui solo il trenta per  cento
dei posti messi a concorso e'  riservato  al  personale  in  servizio
presso l'Amministrazione (cfr. art. 28, co. 5, lett. b),  del  D.Lgs.
165/2001 e art. 3, co. 2, del d.P.R. 272/2004) e non il cinquanta per
cento; 3) alla regola secondo cui il cinquanta per  cento  dei  posti
disponibili di dirigente di seconda fascia deve essere  riservato  al
corso-concorso  di  formazione   bandito   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione (cfr. 28, co. 5, lett. a), del D.Lgs.  165/2001,
e artt. 3, co. 1, e 7 del d.P.R. 272/2004), per cui non e' consentito
il reclutamento mediante concorso dell'intero contingente  dei  posti
disponibili. 
  Tuttavia, non sussistendo in capo al Ministro dell'Economia e delle
Finanze alcun potere di deroga alla disciplina ordinaria  in  materia
di accesso alla qualifica dirigenziale e non essendo, in  ogni  caso,
predeterminati i criteri ed  i  limiti  di  esercizio  di  un  simile
eventuale potere derogatorio dall'art. 2, co.  2,  D.L.  203/2005,  e
dall'art. 1, co. 530, legge 296/2006, le deroghe introdotte dal  D.M.
24/4/2013 e recepite dal  bando  di  concorso  adottato  dall'Agenzia
delle  Dogane  e  dei  Monopoli  devono  considerarsi   assolutamente
illegittime. Con il settimo  motivo  di  ricorso,  e'  stata  dedotta
l'illegittimita' del bando di concorso poiche'  adottato  sulla  base
del D.M. 24/4/2013, costituente  atto  di  natura  regolamentare  mai
entrato in vigore perche' non pubblicato ai sensi dell'art.  10,  co.
1, disp. prel. c.c. e dell'art. 17, co. 4, della legge 400/1988.  Con
l'ottavo motivo di ricorso, e'  stata  dedotta  l'illegittimita'  dei
provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 17, co. 1,  3  e  4,
della legge 400/1988, poiche' il D.M.  24/4/2013  e'  stato  adottato
senza  la  preventiva  acquisizione  del  parere   obbligatorio   del
Consiglio  di  Stato.  Con  il  nono   motivo,   e'   stata   dedotta
l'illegittimita' degli atti impugnati per  violazione  dell'art.  17,
co. 3, della legge 400/1988, poiche' il D.M. 24/4/2013,  prima  della
sua emanazione, non e' stato trasmesso al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, cosi' risultando violati i  principi  e  le  norme  che
presiedono al  coordinamento  dell'attivita'  normativa  del  Governo
(cfr. art. 95 Cost.). 

                         avv. Carmine Medici 

 
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