PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.8 del 22-1-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                             IL PREFETTO 
                     DELLA PROVINCIA DI PESCARA 
 
  Vista la nota n.1284241/14 del 24 dicembre 2014, con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.A.  per  le  filiali  di:
Pescara e Pescara Agenzia n.1, l'applicazione del decreto legislativo
del 15/01/1948, n.1, concernente la sospensione dei termini legali  e
convenzionali scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   delle
anzidette dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  e'
stato determinato dall'astensione dal lavoro del  personale  a  causa
dello sciopero nazionale indetto da alcune OO.SS., nella giornata del
12 dicembre 2014; 
  Visto l'art.2 del decreto legislativo del 15/01/1948, n.1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.3  del  citato
decreto  legislativo  n.1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    li', 7 gennaio 2015 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC15ABP592 (Gratuito)
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