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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA Vista la nota n.1284241/14 del 24 dicembre 2014, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per le filiali di: Pescara e Pescara Agenzia n.1, l'applicazione del decreto legislativo del 15/01/1948, n.1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune OO.SS., nella giornata del 12 dicembre 2014; Visto l'art.2 del decreto legislativo del 15/01/1948, n.1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art.3 del citato decreto legislativo n.1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. li', 7 gennaio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP592 (Gratuito)