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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 1270745/14 del 19 dicembre 2014, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Caripe S.p.a. per le Filiali di: Pescara Agenzia n. 3, piazza Duca degli Abruzzi n. 28; Pescara Agenzia n. 4, via Paolini n. 100; Pescara, Agenzia n. 7, via di Sotto n. 49; Lettomanoppello (PE), via Stefani n. 1 e Pianella (PE), via Regina Margherita n. 1, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca Caripe S.p.a. e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune OO.SS., nella giornata del 12 dicembre 2014; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 7 gennaio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP593 (Gratuito)