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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n.1284259/14 del 24 dicembre 2014, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa' cooperativa per le Filiali di: Pescara, via Conte di Ruvo n. 55/61; Pescara Agenzia n. 2, viale Bovio n. 409; Pescara Agenzia n. 3, via Tiburtina Valeria n. 56; Montesilvano (PE), corso Umberto I n. 323; Spoltore (PE), Villa Raspa, viale Europa n. 54; Loreto Aprutino (PE), via Gramsci; Scafa (PE), corso I Maggio n. 209 e Manoppello (PE), via XX Settembre n. 12, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa' cooperativa e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune OO.SS., nella giornata del 12 dicembre 2014; Visto l'art.2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 7 gennaio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP594 (Gratuito)