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Errata corrige
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Modifiche secondarie di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. Titolare A.I.C.: SOL S.p.A., sede legale in Via Borgazzi, 27 - 20900 Monza Specialita' medicinale: AZOTO PROTOSSIDO SOL Confezioni e Codice AIC: 039290097 Contenitore criogenico fisso 700 kg; 039290109 Contenitore criogenico fisso 1200 kg; 039290111 Contenitore criogenico fisso 1300 kg; 039290123 Contenitore criogenico fisso 1500 kg. Codice pratica: N1B/2014/2092; Grouping di variazioni Tipo IB B.II.b.1.e, Tipo IAIN B.II.b.1.b e Tipo B.II.b.2.c.2. Aggiunta del seguente sito produttivo per tutte le parti del processo produttivo del prodotto finito, incluso i controlli di qualita' e il rilascio del lotto: N.T.G. Nederlandse Technische Gasmaatschappij B.V., Swaardvenstraat 11, 5048 AV Tilburg (Netherlands). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un legale rappresentante ing. Alessandro Castelli T15ADD844