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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. Titolare AIC: Sanofi S.p.A. Specialita' medicinale: SUPREFACT Confezioni e numeri di AIC: 0.1 mg/ml erogazione spray nasale, soluzione - 1 flacone - A.I.C. n. 025540028 1mg/ml soluzione iniettabile - 1 flacone - AIC n. 025540016 6.3 mg impianto a rilascio prolungato - 1 siringa preriempita - AIC n. 025540030 Codice Pratica n. N1A/2014/2644 del 01-12-2014 Tipologia variazione IAIN n. C.I.z) Tipo modifica: modifica stampati Modifica Apportata: modifica stampati, paragrafo 4.4, 4.5 e 4.8 dell'RCP e conseguente modifica del Foglio Illustrativo in seguito alle Raccomandazioni del PRAC del 8-11 Settembre 2014, determinazione AIFA - ufficio di farmacovigilanza - del 24.10.2014 (GU n. 268 del 18.11.2014). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, in 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore dott.ssa Daniela Lecchi T15ADD897