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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante norme per la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle Aziende di Credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Vista la nota n. 0004831/15 del 5 gennaio 2015 con la quale la Banca d'Italia Filiale di Perugia ha comunicato che la filiale di Termi - Via Romagna della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 12 dicembre 2014 a causa dell'adesione del personale dipendente allo sciopero generale; Atteso che l'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento dell'istituto di credito sono determinati con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Ritenuto che la situazione debba considerarsi evento eccezionale che ha determinato il mancato funzionamento della filiale del predetto Istituto nella giornata del 12 dicembre 2014; Decreta: Ai fini della proroga dei termini legali o convenzionali, la situazione segnalata in premessa e' da considerarsi evento eccezionale che ha determinato il mancato funzionamento della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. filiale di Terni - Via Romagna, nella giornata del 12 dicembre 2014. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, modificato dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Terni, 9 gennaio 2015 Il vice prefetto Gambassi TC15ABP934 (Gratuito)