T.A.R. LAZIO - ROMA
Sezione II

(GU Parte Seconda n.18 del 14-2-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 323 del 12/1/2015, la Sez. II del T.A.R.  Lazio  -
Roma autorizzava la  notificazione  per  pubblici  proclami  mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai  fini  della  integrazione
del  contraddittorio  (gia'  disposta  con  ordinanza  n.  5888   del
20/11/2014 nonche' con la coeva ordinanza n. 5863, depositata in pari
data) nei confronti di tutti i candidati risultati idonei alle  prove
orali del concorso, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di
seconda fascia presso l'Agenzia  delle  Dogane  -  i  cui  nominativi
risultano dalla graduatoria di merito allegata al verbale  n.  42  in
data 11 luglio 2014 e che non sono gia'  intervenuti  in  giudizio  -
indetto con determinazione del  Direttore  della  Direzione  Centrale
Personale e Organizzazione  prot.  n.  146312  R.U.  del  16/12/2011,
impugnato con ricorso iscritto al n. R.G. 9045/14 proposto dai  dott.
Tito Salvatore, Pugliese Paolino, Poccia Amerigo, Francesco Favara  e
Giacchetti Claudia,  con  il  patrocinio  dell'avv.  Carmine  Medici,
contro l'Agenzia delle Dogane  e  dei  Monopoli.  Con  il  richiamato
ricorso,   i   ricorrenti   deducevano,   con   il   primo    motivo,
l'illegittimita'  delle  operazioni  delle  Commissione  esaminatrice
relative all'espletamento della prova scritta di cui all'art. 6,  co.
2, del bando di concorso, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
e dei principi di imparzialita'  e  disparita'  di  trattamento,  dal
momento  che  la  traccia  predisposta  e  sottoposta  ai   candidati
favoriva, tra questi, coloro i quali avevano partecipato al corso  di
formazione su "i procedimenti disciplinari", organizzato dall'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli presso la struttura centrale per i giorni
18 e 19 luglio 2012, ed in cui veniva affidato il  ruolo  di  docente
(tra gli altri) al dott. A. Libeccio, poi nominato  componente  della
Commissione esaminatrice del concorso per cui e'  causa.  Deducevano,
ancora, i ricorrenti la violazione  del  principio  di  par  condicio
poiche', nonostante il bando di concorso prevedesse tra le materie  e
gli argomenti oggetto della prima prova scritta, a contenuto teorico,
"diritto del lavoro, con particolare  riguardo  alla  disciplina  del
rapporto di pubblico impiego e  alla  contrattazione  collettiva  del
comparto di appartenenza delle Agenzie fiscali" (v. art.  6,  co.  2,
del bando), ai candidati non era stato  consentito  di  utilizzare  -
come, invece, consentito con riferimento  alle  altre  materie  sulle
quali   avrebbe   potuto   vertere   la   prova   scritta    (diritto
internazionale, diritto amministrativo e  diritto  tributario)  -  le
raccolte  sistematiche  dei  contratti  collettivi  applicabili  alle
Agenzia fiscali, i quali disciplinano gli istituti della  sospensione
cautelare dal servizio e della restitutio  in  integrum  retributiva,
che costituivano gli argomenti della prima prova scritta. La  lesione
del principio di par condicio si profilava ancor  piu'  evidente  con
riferimento alla seconda prova  scritta,  a  contenuto  pratico,  dal
momento  che  la  traccia  sottoposta  ai  candidati  rispecchiava  i
contenuti di alcune disposizioni di servizio che il  dott.  Libeccio,
componente della Commissione esaminatrice, aveva emanato sullo stesso
argomento in qualita' di Direttore Interregionale delle Dogane per la
Campania e la Calabria. Inoltre, sia con riferimento alla  prima  che
alla seconda prova scritta, la denunciata disparita'  di  trattamento
risultava acuita dal rilievo per cui il materiale didattico  relativo
al  corso  di  formazione  su  "I  procedimenti  disciplinari"  e  le
disposizioni di servizio n. 4/2012 e 5/2012  erano  disponibili  solo
sulla  rete  intranet  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli;
peraltro, la predetta  documentazione  non  era  neanche  agevolmente
rintracciabile nella predetta rete intranet, non essendo prevista una
ricerca   per   argomento.   Deducevano,   quindi,    i    ricorrenti
l'illegittimita'  dell'attivita'   della   Commissione   esaminatrice
preordinata all'individuazione delle tracce delle due prove  scritte,
per vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica degli
atti e delle operazioni dalla stessa compiuti,  dal  momento  che  la
Commissione  non  si  e'  orientata,  nell'esercizio  della   propria
discrezionalita' tecnica, nel perseguimento  dell'interesse  pubblico
alla  selezione  dei  candidati  migliori  ma   si   e'   palesemente
indirizzata a favorire ben determinate categorie  di  candidati,  non
solo  interni  all'Agenzia   delle   Dogane   e   dei   Monopoli   ma
specificamente individuabili, da un lato, in coloro i  quali  avevano
partecipato al corso di formazione su "I  procedimenti  disciplinari"
e, dall'altro, in coloro  che  prestano  servizio  all'interno  delle
strutture  sottoposte   alla   linea   gerarchica   della   Direzione
Interregionale della Campania e della  Calabria,  cosi'  violando  in
maniera palese il  principio  di  par  condicio  dei  candidati.  Con
l'ultimo  motivo  di  ricorso,  i  ricorrenti   rilevavano   che   la
predisposizione della traccia per l'espletamento della seconda  prova
scritta su di una specifica problematica organizzativa  degli  uffici
doganali presso le strutture portuali, per di  piu'  concernente  una
problematica particolare, quale i servizi  ed  i  flussi  procedurali
connessi    all'imbarco    di    prodotti    petroliferi    destinati
all'esportazione, non e' affatto in linea  con  le  finalita'  di  un
concorso  pubblico  per  il  reclutamento  di  personale   dirigente.
All'esito della  valutazione  dei  documenti  acquisiti  in  sede  di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, dal verbale n.
31  del  22-23/5/2014,  essendo  emersi  ulteriori  gravi  motivi  di
illegittimita'  dell'operato  della  Commissione   esaminatrice   con
riferimento  alle  modalita'  di  valutazione  e   correzione   degli
elaborati, con  motivi  aggiunti  notificati  in  data  30/7/2014,  i
ricorrenti deducevano, con il primo  motivo,  l'illegittimita'  delle
operazioni delle  Commissione  esaminatrice  per  la  violazione  del
principio della collegialita' dal momento  che  la  correzione  degli
elaborati era stata rimessa alla valutazione dei  singoli  commissari
e,  pertanto,  sottratta  alla  necessaria  valutazione  del   plenum
collegiale,  con  riferimento  a  quei  candidati  che  non  avessero
raggiunto una valutazione superiore a 40/100. Con il secondo  motivo,
i  ricorrenti  deducevano  l'illegittimita'   delle   operazioni   di
valutazione delle due prove scritte di cui all'art. 6  del  bando  di
concorso, per la  violazione  dell'art.  4,  co.  3,  del  d.P.R.  24
settembre 2004, n. 272, recante  il  "Regolamento  di  disciplina  in
materia  di  accesso  alla   qualifica   di   dirigente,   ai   sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165", poiche' la correzione e valutazione degli elaborati  era  stata
affidata  ad  un  componente  privo  della   necessaria   "comprovata
qualificazione nelle materie oggetto del  concorso".  Con  successivi
motivi aggiunti notificati  il  30/9/2014,  i  ricorrenti  deducevano
l'illegittimita' delle operazioni della Commissione esaminatrice  per
aver omesso quest'ultima  di  procedere  alla  verbalizzazione  della
valutazione, in  sede  collegiale,  degli  elaborati  dei  primi  221
candidati che non erano stati esaminati siccome agli stessi era stato
attribuito per la prima prova scritta un punteggio inferiore a 70/100
ovvero erano stati addirittura  giudicati  palesemente  insufficienti
(con punteggio inferiore a 40/100) in sede di valutazione monocratica
da  parte  di  un  singolo  componente  della   stessa   Commissione.
Rilevavano,  quindi,  la  conseguente  violazione  del  principio  di
trasparenza delle predette operazioni, quale emerge dalla lettura dei
verbali e dalle loro manifeste contraddizioni, non  essendovi  alcuna
corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Commissione nel verbale n.
31 del 22-23/5/2014  con  le  risultanze  dei  verbali  delle  sedute
precedenti, dal n. 12 al n. 30, risultando del tutto  compromesso  lo
scopo della verbalizzazione che e' quella di garantire la trasparenza
delle operazioni di valutazione (cfr. art. 15, co. 1,  del  d.P.R.  9
maggio 1994, n. 487). A seguito della C.d.C. del 19/11/2014, la  Sez.
II^  del  T.A.R.  Lazio  -  Roma  pronunciava  l'ordinanza  n.  5888,
depositata il 20/11/2014, confermata in  appello  con  ordinanza  del
Consiglio di Stato n. 192 del 14/1/2015,  con  la  quale  il  giudice
amministrativo rilevava che il ricorso per  motivi  aggiunti  "appare
supportato  dal  fumus  boni  iuris  in  relazione   alla   lamentata
violazione della regola della collegialita', desumibile dal  punto  5
del verbale n. 31 dal quale si evince che la commissione di  concorso
ha istituito una sorta di "filtro" affidato alle  valutazioni  di  un
solo commissario". Pertanto, al fine di ovviare al danno  prospettato
dai ricorrenti con i predetti motivi aggiunti, la Sez. II^ del T.A.R.
Lazio - Roma disponeva la sospensione degli effetti di tutti gli atti
della procedura concorsuale, a partire dalla correzione  delle  prove
scritte. Disponeva, quindi, l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti di tutti candidati risultati idonei alle prove  orali  -  i
cui nominativi risultano dalla  graduatoria  di  merito  allegata  al
verbale n. 42 in data 11 luglio 2014 - con  esclusione  dei  soggetti
intervenuti  ad  opponendum  nel  medesimo   giudizio.   Considerata,
tuttavia,  la  pluralita'  dei  controinteressati,   con   successiva
ordinanza n. 323 del 12/1/2015, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio  -  Roma
ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami attraverso
la pubblicazione sulla G.U.R.I., 4^  Serie  Speciale  -  Concorsi  ed
Esami, di un sunto del ricorso con le relative  conclusioni  e  degli
estremi della ordinanza n. 5863 del 20/11/2014 nonche' della medesima
ordinanza n. 323/15. 

                         avv. Carmine Medici 

 
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