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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami Con ordinanza n. 323 del 12/1/2015, la Sez. II del T.A.R. Lazio - Roma autorizzava la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai fini della integrazione del contraddittorio (gia' disposta con ordinanza n. 5888 del 20/11/2014 nonche' con la coeva ordinanza n. 5863, depositata in pari data) nei confronti di tutti i candidati risultati idonei alle prove orali del concorso, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle Dogane - i cui nominativi risultano dalla graduatoria di merito allegata al verbale n. 42 in data 11 luglio 2014 e che non sono gia' intervenuti in giudizio - indetto con determinazione del Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011, impugnato con ricorso iscritto al n. R.G. 9045/14 proposto dai dott. Tito Salvatore, Pugliese Paolino, Poccia Amerigo, Francesco Favara e Giacchetti Claudia, con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con il richiamato ricorso, i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, l'illegittimita' delle operazioni delle Commissione esaminatrice relative all'espletamento della prova scritta di cui all'art. 6, co. 2, del bando di concorso, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dei principi di imparzialita' e disparita' di trattamento, dal momento che la traccia predisposta e sottoposta ai candidati favoriva, tra questi, coloro i quali avevano partecipato al corso di formazione su "i procedimenti disciplinari", organizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso la struttura centrale per i giorni 18 e 19 luglio 2012, ed in cui veniva affidato il ruolo di docente (tra gli altri) al dott. A. Libeccio, poi nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per cui e' causa. Deducevano, ancora, i ricorrenti la violazione del principio di par condicio poiche', nonostante il bando di concorso prevedesse tra le materie e gli argomenti oggetto della prima prova scritta, a contenuto teorico, "diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e alla contrattazione collettiva del comparto di appartenenza delle Agenzie fiscali" (v. art. 6, co. 2, del bando), ai candidati non era stato consentito di utilizzare - come, invece, consentito con riferimento alle altre materie sulle quali avrebbe potuto vertere la prova scritta (diritto internazionale, diritto amministrativo e diritto tributario) - le raccolte sistematiche dei contratti collettivi applicabili alle Agenzia fiscali, i quali disciplinano gli istituti della sospensione cautelare dal servizio e della restitutio in integrum retributiva, che costituivano gli argomenti della prima prova scritta. La lesione del principio di par condicio si profilava ancor piu' evidente con riferimento alla seconda prova scritta, a contenuto pratico, dal momento che la traccia sottoposta ai candidati rispecchiava i contenuti di alcune disposizioni di servizio che il dott. Libeccio, componente della Commissione esaminatrice, aveva emanato sullo stesso argomento in qualita' di Direttore Interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria. Inoltre, sia con riferimento alla prima che alla seconda prova scritta, la denunciata disparita' di trattamento risultava acuita dal rilievo per cui il materiale didattico relativo al corso di formazione su "I procedimenti disciplinari" e le disposizioni di servizio n. 4/2012 e 5/2012 erano disponibili solo sulla rete intranet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; peraltro, la predetta documentazione non era neanche agevolmente rintracciabile nella predetta rete intranet, non essendo prevista una ricerca per argomento. Deducevano, quindi, i ricorrenti l'illegittimita' dell'attivita' della Commissione esaminatrice preordinata all'individuazione delle tracce delle due prove scritte, per vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica degli atti e delle operazioni dalla stessa compiuti, dal momento che la Commissione non si e' orientata, nell'esercizio della propria discrezionalita' tecnica, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori ma si e' palesemente indirizzata a favorire ben determinate categorie di candidati, non solo interni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma specificamente individuabili, da un lato, in coloro i quali avevano partecipato al corso di formazione su "I procedimenti disciplinari" e, dall'altro, in coloro che prestano servizio all'interno delle strutture sottoposte alla linea gerarchica della Direzione Interregionale della Campania e della Calabria, cosi' violando in maniera palese il principio di par condicio dei candidati. Con l'ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti rilevavano che la predisposizione della traccia per l'espletamento della seconda prova scritta su di una specifica problematica organizzativa degli uffici doganali presso le strutture portuali, per di piu' concernente una problematica particolare, quale i servizi ed i flussi procedurali connessi all'imbarco di prodotti petroliferi destinati all'esportazione, non e' affatto in linea con le finalita' di un concorso pubblico per il reclutamento di personale dirigente. All'esito della valutazione dei documenti acquisiti in sede di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, dal verbale n. 31 del 22-23/5/2014, essendo emersi ulteriori gravi motivi di illegittimita' dell'operato della Commissione esaminatrice con riferimento alle modalita' di valutazione e correzione degli elaborati, con motivi aggiunti notificati in data 30/7/2014, i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, l'illegittimita' delle operazioni delle Commissione esaminatrice per la violazione del principio della collegialita' dal momento che la correzione degli elaborati era stata rimessa alla valutazione dei singoli commissari e, pertanto, sottratta alla necessaria valutazione del plenum collegiale, con riferimento a quei candidati che non avessero raggiunto una valutazione superiore a 40/100. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducevano l'illegittimita' delle operazioni di valutazione delle due prove scritte di cui all'art. 6 del bando di concorso, per la violazione dell'art. 4, co. 3, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, recante il "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", poiche' la correzione e valutazione degli elaborati era stata affidata ad un componente privo della necessaria "comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso". Con successivi motivi aggiunti notificati il 30/9/2014, i ricorrenti deducevano l'illegittimita' delle operazioni della Commissione esaminatrice per aver omesso quest'ultima di procedere alla verbalizzazione della valutazione, in sede collegiale, degli elaborati dei primi 221 candidati che non erano stati esaminati siccome agli stessi era stato attribuito per la prima prova scritta un punteggio inferiore a 70/100 ovvero erano stati addirittura giudicati palesemente insufficienti (con punteggio inferiore a 40/100) in sede di valutazione monocratica da parte di un singolo componente della stessa Commissione. Rilevavano, quindi, la conseguente violazione del principio di trasparenza delle predette operazioni, quale emerge dalla lettura dei verbali e dalle loro manifeste contraddizioni, non essendovi alcuna corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Commissione nel verbale n. 31 del 22-23/5/2014 con le risultanze dei verbali delle sedute precedenti, dal n. 12 al n. 30, risultando del tutto compromesso lo scopo della verbalizzazione che e' quella di garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione (cfr. art. 15, co. 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). A seguito della C.d.C. del 19/11/2014, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio - Roma pronunciava l'ordinanza n. 5888, depositata il 20/11/2014, confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 192 del 14/1/2015, con la quale il giudice amministrativo rilevava che il ricorso per motivi aggiunti "appare supportato dal fumus boni iuris in relazione alla lamentata violazione della regola della collegialita', desumibile dal punto 5 del verbale n. 31 dal quale si evince che la commissione di concorso ha istituito una sorta di "filtro" affidato alle valutazioni di un solo commissario". Pertanto, al fine di ovviare al danno prospettato dai ricorrenti con i predetti motivi aggiunti, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio - Roma disponeva la sospensione degli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla correzione delle prove scritte. Disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti candidati risultati idonei alle prove orali - i cui nominativi risultano dalla graduatoria di merito allegata al verbale n. 42 in data 11 luglio 2014 - con esclusione dei soggetti intervenuti ad opponendum nel medesimo giudizio. Considerata, tuttavia, la pluralita' dei controinteressati, con successiva ordinanza n. 323 del 12/1/2015, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio - Roma ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.I., 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, di un sunto del ricorso con le relative conclusioni e degli estremi della ordinanza n. 5863 del 20/11/2014 nonche' della medesima ordinanza n. 323/15. avv. Carmine Medici T15ABA1884