PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.19 del 17-2-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Vista la nota n. 0074245/15 del 23 gennaio 2015, con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti
n. 37, Pescara Agenzia n. 1,  via  Nicola  Fabrizi  n.  63;  Pescara,
Agenzia n. 2, piazza Ettore Troilo n. 10 e Montesilvano  (PE),  corso
Umberto I l'applicazione del decreto legislativo del  15/01/1948,  n.
1, concernente la sospensione  dei  termini  legali  e  convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   delle
anzidette  dipendenze  della  Banca  delle  Marche  S.p.A.  e'  stato
determinato  dall'astensione  dal  lavoro  del  personale   a   causa
dell'Assemblea sindacale indetta da alcune OO.SS., nella giornata del
19 gennaio 2015; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15/01/1948, n. 1; 
 
                               Decreta 
 
  I termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Pescara, 28 gennaio 2015 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC15ABP1827 (Gratuito)
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