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Protocollo: n.108702/14/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Considerato che, nel giorno 12 dicembre 2014, le Filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di Curinga - Frazione Acconia; Nocera Terinese; Sambiase di Lamezia Terme; San Pietro a Maida; Sant'Eufemia Lamezia e Soverato, non hanno potuto operare regolarmente a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, con il conseguente impedimento tecnico di inoltro ai PP.UU. degli effetti ed assegni; Vista la richiesta della filiale di Catanzaro della Banca d'Italia, formulata con lettera n. 12670987/14, in data 19 dicembre 2014, intesa ad ottenere la proroga dei termini venuti a scadere durante il periodo di mancato funzionamento dello sportello e nei cinque giorni successivi; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dello sportello della Filiale del citato Istituto di credito verificatosi nella giornata del 12 dicembre 2014, determinato dalla causa in premessa indicata, e' riconosciuto come dipendente da evento eccezionale con effetto anche per i cinque giorni immediatamente successivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso per estratto nei locali della citata Azienda di credito, a cura della medesima. Catanzaro, 8 gennaio 2015 Il prefetto Latella TC15ABP1993 (Gratuito)