PREFETTURA DI CATANZARO

(GU Parte Seconda n.21 del 21-2-2015)

Protocollo: n.108702/14/Gab.
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                             IL PREFETTO 
                    DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
 
  Considerato che, nel giorno 12  dicembre  2014,  le  Filiali  della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di Curinga - Frazione Acconia;
Nocera Terinese; Sambiase di  Lamezia  Terme;  San  Pietro  a  Maida;
Sant'Eufemia  Lamezia  e   Soverato,   non   hanno   potuto   operare
regolarmente a causa di uno  sciopero  indetto  dalle  organizzazioni
sindacali, con il  conseguente  impedimento  tecnico  di  inoltro  ai
PP.UU. degli effetti ed assegni; 
  Vista la richiesta della filiale di Catanzaro della Banca d'Italia,
formulata con lettera n.  12670987/14,  in  data  19  dicembre  2014,
intesa ad ottenere la proroga dei termini venuti a scadere durante il
periodo di mancato funzionamento dello sportello e nei cinque  giorni
successivi; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il mancato regolare funzionamento dello sportello della Filiale
del citato Istituto di credito verificatosi  nella  giornata  del  12
dicembre 2014, determinato  dalla  causa  in  premessa  indicata,  e'
riconosciuto come dipendente da evento eccezionale con effetto  anche
per i cinque giorni immediatamente successivi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ed
affisso per estratto nei locali della citata Azienda  di  credito,  a
cura della medesima. 
    Catanzaro, 8 gennaio 2015 

                             Il prefetto 
                               Latella 

 
TC15ABP1993 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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