PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.21 del 21-2-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0116455/15 del 4 febbraio 2015, con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. per la filiale  di  Pescara,
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   della
anzidetta dipendenza della Cassa di  Risparmio  di  Fermo  S.p.A.  e'
stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale,  a  causa
dello sciopero nazionale, nella giornata del 30 gennaio 2015; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  I termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Li', 9 febbraio 2015 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC15ABP2038 (Gratuito)
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