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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0115417/15 del 4 febbraio 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37, Pescara Agenzia n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara, Agenzia n. 2, piazza Ettore Troilo n. 10; Montesilvano (PE), corso Umberto I e Spoltore (PE), S.S. 16-bis - Centro Polifunzionale L'Arca, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca delle Marche S.p.A. e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale, a causa dello sciopero nazionale, nella giornata del 30 gennaio 2015; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: I termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 9 febbraio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP2040 (Gratuito)