PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.21 del 21-2-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0116604/15 del 4 febbraio 2015, con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Banca Popolare di Milano Societa' Cooperativa a responsabilita'
limitata per la filiale di:  Pescara,  piazza  Duca  d'Aosta  n.  36,
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   delle
anzidette  dipendenze  della  Banca  Popolare  di   Milano   Societa'
Cooperativa  a  responsabilita'   limitata   e'   stato   determinato
dall'astensione dal lavoro del  personale,  a  causa  dello  sciopero
nazionale, nella giornata del 30 gennaio 2015; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  I termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Li', 9 febbraio 2015 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC15ABP2041 (Gratuito)
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