PREFETTURA DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.21 del 21-2-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                             IL PREFETTO 
                     DELLA PROVINCIA DI FERRARA 
 
  Visto il D.l.vo 15/01/1948 n.1, riguardante la proroga dei  termini
legali e convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di
credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Atteso che la Sede della Banca d'Italia di Bologna, nel  comunicare
che la filiale della Banca  della  Marche  di  Ferrara  sita  in  Via
Bologna, 101, non ha funzionato regolarmente nella  giornata  del  20
gennaio 2015, a causa dell'assemblea sindacale indetta  dalle  OO.SS.
per l'intero pomeriggio, chiede l'emanazione del decreto  di  proroga
dei termini legali e convenzionali, di  cui  all'art.  2  del  D.l.vo
citato; 
  Considerato che la fattispecie in  esame  rientra  tra  le  ipotesi
previste dall'art.1 del D.l.vo citato; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi  dell'art.  2  del  D.l.vo  15/01/1948  n.1,  l'irregolare
funzionamento  degli  sportelli  di  cui  in  premessa,  nel   giorno
suindicato, e' riconosciuto come causato da  evento  eccezionale,  ai
sensi e per gli effetti di cui al D.l.vo in  parola  e,  pertanto,  i
termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni, a favore delle aziende di credito e  degli  istituti  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ed
affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna. 
    Ferrara, 29 gennaio 2015 

             p. Il prefetto - Il vice capo di gabinetto 
                                Botta 

 
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