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Proroga termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO Visto il messaggio di posta certificata protocollo n. 0140572/15 del 10 febbraio 2015 con il quale la Banca d'Italia - Filiale di Campobasso (410) - ha comunicato che le filiali in provincia di Isernia della «Banca Popolare di Puglia e Basilicata» sedi di Colli a Volturno in piazza Municipio n. 8 e di Pozzilli in piazza Aldo Moro n. 13, a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, non hanno regolarmente funzionato per l'intera giornata del 30 gennaio 2015 ed hanno chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento delle filiali in provincia di Isernia della «Banca Popolare di Puglia e Basilicata» sedi di Colli a Volturno in piazza Municipio n. 8 e di Pozzilli in piazza Aldo Moro n. 13, per l'intera giornata del 30 gennaio 2015, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali e convenzionali scadenti nella predetta data, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e contemporaneamente inviato alla filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 13 febbraio 2015 Il prefetto Piritore TC15ABP2117 (Gratuito)