PFIZER FINANCE ITALY S.R.L.

(GU Parte Seconda n.24 del 28-2-2015)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 

  Pfizer Finance Italy S.r.l., 
  ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del  Decreto  Legislativo
n. 108/2008 rende noto che: 
  Pfizer Finance Italy S.r.l., societa' a responsabilita' limitata di
nazionalita', con se-de legale in Roma (RM), Via Valbondione n.  113,
codice fiscale e  numero  di  iscrizione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Roma 11190381001, R.E.A. RM-1285858, capitale  sociale  di
Euro 120.000,00 interamente versato, (la "Societa' Incorporanda") 
  mediante un procedimento di fusione  transfrontaliera  verra'  fusa
per incorporazione (la "Fusione") nella seguente societa': 
  Pfizer PFE  Italy  Holdco  S.a'.r.l.,  societa'  a  responsabilita'
limitata  di  nazionalita'  lussemburghese,  con   sede   legale   in
Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), 51  Avenue  J.F.  Kennedy,
L-1855, iscritta al  R.C.S.  del  Lussemburgo  al  n.  B  192869  (la
"Societa' Incorporante"). 
  I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori,  ai  sensi
dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008  sono
i seguenti: 
  - Creditori della Societa' Incorporanda 
  I creditori della Societa' Incorporanda per effetto  della  Fusione
potranno continuare a far valere i propri crediti nei confronti della
Societa' Incorporante. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2503 C.C., l'atto di  fusione
puo' essere sottoscritto soltanto una volta decorso il termine di  30
giorni successivi all'ultima delle iscrizioni  nel  Registro  Imprese
della delibera assembleare sulla fusione,  a  condizione  che  nessun
creditore della Societa' Incorporanda si sia opposto alla Fusione. 
  Ai sensi del suddetto articolo 2503 C.C.,  l'atto  di  fusione  non
potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine di  cui
sopra, salvo che vi sia  il  consenso  di  tutti  i  creditori  delle
societa' che partecipano alla Fusione o il  pagamento  dei  creditori
che non hanno dato  il  consenso,  ovvero  il  deposito  delle  somme
corrispondenti presso una banca. 
  - Creditori della Societa' Incorporante 
  Ai sensi dell'articolo 268 della legge lussemburghese, i  creditori
beneficiano della tutela dei creditori ed i creditori delle  societa'
da incorporare che  avanzano  una  pretesa  anteriore  alla  data  di
pubblicazione  delle   delibere   assembleari   delle   societa'   da
incorporare che approvano  la  Fusione,  possono  sollevare  ricorso,
entro 2 (due) mesi dalla data di tale pubblicazione, al  giudice  che
presiede la camera del Tribunale distrettuale del Lussemburgo che  si
occupa di tematiche inerenti a questioni di  natura  commerciali,  al
fine di ottenere la salvaguardia delle garanzie  per  ciascun  debito
scaduto o non scaduto, dove i creditori  possono  dimostrare  che  la
Fusione rappresenta un rischio per l'esercizio dei loro diritti e che
la societa' non ha fornito loro adeguate garanzie. 
  La  Societa'   Incorporante   e'   socio   unico   della   Societa'
Incorporanda, per cui  non  si  rende  necessaria  l'indicazione  dei
diritti riservati ai soci di minoranza. 
  Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra
sono reperibili gratuitamente presso la  sede  sociale  della  Pfizer
Finance Italy S.r.l., in Via Valbondione n. 113, Roma ovvero inviando
una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: PFI@PEC.IT 

            Pfizer Finance Italy S.r.l. - Amministratore 
                        dott. Marco Sugarelli 

 
T15AAB2491
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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