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Errata corrige
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Decreto di riconoscimento di proprieta' ex art. 1159 Bis C.C. e ex Lege 10.05.1976 n. 346 Il Giudice letto il ricorso proposto da Castiglionchio di Emilio Terenzi E C. Sas Societa' Agricola in persona del suo legale rappresentante p.t. Emilio Terenzi ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della legge 10 maggio 1976, n. 346; atteso che sono state espletate in maniera regolare le formalita' di pubblicazione e notificazione del ricorso in argomento, ai sensi dell'art. 3 legge 10 maggio 1976, n. 346, avendo in particolare provveduto il ricorrente a pubblicare il ricorso sulla Gazzetta Ufficiale e agli albi pretorio e comunale; vista la documentazione dell'agenzia del territorio prodotta unitamente al ricorso, da cui si desume l'inesistenza di trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprieta' o altri diretti reali sui beni immobili oggetto del presente ricorso; vista la documentazione prodotta in atti e relativa all'attivita' di taglio effettuata dalla ricorrente fino dal 1993; preso atto delle testimonianze assunte nel corso dell'istruzione del procedimento, che confermano come la ricorrente abbia esercitato per oltre quindici anni il possesso esclusivo, ininterrotto ed incontrastato dei terreni di cui al ricorso; ritenuto, pertanto, provato il possesso pacifico, ininterrotto degli immobili come indicati nel ricorso per tutto il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale, di cui all'art. 1159 bis c.c., esercitato dalla Castiglionchio di Emilio Terenzi E C. Sas Societa' Agricola, in persona del suo legale rappresentante p.t. Emilio Terenzi; ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprieta' dei beni indicati in ricorso in favore di parte ricorrente, dovendosi quindi provvedere alla trascrizione del presente decreto nei pubblici registri immobiliari ed alla correzione dei relativi fogli catastali presso gli uffici competenti, espletate le formalita' di cui all'art. 3 legge 10 maggio 1976, n. 346; P.Q.M. ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda di usucapione speciale proposta da Castiglionchio di Emilio Terenzi E C. Sas Societa' Agricola in persona del suo legale rappresentante p.t. Emilio Terenzi ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della legge 10 maggio 1976, n. 346 ed in accoglimento della medesima; visti gli articoli 1159 bis c.c. e 3 legge 10 maggio 1976, n. 346; dichiara di piena ed esclusiva proprieta' della Castiglionchio di Emilio Terenzi E C. Sas Societa' Agricola, in persona del suo legale rappresentante p.t. Emilio Terenzi, per averli acquisiti per usucapione, i seguenti beni immobili posti nel Comune di Rignano sull'Arno e cosi' censiti al catasto del predetto Comune: _terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Rignano sull'Arno al foglio n. 7, particella 45, qualita' bosco misto, classe 2, superficie ettari 2 are 75 centiare 70 r. d. Euro 22,78 r.a. Euro 4,27; _terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Rignano sull'Arno al foglio n. 7, particella 38, qualita' bosco ceduo, classe 3, superficie ettari 3 are 13 centiare 00 r. d. Euro 14,55 r.a. Euro 4,85; _terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Rignano sull'Arno al foglio n. 5, particella 53, qualita' bosco misto, classe 2, superficie ettari 3 are 64 centiare 80 r. d. Euro 30,14 r.a. Euro 5,65; _terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Rignano sull'Arno al foglio n. 7, particella 48, qualita' pascolo, classe U, superficie are 30 centiare 00 r. d. Euro 1,08 r.a. Euro 0,62; ordina che al presente decreto siano date le forme di pubblicita' previste dall'art. 3 c. 2° della legge 10 maggio 1976, n. 346 ed ordina sin d'ora altresi' che, in caso di mancata opposizione avverso al presente decreto, si provveda alla correzione ed alla trascrizione del presente provvedimento sui fogli catastali del Comune competente e presso la competente Agenzia del Territorio, con esonero del conservatore del servizio di pubblicita' immobiliare presso detta Agenzia da ogni responsabilita' in ordine all'espletamento della suddetta formalita', ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 10 maggio 1976, n. 346. avverte che chiunque vi abbia interesse puo' fare opposizione al decreto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Firenze, 21/1/2015 Il richiedente la pubblicazione avv. Gabriele Malavolti T15ABM2598