TRIBUNALE DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.24 del 28-2-2015)

 
Decreto di riconoscimento di proprieta' ex art. 1159 Bis  C.C.  e  ex
                       Lege 10.05.1976 n. 346 
 

  Il Giudice 
  letto il ricorso proposto da Castiglionchio di Emilio Terenzi E  C.
Sas Societa' Agricola in persona del suo legale  rappresentante  p.t.
Emilio Terenzi ai sensi dell'art. 1159 bis  c.c.  e  della  legge  10
maggio 1976, n. 346; 
  atteso che sono state espletate in maniera regolare  le  formalita'
di pubblicazione e notificazione del ricorso in argomento,  ai  sensi
dell'art. 3 legge 10 maggio  1976,  n.  346,  avendo  in  particolare
provveduto il ricorrente  a  pubblicare  il  ricorso  sulla  Gazzetta
Ufficiale e agli albi pretorio e comunale; 
  vista  la  documentazione  dell'agenzia  del  territorio   prodotta
unitamente al ricorso, da cui si desume l'inesistenza di trascrizioni
di domande giudiziali dirette a rivendicare  la  proprieta'  o  altri
diretti reali sui beni immobili oggetto del presente ricorso; 
  vista la documentazione prodotta in atti e  relativa  all'attivita'
di taglio effettuata dalla ricorrente fino dal 1993; 
  preso atto delle testimonianze assunte  nel  corso  dell'istruzione
del procedimento, che confermano come la ricorrente abbia  esercitato
per oltre  quindici  anni  il  possesso  esclusivo,  ininterrotto  ed
incontrastato dei terreni di cui al ricorso; 
  ritenuto, pertanto,  provato  il  possesso  pacifico,  ininterrotto
degli immobili come indicati nel ricorso per tutto il tempo richiesto
dalla  legge  ai  fini  dell'usucapione  speciale  per   la   piccola
proprieta' rurale, di cui all'art. 1159 bis  c.c.,  esercitato  dalla
Castiglionchio di Emilio Terenzi  E  C.  Sas  Societa'  Agricola,  in
persona del suo legale rappresentante p.t. Emilio Terenzi; 
  ritenuto  che  deve,  pertanto,  essere  dichiarato   l'intervenuto
acquisto per usucapione della proprieta' dei beni indicati in ricorso
in favore di  parte  ricorrente,  dovendosi  quindi  provvedere  alla
trascrizione del presente decreto nei pubblici  registri  immobiliari
ed alla correzione dei relativi fogli  catastali  presso  gli  uffici
competenti, espletate le formalita' di cui all'art. 3 legge 10 maggio
1976, n. 346; 
  P.Q.M. 
  ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, 
  definitivamente pronunciando sulla domanda di  usucapione  speciale
proposta da Castiglionchio  di  Emilio  Terenzi  E  C.  Sas  Societa'
Agricola in persona del suo legale rappresentante p.t. Emilio Terenzi
ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della legge 10 maggio 1976, n. 346
ed in accoglimento della medesima; 
  visti gli articoli 1159 bis c.c. e 3 legge 10 maggio 1976, n. 346; 
  dichiara 
  di piena ed esclusiva proprieta'  della  Castiglionchio  di  Emilio
Terenzi E C.  Sas  Societa'  Agricola,  in  persona  del  suo  legale
rappresentante  p.t.  Emilio  Terenzi,  per  averli   acquisiti   per
usucapione, i seguenti beni immobili  posti  nel  Comune  di  Rignano
sull'Arno e cosi' censiti al catasto del predetto Comune: 
  _terreno rappresentato al Catasto Terreni  del  Comune  di  Rignano
sull'Arno al foglio n. 7, particella 45, qualita' bosco misto, classe
2, superficie ettari 2 are 75 centiare 70 r. d. Euro 22,78 r.a.  Euro
4,27; 
  _terreno rappresentato al Catasto Terreni  del  Comune  di  Rignano
sull'Arno al foglio n. 7, particella 38, qualita' bosco ceduo, classe
3, superficie ettari 3 are 13 centiare 00 r. d. Euro 14,55 r.a.  Euro
4,85; 
  _terreno rappresentato al Catasto Terreni  del  Comune  di  Rignano
sull'Arno al foglio n. 5, particella 53, qualita' bosco misto, classe
2, superficie ettari 3 are 64 centiare 80 r. d. Euro 30,14 r.a.  Euro
5,65; 
  _terreno rappresentato al Catasto Terreni  del  Comune  di  Rignano
sull'Arno al foglio n. 7, particella 48, qualita' pascolo, classe  U,
superficie are 30 centiare 00 r. d. Euro 1,08 r.a. Euro 0,62; 
  ordina 
  che al presente decreto siano date le forme di pubblicita' previste
dall'art. 3 c. 2° della legge 10 maggio 1976, n. 346  ed  ordina  sin
d'ora altresi'  che,  in  caso  di  mancata  opposizione  avverso  al
presente decreto, si provveda alla correzione  ed  alla  trascrizione
del presente provvedimento sui fogli catastali del Comune  competente
e presso la  competente  Agenzia  del  Territorio,  con  esonero  del
conservatore del servizio di  pubblicita'  immobiliare  presso  detta
Agenzia da ogni  responsabilita'  in  ordine  all'espletamento  della
suddetta formalita', ai sensi degli articoli 3 e  5  della  legge  10
maggio 1976, n. 346. 
  avverte 
  che chiunque vi abbia interesse puo' fare  opposizione  al  decreto
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. 
  Firenze, 21/1/2015 

                   Il richiedente la pubblicazione 
                       avv. Gabriele Malavolti 

 
T15ABM2598
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