PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.25 del 3-3-2015)

 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0125263/15 del 5 febbraio 2015, con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della UBI Banca Private Investment S.p.A. filiale di Pescara,  piazza
Rinascita n. 6/9,  l'applicazione  del  decreto  legislativo  del  15
gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini  legali  e
convenzionali scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   della
anzidetta dipendenza della. UBI Banca Private  Investment  S.p.A.  e'
stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale,  a  causa
dello sciopero nazionale, nella giornata del 30 gennaio 2015; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli ai pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 10 febbraio 2015 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC15ABP2693 (Gratuito)
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