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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0137914/15 del 9 febbraio 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze di: Pescara, viale Bovio n. 278 e Pescara, Via G. Marconi n. 180, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e' stato determinato dallo sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata del 30 gennaio 2015; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 17 febbraio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP2701 (Gratuito)