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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0137932/15 del 9 febbraio 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa' Cooperativa per gli sportelli delle dipendenze di: Montesilvano (PE), corso Umberto I n. 323; Cepagatti (PE), via E. Casella n. 6; Spoltore (PE), viale Europa n. 54; Penne (PE), via A. Caselli n. 2; Scafa (PE), corso I Maggio n. 209; Loreto Aprutino (PE); via A. Gramsci; Pescara Agenzia n. 1, via Firenze n. 193;. Pescara Agenzia n. 2, viale Bovio n. 409 e Pescara Agenzia n. 3, via Tiburtina Valeria n. 56, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa' Cooperativa e' stato determinato dallo sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata del 30 gennaio 2015; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 17 febbraio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP2703 (Gratuito)